Funerali di Stato

 

“lo stato del lutto non è prodotto di emozioni ‘naturali’, bensì di rappresentazioni collettive” (R. Herz, “Contribution à une étude sur les représentations collectives de la mort”, 1907).

In Italia, è ancora vivo il ricordo delle esequie celebrate in occasione degli atroci assassinii dei giudici Falcone e Borsellino. Ma anche di recente, la Nazione è stata posta innanzi alle immagini delle cerimonie funebri organizzate in occasione degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia.
Si tratta di “riti funebri peculiari” per onorare il ricordo di personalità importanti o in occasioni di eventi ritenuti “straordinari”.
Dal punto di vista normativo, la l. 7.2.1987 n. 36 disciplina le esequie di Stato ovvero i funerali delle cariche più alte dello Stato, dei Ministri, di cittadini o stranieri o apolidi che abbiano illustrato la Nazione o che siano deceduti in conseguenza di azioni terroristiche o di criminalità organizzata. La cerimonia segue le indicazioni rese dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18.12.2002 e le spese sono a carico del bilancio pubblico.
Più in particolare:
• il feretro è contornato da sei carabinieri in alta uniforme, o appartenenti allo stesso Corpo dello scomparso;
• sono previsti gli onori militari al feretro all’ingresso del luogo della cerimonia e all’uscita;
• è imprescindibile la presenza di un rappresentante del Governo nonché una orazione commemorativa ufficiale.
Possono, inoltre, essere previsti altri adempimenti disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora poi sia dichiarato il lutto pubblico nazionale (o locale), le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz’asta. Non solo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può altresì fornire istruzioni ai titolari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Se lo scomparso era titolare di una carica pubblica, la camera ardente può essere allestita – se è desiderio della famiglia – nella sede della stessa istituzione. Negli altri casi saranno seguite la volontà dei parenti, le consuetudini dell’ente o locali. La famiglia dello scomparso sceglie il luogo della celebrazione, consultandosi con l’Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fuori dei casi di esequie di Stato, nell’ipotesi di eventi luttuosi che abbiano colpito la coscienza comune, la stessa l. n. 36/1987 prevede i funerali solenni celebrati con un rito non dissimile da quello esaminato.
I funerali solenni sono dunque una ipotesi residuale e “generica” che può essere “riempita di significato” dalle Istituzioni, a seconda delle esigenze e del sentir comune.
Segnatamente, se da una parte è oramai prassi consolidata che per i decessi occorsi durante alluvioni o terremoti si ricorra ai funerali solenni (con o senza dichiarazione di lutto nazionale), dall’altra lo stesso protocollo è stato osservato in occasione della scomparsa di presentatori televisivi di successo o di scienziati di rilevanza internazionale.
Ben si comprende, quindi, la ragione per cui si ritiene che proprio in questo ambito si esprimi maggiormente la discrezionalità dell’Ente. Invero, la Autorità pubblica ha il delicato compito di intercettare il volere ed sentir comune, includendo talora tra le esequie solenni ipotesi disparate, e dall’altro, di rispettare il dolore e la riservatezza di quanti, colpiti da un lutto “pubblico”, desiderino, ciò non di meno, vivere questo momento nel privato.

Alice Merletti