“L’affidamento delle ceneri: arrivano i cimiteri privati?”

 

Milano li ha pensati già qualche anno fa, Padova li ha realizzati nel mese di settembre 2015, il Friuli Venezia Giulia guarda ad essi come il futuro: sono i cd. “cimiteri di urne”, che tanto hanno fatto discutere in questi ultimi anni e che non paiono aver trovato l’avallo della SEFIT Utilitalia. In realtà, le nuove strutture sono luoghi in cui vengono custodite le urne cinerarie affidate originariamente ai famigliari, situate anche al di fuori dell’area del cimitero, che permetterebbero ai cittadini di poter visitare i propri cari con più facilità, senza dover ‘attraversare tutto il centro urbano’, e in una atmosfera più raccolta rispetto a quella del cimitero classico.

Naturalmente, occorre esaminare se la disciplina attualmente vigente possa consentire di costruire/usufruire di una struttura, allocata fuori dalla fascia di rispetto cimiteriale prevista per legge, che funga da ricovero per le urne cinerarie e, in caso di risposta positiva, a quali condizioni.

Il Testo unico delle leggi sanitarie, dispone, al co. 1, che: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato”.

Il precetto risponde alle particolari esigenze igienico-sanitarie collegate alla sepoltura del cadavere, che si traducono non solo nella prevista fascia di rispetto, ma si concretizzano altresì nel più stringente divieto di “seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero” (art. 340, co. 1, r.d. n. 1265/1934),

Tuttavia, tali esigenze non paiono sussistere in ipotesi di conservazione delle ceneri derivanti da un cadavere già cremato. Invero, la legislazione statale lascia ampi margini di scelta in ordine al luogo nel quale conservare le urne cinerarie, a differenza che nel caso del seppellimento di cadaveri, disciplinando piuttosto altri profili attinenti la prevenzione del rischio di profanazione dell’urna, il controllo dell’effettiva destinazione dell’urna da parte dell’affidante, la garanzia della non dispersione dell’urna (art. 92, co. 4 e ss., d.p.r. 10.9.1990 n. 285 recante il Regolamento di polizia mortuaria).

La ratio è intuitiva: là dove le ceneri vengano deposte presso una struttura cimiteriale, quest’ultima è ontologicamente predisposta per garantire la sicurezza e la continuità della affidamento delle ceneri. Diversamente, l’affido privato comporta, da un lato, che l’urna venga collocata in uno spazio non originariamente a ciò predisposto, inoltre, nella vita del singolo affidatario diverse possono essere le motivazioni che portano l’urna cineraria ad essere “spostata” (trasferimento) o abbandonata a se stessa (decesso dell’affidatario).

Se così è, si deve verificare: a) se nell’ipotesi di affidamento ad un familiare, questi possa indicare una struttura terza, diversa da quelle legislativamente previste (cimitero, cappelle private o gentilizie), per la collocazione delle ceneri; b) se tale struttura debba essere allocata ad almeno 200 mt. dal centro abitato in quanto ricadente nella nozione di “cimitero”. Quanto al primo quesito, le Regioni, dotandosi di propri regolamenti, hanno disciplinato le modalità di indicazione da parte dell’affidatario familiare del luogo ove l’urna cineraria verrà custodita. A livello generale, non sempre sono previsti divieti di conservazione in luoghi particolari. Se si ammette, quindi, che più urne cinerarie possano essere collocate al di fuori della fascia di rispetto cimiteriale, va accertato se tale operazione incontri limiti o condizioni alla sua realizzazione.

Una tale ipotesi non è espressamente prevista dalla maggior parte delle leggi regionali che non disciplinano (né acconsentendo né vietando) la possibilità per l’affidatario familiare di individuare una struttura terza per la custodia dell’urna.

Insomma, la normativa esistente pur non prevedendo specificatamente questo nuovo tipo di struttura parrebbe poter essere ‘plasmata’ all’esigenza, sempre più sentita dai cittadini, di poter conservare l’urna cineraria in un luogo vicino a casa, magari proprio nello stesso quartiere in cui i famigliari del defunto vivono.

Tuttavia, occorre tenere conto che, a seguito delle modifiche introdotte al titolo V, parte seconda, della Costituzione (l. 18.10.2001 n. 3), la materia trattata è disciplinata anche dalle singole Regioni, nonché dai Comuni, e, pertanto, ogni singola iniziativa dovrà essere attentamente ponderata. In merito si segnala peraltro che la questione è tutt’altro che pacifica ed è, allo stato, anche al vaglio della Corte di Giustizia per rimessione da parte del TAR Venezia con ordinanza 31 maggio 2017, n. 543.

tratto dall’articolo redatto a cura del nostro studio per la rivista Tecnica (numero di Luglio