NOTIZIE DA DIMENTICARE

Quando e come il diritto all’oblio può essere applicato ad una notizia pubblicata su una testata giornalistica, sia cartacea che online.

Può succedere che un articolo apparso sui giornali rischi di divenire un vero e proprio boomerang per la reputazione di chi è protagonista della notizia riportata su una data testata giornalistica. Se poi lo stesso articolo rimane in rete e magari viene indicizzato da vari siti, anche a distanza di tempo, le conseguenze possono essere di non poco conto.

Ne parliamo su Oltre Magazine di questo mese

https://oltremagazine.com/site/applicare-diritto-all-oblio.html

 

 

LICENZIAMENTI: LE NUOVE MISURE ALLA LUCE DEL DECRETO RISTORI

E’ ormai noto che è un periodo propizio per l’attività del legislatore, tanto che la pioggia di decreti è sempre dietro l’angolo, ed è importante stare al passo.
A tal proposito, ad integrazione e aggiornamento dell’articolo pubblicato su Oltre magazine, occorre rilevare che a modificare il Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”) è intervenuto il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”), il quale, pur perpetuando il silenzio sui lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale, ha eliminato all’art. 12 la relazione tra la fruizione degli ammortizzatori sociali e la possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che fa posto alla sommaria indicazione del termine del 31 gennaio 2021 quale limite di durata del divieto dei licenziamenti, valido per tutti a prescindere dall’accesso alle misure di sostegno al reddito altrimenti predisposte.

Al contrario, il precedente “Decreto Agosto”, di recente convertito in legge dalla L. n. 126/2020, consentiva a quei datori di lavoro che avessero usufruito di tutti i periodi di cassa integrazione concessi con causale Covid-19, nonché il successivo automatico esonero dagli obblighi contributivi, di procedere ai licenziamenti rendendo così il (precedente) termine del 31 dicembre 2020, in sostanza, un termine mobile.

Pur nell’attesa di ulteriori chiarimenti sul punto, nonché dalla futura legge di conversione, l’attuale “Decreto Ristori” sembra pertanto abrogare, tacitamente, quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto Agosto e fissare – per il momento – un unico termine conclusivo per tutti (a prescindere da quali ammortizzatori sociali abbiano utilizzato), vale a dire il 31 gennaio 2021.

Senza quindi prevedere alcuna connessione con il periodo di “blocco dei licenziamenti”, il Decreto Ristori ha predisposto – ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e 2 – la possibilità di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria per COVID-19, usufruibili tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, da parte di quei datori di lavoro che abbiano già fatto ricorso sia alle 9 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal “Decreto Agosto” sia alle precedenti 9 introdotte con le antecedenti misure, nonché da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020.

Questo è lo stato dell’arte al momento, in attesa di prossimi sviluppi.
Stay tuned

LICENZIAMENTI: LE NUOVE MISURE ALLA LUCE DEL DECRETO AGOSTO

Che cosa prevede il nuovo Decreto Legge in materia di licenziamenti? Vediamo in questo articolo di chiarire i punti salienti.

Il Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”), in vigore dallo scorso 18 agosto, ha introdotto nuove misure al fine di arginare la crisi occupazionale conseguente all’epidemia di Covid-19, tutt’ora in corso.

L’intenzione del legislatore è quella di permettere alle aziende, che ne hanno la necessità – o meglio la possibilità – di tornare alla normalità in materia di interruzione dei rapporti di lavoro. Così le stesse non saranno interessate dalle nuove misure. Secondo l’art. 14 del Decreto Agosto, quelle che invece faranno ancora ricorso ai sostegni economici d’emergenza, come contropartita, non potranno avvalersi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre. Una proroga dai connotati politici, che non rassicura di fatto i lavoratori, in quanto la misura non sembrerebbe collegata a politiche occupazionali.

Ne parliamo oggi nell’articolo di OLTREMAGAZINE: https://www.oltremagazine.com/site/licenziamenti-decreto-agosto.html

SALONE GIUSTIZIA ROMA: LA CHIAVE PER LA RIPARTENZA

Salone Giustizia – Roma.

In occasione del Salone della Giustizia (https://www.salonegiustizia.it) che si celebra a Roma in questi giorni, ci hanno domandato quale è – a nostro modo di vedere – la chiave di ripartenza per sostenere le imprese nella fase post emergenza.

Ne è nata una piacevole chiacchierata con il giornalista Andrea Mazzoli del noto tabloid “GIUSTIZIA – il periodico dell’élite del diritto“.

Ecco l’articolo, già in edicola le scorse settimane in abbinamento alla stampa nazionale

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AlferoMerletti

IL CONTRATTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’emergenza causata dal coronavirus ha avuto un importante impatto anche sui contratti in essere per quanto riguarda i pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto stesso. La recente diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale ha comportato l’incedere di timori individuali e collettivi, i quali hanno causato sentimenti di incertezza che, sovente, hanno paralizzato la circolazione economica frenandone la consueta evoluzione.

La pandemia ha avuto un notevole impatto non soltanto nel settore del diritto pubblico, ma anche nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Non a caso, i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri preordinati al contenimento dell’emergenza hanno inciso sull’operatività della stragrande maggioranza dei settori produttivi e di servizi, con sensibili ripercussioni in ambito negoziale.

Pertanto il legislatore ha “tentato”, tra l’altro, di regolare i profili inerenti i rapporti contrattuali. Il riferimento è il comma 6 bis, dell’art. 3, D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella Legge. n. 13/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), inserito dall’art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), a mente del quale: il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.

Ma quale è la ratio della norma e che impatto ha avuto e avrà sui negozi giuridici? Per comprenderlo appieno occorre fare un passo indietro. Nel nostro ordinamento l’inadempimento rilevante in termini di risarcimento è solo quello colpevole. Secondo quanto dispone la norma emergenziale, si ritiene che il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quale evento contingente e straordinario, rientrerebbe in una sorta di “giustificazione” del relativo inadempimento. In parole povere si vuol dire che in questo frangente non ci sarebbe colpa e quindi non si può parlate di inadempimento.

Certamente, in concreto, la norma deve essere calata sulla singola prestazione oggetto del contratto (ossia sulla fornitura stessa) e si declina in funzione di variabili, quali la natura della prestazione, gli interessi coinvolti, la considerazione riconosciuta al coronavirus nell’ambito delle misure di contenimento, le specificità della fattispecie. Tutti elementi che contraddistinguono l’equilibrio del contratto.

In definitiva, la ratio dell’art. 3, comma 6 bis, sembrerebbe essere da un lato quella di evitare il risarcimento del danno da parte del debitore, dall’altro quella di non demolire i rapporti contrattuali entrati in crisi a causa della pandemia, in quanto la disposizione in parola nulla stabilisce in ordine alla liberazione del debitore.

Resta fermo il ruolo fondamentale degli operatori del diritto, magistratura compresa, nella valutazione del rispetto delle misure di contenimento, ai fini dell’accertamento della colpevolezza o meno dell’inadempimento. In un contesto così delineato, l’operatore giuridico è la figura che coadiuva le parti del contratto nella ricerca di soluzioni funzionali e costruttive a prevenire la lite, alla luce dell’attuale prospettiva emergenziale, o meglio post emergenziale .

Sulla scorta della capacità di prevedere le possibili conseguenze, relative ad una determinata questione giuridica, bisognerà ricercare, nell’interesse della parte, una equa rinegoziazione dei rapporti entrati in crisi. Fondamentale, infine, è e sarà contemperare i valori etici con quelli dell’autonomia privata, e di tale delicata operazione i giuristi dovranno essere garanti, ciascuno nelle proprie funzioni.

Pertanto, in assenza di rimedi testualmente previsti per tale ipotesi, qualsiasi sia la soluzione prescelta per il ripristino dell’equilibrio economico del contratto, l’auspicio è che costituisca la strada per la riconduzione ad equità del contratto.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

Articolo estratto da OLTRE MAGAZINE  http://www.oltremagazine.com/site/conseguenze-emergenza-covid-sui-contratti.html

Coronavirus: l’emergenza rende ultrattivo il tuo titolo edilizio.

Tra i molti ambiti nei quali è intervenuta la normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia di Covid-19 vi è quello dell’edilizia.

1. Il secondo comma dell’art. 103 d.l. 17.3.2020 n. 18 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) – così come introdotto dalla legge di conversione 24.4.2020 n. 27 e modificato dall’art. 81, co. 1, d.l. 19.5.2020 n. 34 – prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
È allora da trattare la portata applicativa della disposizione e sono da evidenziare alcune criticità.
2. La norma, per far fronte alla situazione di “blocco” dei lavori edilizi assentiti nel periodo di lockdown, ha espressamente sancito che la validità (rectuis l’efficacia) dei titoli abilitativi rilasciati, pur se non ancora ritirati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio permane fino a novanta giorni dopo il termine di cessazione dello stato emergenziale (che ad oggi è proprio il 31 luglio, pertanto con efficacia dei titoli prorogata sino al 29 ottobre 2020).

L’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” nel riferirsi a tutti gli “atti abilitativi comunque denominati” intende i provvedimenti sulla base dei quali è possibile procedere alla materiale esecuzione dell’intervento edilizio, i cui termini di efficacia (e tempi di realizzazione) sono stati negativamente incisi dalle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia.
La disposizione, oltre a richiamare la proroga dei termini decadenziali di avvio e di ultimazione dei lavori sanciti dall’art. 15 d.p.r. n. 380/2001, ha espressamente stabilito la sua applicabilità a tutti i provvedimenti autorizzativi, compresi quelli prodromici al rilascio dei permessi di costruire (si pensi alle autorizzazioni paesaggistiche o ambientali), così come alle segnalazioni certificate di inizio attività che, seppur prive di natura provvedimentale, legittimano l’esecuzione di talune tipologie di opere.
3. Un primo aspetto da segnalare attiene al fatto che il decreto “Cura Italia” non ha previsto la sospensione della decorrenza dei termini di scadenza dei titoli abilitativi, bensì la loro proroga ove tale scadenza cada tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020.
Ebbene, questa previsione pregiudica inevitabilmente la posizione dei titolari di atti abilitativi la cui scadenza intervenga dopo la fine del periodo emergenziale anche se in un momento di poco successivo (può ipotizzarsi il caso del termine fissato dal permesso di costruire per l’inizio o la fine dei lavori in scadenza al 1.8.2020).
In tali situazioni, nonostante i ritardi dovuti alle misure emergenziali comunque limitanti le modalità di espletamento dei lavori edili eseguibili, non è prospettabile alcun prolungamento dell’efficacia dei titoli abilitativi.
È auspicabile al riguardo una riflessione del legislatore in ordine alla tutela di tali posizioni attualmente disciplinate in modo deteriore rispetto a quelle riferite agli atti autorizzativi che scadano entro il 31.7.2020.
Come detto, una ragionevole soluzione sarebbe quella di prevedere che il decorso dei termini di scadenza di tutti i titoli abilitativi sia sospeso per un determinato periodo, così da fornire eguale tutela a posizioni oggettivamente similari.
4. Si pongono poi alcune questioni in riferimento ai termini di avvio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico dell’edilizia rispettivamente di un anno e tre anni, salva indicazione di un termine minore nel permesso di costruire.
In primo luogo, occorre ricordare che la legislazione regionale può intervenire in tale materia, cosicché eventuali norme dettate dalle regioni sono da prendere in considerazione per stabilire l’effettiva operatività della disposizione emergenziale.
Particolare attenzione è da riservare anche ai casi in cui il permesso di costruire si formi con il silenzio assenso dell’Amministrazione – art. 20, co. 8, d.p.r. n. 380/2001 –, fattispecie alla quale deve comunque applicarsi la norma con necessità dell’esatta determinazione del momento in cui il titolo abilitativo tacito si è perfezionato.
Inoltre, l’art. 15, co. 2, d.p.r. n. 380/2001 prevede talune ipotesi di proroga dei termini di avvio e di ultimazione dei lavori – ad esempio per fatti sopravvenuti non imputabili al titolare del permesso –, proroga che però deve essere richiesta dall’interessato. L’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” introduce invece una proroga automatica ex lege dell’efficacia dei titoli edilizi, considerato il dato letterale della norma – i titoli in scadenza “conservano la loro validità” – e vista anche la sua ratio, volta a limitare gli effetti pregiudizievoli conseguenti ai blocchi imposti alle attività di cantiere attraverso uno strumento eccezionale e diverso da quelli già esistenti (si vedano appunto le fattispecie di proroga indicate all’art. 15, co. 2, t.u. edilizia). Tuttavia, nulla vieta la possibilità di richiedere un provvedimento espresso di proroga basato su tale disposizione, così da escludere ogni dubbio interpretativo.
È poi da tenere ben presente che la proroga di efficacia dei titoli edilizi di cui si tratta non esclude l’operatività di possibili cause di decadenza del provvedimento normativamente previste. Si pensi, ad esempio, all’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche che, secondo l’art. 15, co. 4, d.p.r. n. 380/2001, comporta la decadenza del permesso di costruire salvo che i lavori siano già avviati e vengano completati entro il termine triennale dalla data del loro inizio.
5. In conclusione, l’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” ha certamente il pregio di intervenire a tutela dei proprietari degli immobili oggetto di interventi edilizi e delle imprese operanti nel settore edile per attenuare i pregiudizi conseguiti alla forzata inattività causata dalle misure emergenziali.
Ma la norma, oltre a poter essere rimeditata per fornire adeguata tutela a tutti i soggetti toccati da tali misure, non può prescindere dalle altre molteplici fonti che disciplinano la validità e l’efficacia dei pertinenti titoli abilitativi, che debbono essere specificamente valutate.

 

Avv. Alberto Cerutti

 

il consulente di Edilizia ed Urbanistica per il nostro studio 

 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DEL CIMITERO DI PIACENZA

Le normative dettate dall’emergenza coronavirus hanno creato non poche difficoltà sia per i cittadini che per gli operatori del settore.

Riportiamo la testimonianza di Alessandro Di Mauro, A.D. di Piacenza Servizi Cimiteriali.

I diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione sono inviolabili e da sempre ritenuti intangibili. Nel periodo emergenziale, tuttavia, gli stessi sono stati sicuramente posti a dura prova, limitati, a volte sospesi.Tutti ci siamo, infatti, accorti che la normativa primaria e delegata in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus ha toccato il “nucleo duro” della nostra Costituzione: quali la libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione (art. 16), la tutela della salute (art. 32), la libertà della iniziativa economica privata (art. 41). Gli interventi normativi sono stati legittimi? Forse no. Le criticità sulla legittimità di tali strumenti sono stati evidenziati da più parti, con argomentazioni e conclusioni del tutto condivisibili, alle quali rinviamo (si veda tra i molti il recentissimo studio di Fabrizio Filice e Giulia Marzia Locati, Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio, pubblicato in Questione Giustizia del 27 marzo 2020).

Su Oltre Magazine un approfondimento sul punto.

http://www.oltremagazine.com/site/coronavirus-gestione-emergenza-cimitero-piacenza.html

 

Il Sole 24 Ore – I nuovi filtri nei rapporti con la Pa

[…] «Seguiamo anche il contenzioso – gli fa eco Alice Merletti, titolare con Elena Alfero di uno studio a Torino – ma cerchiamo di ridurlo attraverso una consulenza che affianchi il cliente fin dall’inizio. Per esempio, di una gara seguiamo tutte le fasi: l’esame del bando, la stipula del contratto, l’esecuzione dell’opera. È una formula vincente, quella dell’avvocato on demand. L’80% del nostro fatturato nel settore amministrativo deriva da contratti di consulenza con società in tutta Italia e due all’estero».

Leggi l’articolo completo al link: https://www.ilsole24ore.com/art/i-nuovi-filtri-rapporti-la-pa-ADm3ILO

Il Sole 24 Ore – “Alfero Merletti” Studi Legali dell’anno 2020

Siamo stati designati quale Studio dell’anno a livello nazionale per il diritto amministrativo e dei contratti d’appalto.

Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Guida al Diritto e Statista, hanno raccolto le segnalazioni di avvocati, giuristi d’impresa e le opinioni dei clienti nel corso dell’anno 2019-2020 individuando lo Studio Alfero -Merletti tra le eccellenze italiane e gli studi consigliati a livello nazionale e regionale!

Covid-19, riapriamo le porte delle sale travaglio ai papà

Nella giornata internazionale delle Ostetriche, le Ostetriche del Piemonte, lanciano una petizione online: “Covid-19, riapriamo le porte delle sale travaglio ai papà”.

La battaglia portata avanti dalle Ostretriche del Piemonte e dalle mamme in fase COVID coadiuvate dallo Studio Legale Alfero – Merletti ha un obiettivo: tutelare i diritti delle partorienti e dei neo papà.

http://chng.it/xNn7yNvdyY