I Comuni alla prova della pandemia


“ LE STRUTTURE DEI SERVIZI CIMITERIALI SONO STATE MESSE A DURA PROVA DALLA MORTALITÀ DIFFUSA DAL COVID-19. SOSPESE TRA RITARDI E ABNEGAZIONE, TRA INSUFFICIENZE E SLANCI DI ATTIVISMO, LE LORO AZIONI SONO STATE COMUNQUE IN GRADO DI FRONTEGGIARE L’EMERGENZA. C’È ORA LA NECESSITÀ DI UN MAGGIORE COORDINAMENTO E DI UNA PIÙ ACCENTUATA CONSAPEVOLEZZA”

L’avv. Alice Merletti e il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte, l’avv. Corsaro, ne parlano nel nuovo numero di SOCREM NEWS:

https://www.socremtorino.it/wp-content/uploads/2021/02/SocremNews_01_2021small.pdf

CANCELLA IL DEBITO! I debiti potrebbero non rappresentare più un incubo, perché cancellare un debito, almeno una volta nella vita, da oggi si può!

Era fine ottobre.

Si guardava alla pandemia, al vaccino che stava per arrivare e alle elezioni americane che rubavano più che mai la scena; ma nel mentre in Consiglio dei Ministri si stava compiendo una vera e propria rivoluzione copernicana in tema di debiti e di recupero del credito.

Il 27 ottobre 2020 è stato infatti approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, nel quale sono state inserite anche norme dedicate al settore giustizia.

Più in particolare l’art. 4-ter – introdotto dalla legge di conversione del decreto, in vigore dal 25 dicembre 2020 – contiene le modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, già modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54. Per dirla semplicemente, con tale articolo il legislatore ha apportato alcune modifiche in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese ed i consumatori di cui alla legge n. 3/2012, la cosiddetta “legge salva-suicidi”.

La ratio del legislatore è stata quella di porre una “pezza” ulteriore alla grave crisi economica che la pandemia ha cagionato, nel tentativo di rimettere in piedi migliaia di debitori, siano essi persone fisiche o imprese non fallibili in quanto al di sotto dei limiti per fallire, e cercando in questo modo di arginare un prevedibile ricorso all’usura ed all’assunzione presso imprese criminali. Una strada già intrapresa sin dall’approvazione della legge nell’anno 2012 che tuttavia ha trovato nel 2020 una accelerazione notevole derivante dalla volontà di porre al centro della tutela non più il creditore ed il proprio credito, ma il debitore in quanto tale e la propria capacità di esdebitarsi.

Gli aspetti sono molteplici, ma in questo articolo ci concentreremo su uno solo: il debitore nulla tenente. Quello che non ha nulla da offrire ai creditori, quello che non ricade nella logica del sinallagma, del do ut des, quello che vorrebbe evitare di veder pendente sulla sua testa titoli esecutivi per crediti che non riesce neppur minimamente a pagare e che, per dieci anni (e più ove si interrompa la prescrizione) gravando su di lui come una spada di Damocle, è impossibilitato ad effettuare qualsiasi atto, dall’acquisto di un auto, che si vedrebbe pignorare all’istante, all’intestazione di un conto immediatamente bloccabile da un pignoramento presso terzi.

Cosa prevedeva la precedente legge del 2012?
Andiamo per ordine. La cosiddetta “legge salva-suicidi” permette sin dal 2012 a chi era indebitato di evitare il recupero coattivo del credito, mediante la procedura di esdebitazione. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento è dunque consentito al debitore di definire un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. Si tenga conto che per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
La proposta di accordo deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
Se il proponente non adempie puntualmente agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al Tribunale la risoluzione dell’accordo stesso.
Unico punto dolente: in passato per potersi esdebitare doveva essere offerto qualcosa in cambio, un minimo di soddisfacimento dei creditori doveva esserci.

Quali sono ora le novità?
Ebbene, tra le novità apportate nel mese di ottobre 2020 la più rilevante è che, dal 25 dicembre scorso, il nuovo art. 14-quaterdecies consente al debitore di ottenere l’esdebitazione anche qualora non abbia alcuna utilità da offrire ai creditori, purché sia meritevole (cioè, in assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave). In sostanza chi non ha utilità da offrire ai creditori ora può chiedere al Tribunale, anche con l’ausilio di un legale, l’ammissione al beneficio della cancellazione dei debiti di qualsiasi natura, tra cui quelli fiscali, bancari, previdenziali, per fruire di una seconda possibilità.
Possono farvi ricorso tutte le persone fisiche, anche se soci illimitatamente responsabili di società, dipendenti, pensionati, liberi professionisti, agricoltori etc, oltre ovviamente a tutte le imprese non fallibili in quanto al di sotto dei limiti dimensionali per fallire.

Insomma, le recenti previsioni normative offrono una vera e propria àncora di salvezza per i debitori sull’orlo del baratro!

 

su OLTRE MAGAZINE l’articolo completo: https://oltremagazine.com/site/dl-ristori-cancellazione-debiti.html