AMBIENTE ED ENERGIE RINNOVABILI

IL FUTURO DEGLI IMPIANTI CREMATORI È QUI!

Chi lavora nel mondo degli impianti di cremazione, lo sa: l’impatto ambientale è uno dei grossi temi da sempre affrontati.

Una corretta informazione a riguardo si pone come essenziale per sensibilizzare parte della popolazione, che ancora ritiene che essi possano essere “impattanti” sul territorio, seppure i crematori in Italia rappresentino una quantità marginale delle emissioni complessive emesse da impianti di combustione.

In ogni caso, nel settore, chi i crematori li costituisce, da anni volge le proprie tecniche incentrando l’attenzione sulle fonti energetiche utilizzate come combustibile per alimentare gli impianti di cremazione.

Vediamo di fare il punto con il Dott. Fabrizio Giust, attuale Amministratore Delegato della GEM Matthews International s.r.l., nonché esperto del settore con oltre 35 anni di esperienza specifica.

 Quanto è cresciuta la scelta cremazionista in Italia?

La pratica della cremazione è sensibilmente aumentata in Italia negli ultimi anni con un valore per il 2020 di 247.840 cremazioni (escludendo i resti mortali) realizzate in 87 crematori sparsi sul territorio nazionale con circa 200 linee di cremazione installate (fonte: Utilitalia). I motivi della crescita della cremazione sono molteplici con implicazioni di carattere culturale, sociale ed economico.

La Pandemia e gli eventi bellici che purtroppo hanno caratterizzato la recente storia mondiale, sono stati rilevanti?

I recenti accadimenti sanitari e geopolitici hanno determinato un cambio di paradigma nell’impostazione delle strategie economiche, sociali e ambientali a livello globale e nazionale; si è passati da una globalizzazione con una condivisione di materie prime e servizi ad un contesto di una drastica necessità di inversione delle strategie nazionali volte al perseguimento dell’equilibrio e dell’autonomia della propria struttura energetica e socioeconomica. Ad una nuova strategia politica ed economica nazionale si associano altri due aspetti generali cogenti: la necessità, a livello globale, di contrastare il cambiamento climatico e l’assoluta necessità dell’Italia di incrementare il contributo delle energie rinnovabili nel mix di fabbisogno energetico nonché di ridurre contestualmente le forniture di metano dall’estero, in particolare dal metano russo. In quest’ultimo ambito il contributo potenziale del fotovoltaico è fondamentale in ragione anche degli elevati valori di irraggiamento solare che caratterizzano il territorio nazionale e che costituiscono una vera e propria risorsa energetica.

Parliamo di energia rinnovabili: quali sono le prospettive?

Nel 2020 le energie rinnovabili, fotovoltaico ed eolico, sono cresciute ad un ritmo sostenuto; secondo un nuovo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, tale espansione è destinata ad aumentare anche nei prossimi anni, soprattutto in ragione della situazione improvvisa contingente. La nuova capacità elettrica rinnovabile nel 2020, con 280 gigawatt, ha segnato un + 45% rispetto al 2019. Nel prossimo futuro a partire dal 2022, malgrado un sensibile incremento dei costi delle materie prime non comparabile, però, all’incremento dei costi dei vettori energetici, avremo un forte incremento delle energie rinnovabili in particolare il fotovoltaico. Il futuro è già tracciato: gli impianti energetici per la produzione di beni e servizi saranno sempre meno alimentati a fonti fossili sostituiti dalle fonti rinnovabili a basso costo di produzione.

Dunque, energie rinnovabili, ma anche una nuova modalità di progettazione?

Si certamente, i nuovi criteri progettuali devono e dovranno tendere non solo all’annullamento degli impatti ambientali, ma a rendere disponibili al territorio delle virtuosità atte a indurre una riduzione degli impatti complessivi del territorio dovute a quelle attività che non sono in grado di efficientare i propri impianti. L’attività crematoria è una di queste attività coinvolte dalla transizione energetica. Una nuova sfida, pertanto, si prospetta nel prossimo futuro per il settore della cremazione considerando l’orientamento a livello Europeo alla riduzione entro il 2035 delle emissioni di CO2 ed un conseguente drastico taglio nell’utilizzo di combustibili fossili.

Veniamo proprio agli impianti di cremazione: come possono cambiare?

Gli impianti di cremazione sono infrastrutture di servizio che hanno una vita utile di 20 -30 anni; per tale ragione la scelta della tipologia di impianto deve intercettare lo sviluppo tecnologico e soprattutto il progressivo processo di decarbonizzazione previsto nel prossimo futuro.

Nel lungo periodo è ipotizzabile pensare che si passerà dagli attuali crematori alimentati a metano a crematori alimentati da biocombustibili o elettricamente da fonti rinnovabili, in particolare con il fotovoltaico affiancato da accumulatori elettrici.

Quali sono gli accorgimenti che gli attuali gestori di impianti di cremazione in Italia possono attuare fin da subito per rendere gli impianti esistenti più ecocompatibili.

Darei 5 suggerimenti operativi. In primo luogo, mantenere inalterata l’efficienza di funzionamento degli impianti attraverso una adeguata manutenzione preventiva. In secondo luogo, aggiornamento costante del sistema di controllo degli impianti in modo da utilizzare il feedback che proviene dalle informazioni di monitoraggio per un controllo stringente ed efficiente di tutti i parametri di processo. In terzo luogo gli impianti dovrebbero funzionare il più a lungo possibile nell’arco della settimana per ridurre il consumo di combustibile ausiliario. In quarto luogo l’utilizzo del recupero di calore prodotto dal processo per evitare, laddove possibile, l’utilizzo di altre fonti energetiche per uso risaldamento e produzione di acqua sanitaria. Infine, fin da subito, è possibile sostituire gli attuali bruciatori a gas metano con biocombustibili quali il biogas o il biodisel con costi contenuti e soprattutto con un miglioramento dell’impronta carbonica dovuto ad una significativa riduzione nella produzione di CO2.

Dalle risposte ricevute non si può che trarre una considerazione, l’industria degli impianti di cremazione, ma non solo, continuerà sempre di più a “fare i conti” con la sostenibilità degli stessi in ambito “green” e “energy”.

Avv. Alice Merletti – intervista al dott. Fabrizio Giust – A.D. Gem Matthews International s.r.l.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: LE SITUAZIONI ATTUALI IN CINA E UCRAINA. 

l’ANAC riconosce che le misure adottate in Cina per contenere il Covid – 19 e in Europa- Ucraina per gestire il conflitto sono a tutti gli effetti causa di forza maggiore:

ove per ragioni connesse a tali eventi risultasse impossibile o eccessivamente gravosa l’esecuzione dei contratti, le Stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di sospendere il contratto oppure rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicare penali o procedere con la risoluzione del contratto.

Non solo, Anac da anche altri suggerimenti alle Amministrazioni e che possono tornare utili anche agli operatori per dialogare con queste ultime di questi temi.

➡️l’inserimento di clausole ad hoc per regolare situazioni di forza maggiore nonché, per i contratti già in corso di esecuzione, l’integrazione di tali clausole; 

➡️ disciplinare la possibile sospensione dei termini e la rinegoziazione delle condizioni contrattuali nonché la risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Ecco qui la delibera:

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COMMISSIONE e PRESIDENTE: CHI, FA COSA

La composizione monocratica della Commissione è legittima, soprattutto nella fase di verifica della documentazione amministrativa.

Nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono distinguersi le sottofasi:

🔺della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti, dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura, dell’attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), 🔺dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati.

📁Lo ha ribadito in una recente sentenza il TAR Bari, I,16.5.2022 n. 685, esaminando e dunque distinguendo le singole fasi di verifica delle offerte. 

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AMBIENTE: CEDU il caso “russo” del cimitero 

L’ampliamento cimiteriale illegittimo può arrivare a violare il diritto al rispetto per la vita umana e familiare.

Il caso è quello di cimitero che si era gradualmente ampliato in danno della proprietà del ricorrente proprietà.

Durante il procedimento giudiziale i consulenti tecnici avevano accertato che il suolo e l’acqua del terreno di proprietà del ricorrente erano pericolosamente contaminate. 

Il ricorrente vince, ma l’inerzia delle Autorità persiste, così occorre arrivare sino alla Corte CEDU.

La Corte di Strasburgo ha quindi ritenuto che l’articolo 8 della CEDU fosse violato dalle autorità locali che non avevano eseguito la decisione dell’autorità giudiziaria che aveva imposto al Comune di adottare gli opportuni provvedimenti per impedire la prosecuzione dei disagi ambientali provocati dal cimitero alle proprietà dei vicini.

Oltre la materia cimiteriale è interessante questo pronunciamento per come la tutela dell’ambiente venga declinata come tutela della vita e dell’integrità fisica ai sensi dell’art. 8 comprendendo la protezione contro i danni causati dall’inquinamento ambientale, indipendentemente da chi o quali circostanze siano all’origine del danno.

La sentenza: Corte EDU Sez. III Case of Solyanik v. Russia (Application no. 47987/15) 10 maggio 2022.

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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte III

🔵L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.

❓Come si provano questi requisiti?

Per l’idoneità professionale e l’economia finanziaria ne abbiamo già discorso nei precedente post.

📕Per i requisiti di capacità tecniche e professionali, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, come nel caso di specie.


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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte II🔵L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.❓Come si provano questi requisiti? Per l’idoneità professionale ne abbiamo già discorso nel precedente post.📕Per la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti di dimostrare il possesso di un fatturato annuo minimo nel settore oggetto dell’appalto e di fornire informazioni circa i propri conti annuali, evidenziando i rapporti tra passività ed attività; infine può essere richiesta ade­guata copertura assicurativa. Il fatturato minimo annuo richiesto dalla stazione appaltante non può mai superare il doppio del valore stimato per l’appalto.✍🏻La dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante una o più referenze, indicate nell’allegato XVII, parte prima del codice degli appalti e, segnatamente:

  • idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  • presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
  • una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte I

L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.

❓Come si provano questi requisiti?

Iniziamo con quelli di idoneità (nei post successivi analizzeremo gli altri).

📕Per la verifica dei requisiti di idoneità professionale descritti dall’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, occorre comprendere bene di quale natura siano ad esempio l’operatore deve essere iscritto alla Camera di commercio o presso i competenti ordini professionali;NB:la stazione appaltante può chiedere di provare il possesso di particolari autorizzazioni che devono essere possedute dai concorrenti.

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