REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte III

🔵L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.

❓Come si provano questi requisiti?

Per l’idoneità professionale e l’economia finanziaria ne abbiamo già discorso nei precedente post.

📕Per i requisiti di capacità tecniche e professionali, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, come nel caso di specie.


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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte II🔵L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.❓Come si provano questi requisiti? Per l’idoneità professionale ne abbiamo già discorso nel precedente post.📕Per la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti di dimostrare il possesso di un fatturato annuo minimo nel settore oggetto dell’appalto e di fornire informazioni circa i propri conti annuali, evidenziando i rapporti tra passività ed attività; infine può essere richiesta ade­guata copertura assicurativa. Il fatturato minimo annuo richiesto dalla stazione appaltante non può mai superare il doppio del valore stimato per l’appalto.✍🏻La dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante una o più referenze, indicate nell’allegato XVII, parte prima del codice degli appalti e, segnatamente:

  • idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  • presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
  • una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte I

L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.

❓Come si provano questi requisiti?

Iniziamo con quelli di idoneità (nei post successivi analizzeremo gli altri).

📕Per la verifica dei requisiti di idoneità professionale descritti dall’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, occorre comprendere bene di quale natura siano ad esempio l’operatore deve essere iscritto alla Camera di commercio o presso i competenti ordini professionali;NB:la stazione appaltante può chiedere di provare il possesso di particolari autorizzazioni che devono essere possedute dai concorrenti.

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BANCHE E INVESTIMENTI ETICI

A STAMPA E NOI 🎤💲
L’intervista su #lastampa di oggi.
Abbiamo parlato con Fabrizio Goria di investimenti etici guardando al terzo.
Buona lettura

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🏁CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ‼️ESCLUDENTI E BASE D’ASTA

Le disposizioni della legge di gara che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi di esecuzione dell’appalto devono essere immediatamente impugnate, perché costituiscono clausole immediatamente escludenti.
Ciò perché la previsione di una remunerazione non proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni oggetto dell’appalto rende il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, e di conseguenza ostacola in materia decisiva la partecipazione alla gara, poiché rende di fatto impossibile formulare un’offerta congrua o comunque economicamente sostenibile. 

👩‍⚖️Sulla base di tali considerazioni il Tar Campania con la sentenza 2117/2022, ha statuito che la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile deve essere immediatamente impugnata perché escludente.

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CREMAZIONE: IL POTERE DECISIONALE SECONDO LA LEGGE 

In mancanza di disposizioni, sono i parenti in maggioranza a dare il consenso. Ma in alcuni Comuni è richiesta l’unanimità dei consensi: perché?

Torniamo ad occuparci di cremazione e di consensi. In articoli precedenti abbiamo trattato più volte il tema delle DAT e del rispetto delle disposizioni del defunto in merito alla propria cremazione o inumazione.

Ma cosa succede se chi viene a mancare non ha lasciato nessuna indicazione in merito all’argomento? In presenza di parenti dello stesso grado, quanti devono essere d’accordo per poter procedere con la cremazione del proprio caro?

Capita spesso che le imprese di onoranze funebri, come anche i singoli cittadini, si trovino ad avere a che fare, sulla base del Comune presso il quale si interfacciano quali mandanti della famiglia che assistono, con “regole” non sempre omogenee tra loro.

Uno dei punti maggiormente messi in discussione, e che spesso crea questioni nelle pratiche funerarie, è il quorum(numero di consenzienti) richiesto per poter domandare la cremazione del defunto da parte della famiglia, in difetto di iscrizione del soggetto ad una Associazione ad hoc o di testamento espresso.
Ebbene, occorre ricordare che è esplicitamente previsto dall’art. 3 della l. 130/2001 e, a cascata, dalle singole Leggi Regionali che il quorum, in ipotesi di più parenti dello stesso grado, sia quello della maggioranza degli stessi. 

Sebbene, dunque, si possa affermare una certa uniformità del territorio nazionale a riguardo, alcuni Comuni domandano ancora ai richiedenti, per portare avanti la pratica di cremazione, la totalità dell’assenso di TUTTI i parenti dello stesso grado

Come mai?
Andando ad analizzare alcuni regolamenti comunali, nonché approfondendo le tesi spese dalle singole amministrazioni in alcuni giudizi, ci si avvede che molte di tali Amministrazioni hanno adottato i Regolamenti Comunali prima dell’adozione della legge nazionale del 2001.

Molti di questi Regolamenti, per altro, contengono un espresso riferimento, sul punto, al dpr n. 285/1990 che, all’art. 79 richiede all’uopo l’unanimità dei parenti dello stesso grado.
Invero l’art. 285/1990 all’art. 79 tutt’ora dispone:
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi“.

E qui nasce il problema.

Sebbene la l. 130/2001 sia successiva e di rango superiore al DPR (ma anche ai regolamenti Comunali), la stessa norma nel suo incipit ha previsto che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi“.

Il Regolamento, tuttavia, non è mai stato adottato cosicché il DPR 285/1990 è rimasto tale e ad esso (e alla materia della cremazione) vengono poi applicati di volta in volta i principi di cui alle leggi successive sia nazionali che regionali.

Probabilmente è da qui che si genera il pasticcio.

Invero, se alla l. 130/2001 fosse seguito nei 6 mesi successivi il Regolamento, lo stesso avrebbe modificato il dpr 285/1990 eliminando l’unanimità per sostituirlo con la maggioranza

Ciò avrebbe indotto i Comuni che ancora oggi applicano la regola dell’unanimità, a modificare il 
quorum là dove il Regolamento Comunale espressamente richiama l’art. 79 del DPR: il rinvio in gergo si dice “mobile”, cioè si rinvia alla norma in vigore al momento in cui viene applicata. Insomma, se cambia il testo si applica quello nuovo.

Non essendo però cambiato il testo, tali Comuni hanno “buon gioco” in ipotesi di una famiglia con più parenti dello stesso grado, a domandare l’unanimità dei consensi, basandosi su tale cavillo.

Le scriventi, tuttavia, ritengono che tale posizione sia “debole” poiché, sulla base dei princìpi generali, la 
l. n. 130/2001 ha alcune parti che si applicano direttamente, senza cioè necessità di un regolamento attuativo e la differenza di quorum voluta dal legislatore dovrebbe essere una di esse.

In difetto, tuttavia, di un intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale, non si può escludere che tale posizione sia riscontrabile presso alcuni Comuni.Decreto Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

79.
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.Legge 30/03/2001, n. 130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.

3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;

g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Disposizioni anticipate di trattamento e Banca dati

Le  modalità con cui  le DAT sono conservate e possono essere reperite.

Un altro capitolo della dichiarazioni anticipate di trattamento, l’avv. Alice Merletti nel suo articolo su Socrem News di questo mese, esamina alcuni aspetti della normativa sulle DAT.

Qui il link:

LA GIUSTIZIA ONDIVAGA SUL DIRITTO AL FINE VITA 

La vicenda del marchigiano Mario riapre la discussione sul suicidio assistito che approda alla Camera.

La vicenda del 43enne tetraplegico nelle Marche, che nell’articolo chiameremo Mario come hanno già fatto i giornali italiani nelle scorse settimane, finita su tutti i quotidiani nazionali è indice della corrente ambivalente della giustizia italiana sul punto del diritto al fine vita.

La storia di Mario

Siamo nelle Marche, un signore di 43 anni, valutati i requisiti enunciati dalla sentenza della Consulta nel caso Cappato, ha convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale delle Marche, in un procedimento di urgenza, per richiedere la prescrizione del farmaco conosciuto come “Triopentone”, un veleno, che gli potesse permettere di porre fine alla sua esistenza poiché già estremamente compromessa, costretta ad una vita di limitazioni, scandita da una tetraplegia incurabile.

Vicenda diversa, dunque, dalla sentenza della Corte Costituzionale ‘Cappato’ (Corte Cost. 242 del 2019) la quale, lo ricordiamo, prevede la depenalizzazione del reato di aiuto al suicidio, nella misura in cui siano presenti le caratteristiche degli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, ovverosia se siano state correttamente depositate le cosìddette DAT. 

Dunque pur essendo il fatto oggetto del giudizio differente, il ricorso presentato da Mario, 43 enne marchigiano, poggia sui principi suinnanzi enunciati, e forte di questi, domanda l’intervento della giustizia.

Ebbene, il Tribunale marchigiano nel vagliare la richiesta del quarantatreenne, invece, si dimostra ben conscio dell’interpretazione dei requisiti della sentenza Cappato ma sorprendentemente se ne discosta; nel rigettare il ricorso in prima battuta il Tribunale sostiene che:

“Non sussistono quindi motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al suicidio può ritenersi penalmente lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente […] ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’invocato diritto sia diretta conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti, non sempre strumentali all’esercizio di un diritto.”

In tal senso dunque il Tribunale non riconosce il proprio potere di imporre alla Pubblica Amministrazione la prescrizione di un farmaco che permetta il fine vita, né altresì questiona sul procedimento dell’amministrazione sanitaria che ha portato a negare la possibilità che si potesse porre fine all’esistenza del soggetto ricorrente di fronte al giudice ordinario medesimo.

La Corte Costituzionale, invece, lo ricordiamo ha “bacchettato” in più occasioni il legislatore, chiedendo una applicazione conforme della costituzione alla legge sulle DAT. Eppure tale “tirata di orecchie” è ben lontana dalla posizione espressa dal Tribunale di merito che decide di rigettare dunque il ricorso.

Sembrerebbe quindi che l’orientamento del giudice ordinario per quanto di primo livello, sia quello di interpretare la norma della legge 219/2017 in senso restrittivo rispetto al fine vita, sostanzialmente limitando l’operatività del giudice nella decisione, assurgendo che l’amministrazione sanitaria sia in grado di discernere l’opzione migliore.

Questo accade però nel marzo 2021, tuttavia, il 43enne non si arrende e propone reclamo.

A giugno, la Corte di Ancona, riconoscendo tutte le problematiche riguardanti il vuoto normativo creatosi con l’interpretazione costituzionalmente orientata dal caso Cappato ed altresì riconoscendo gli errori valutativi effettuati dal giudice di prime cure, accoglie il ricorso stravolgendo la prima decisione.

La Corte si esprime positivamente sulle richieste del ricorrente e manda la palla al Comitato Etico della Regione Marche affinché lo stesso vagli il caso di specie e decida se siano sussistenti i requisiti nel caso specifico per l’interruzione dello stato vitale, nonché se le modalità richieste siano idonee (la qualità e la quantità della medicina da assumere).

Il Comitato Etico – richiamato all’ordine – si pronuncia quindi in senso favorevole alla richiesta di Mario.

Sembra dunque una vittoria.

Ma… vi è un ma. Lo stesso Comitato ritiene viceversa non conformi le modalità proposte dal 43enne per giungere al risultato sperato.

Ci si trova dunque nuovamente nel limbo del “cosa fare”, nonostante due provvedimenti giudiziari opposti e un parere favorevole del Comitato.

La discussione alla Camera

Lunedì 13 dicembre la discussione sul suicidio assistito è arrivata alla Camera dopo anni di attesa. Purtroppo in un’Aula semideserta dove una manciata di deputati ha portato la propria posizione in merito ad un argomento tanto delicato e controverso. Le vicende che hanno segnato il percorso di questa discussione sono note ed hanno avuto grande eco sui quotidiani nazionali, su tutte ricordiamo quella di Piergiorgio Welby e quella di Eluana Englaro. Il testo è stato messo a punto in tre anni nelle Commissioni Giustizia e Affari Sociali ed i relatori Bazoli e Provenza ne hanno richiesta una discussione calma ed equilibrata a chi ha preparato un intervento. Il primo confronto non ha però portato a un dibattito e nuova calendarizzazione della prossima discussione e termine per presentare gli emendamenti sono stati rimandati a data da definire.

Poi pochi giorni fa la notizia. Mentre il referendum sul suicidio assistito veniva ”bocciato” è volta al termine la vicenda, ed alla fine a Mario gli è stato somministrato anche il farmaco originariamente richiesto: dopo mesi di lotte.

Insomma di strada ve ne era ancora da compiere, ma il percorso sembra segnato: la l. 219/2017 esiste, i diritti ivi riconosciuti debbono essere tutelati e non possono rimanere meri enunciati.

Ringraziamo Oltre Magazine per aver pubblicato questo articolo sul numero di febbraio 2022

Perché fare le DAT? Perché ora posso!

Una nuova pubblicazione sulla rivista Oltre Magazine per lo Studio Alfero Merletti.

Ecco il link:

https://www.oltremagazine.com/site/dat-disposizioni-anticipate-di-trattamento.html

Riprendendo le fila di un convegno effettuato sulle DAT , in questo articolo affrontiamo le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento : è un argomento che abbiamo già trattato, in questo caso ci soffermiamo su alcuni aspetti relativi alle formalità dell’atto e le modalità di redazione.
Buona lettura