Tyche Pet – la cremazione di animali

Le nuove frontiere della cremazione.

Siamo “OLTRE”, oltre i classici servizi di cremazione di animali di affezione.
Abbiamo esaminato parte della normativa rilevante e ne abbiamo parliamo con il dott. Matteo Sciarra di Tyche Pet attraverso un’intervista pubblicata sul magazine principale del settore funerario con cui abbiamo l’onore di collaborare da più di due anni, OLTRE MAGAZINE.

Ecco il link:

 

https://www.oltremagazine.com/site/servizi-funebri-animali-tyche-pet.html

Legal Award 2021 – Public Law

lo Studio Legale Alfero Merletti e gli avvocati Elena Alfero e Alice Merletti si confermano leader in Italia nel campo del diritto essendo selezionati da Milano Finanza tra i migliori sia come firm, che come singole professioniste, per la categoria “Public Law”, vincendo il legal award.

Fare business: con noi si può! 意大利和中国的合作越来越近:商业和签订合同 Doing business and entering into contracts: with us, you can! Faire des affaires et conclure des contrats: voilà votre chance, avec nous!

La Globalizzazione continua a rivoluzionare il mondo delle imprese: il confronto è, oramai, sul mercato mondiale. Dunque anche la contrattualistica guarda fuori dal confine italiano, il più delle volte anche al di là di quello europeo, e diventa uno strumento di uso più che quotidiano.

L’esigenza di uno studio legale “cosmopolita” è in ascesa, come la necessità di mantenere i costi limitati per la singola operazione. Al centro di tutto ciò: il diritto degli scambi commerciali.

Tale branca del diritto comprende sia le regole ed intese che intercorrono tra gli Stati sia quelle per disciplinare i negozi giuridici che si instaurano tra le parti.

Più che in altri campi, in questo, l’esperienza maturata, in uno con una conoscenza approfondita del contesto socio-economico in cui ci si inserisce, sono elementi essenziali per riuscire a redigere contratti completi e dettagliati; soprattutto le cui clausole non si rivelino in contrasto con le norme della legge nazionale a cui tale contratto sarà soggetto e/o ai principi, usi e/o consuetudini del commercio internazionale, ai quali le parti hanno inteso far richiamo e riferimento.

Gli strumenti nelle mani delle imprese sono molteplici. Dai prodromici Not Discolsure Agreement (NDA), ai Memorandum of Uderstanding, per procedere verso gli Agreements With Open Terms sino a giungere agli accordi definitivi in sede di contrattazione per accordi commerciali o joint venture, le possibilità sono infinite.

Tuttavia lo studio e la redazione di uno o più negozi di siffatta natura, oltre che imporre l’approfondimento degli aspetti giuridici (legal framework), non può prescindere da una parte da approfondita consapevolezza lessicale, specie in un settore caratterizzato da un elevato tasso di linguaggio tecnico, dall’altra da una decennale dimestichezza nell’uso di comportamenti consueti per il paese a cui si approccia.

E ciò è ancora più vero quando i Paesi interessati sono lontani come tradizioni dal nostro.

Un classico esempio, benchè banale, è la redazione, in un contratto, della clausola con la quale le parti intendono disciplinare la legge applicabile.

Scelta che risulta uno dei principali empasse della contrattazione e che, a volte, viene superficialmente risolta, nel silenzio delle parti o richiamando la legge di uno degli stati delle parti stesse.

Ebbene tale prassi non tiene conto delle ulteriori possibilità, dalla applicazione degli Unidroit (in alcuni casi), alla tipizzazione del contratto in uno di quelli previsti da Convenzioni o Regolamenti.

Il tutto nell’ottica di poter rendere maggiormente fluido il dibattito contrattuale per giungere ad un closing satisfattivo, nonchè consegnare nelle mani del cliente uno strumento efficacemente azionabile in denegata ipotesi di contenzioso.

Se così è, la conoscenza del diritto tuttavia non è sempre sufficiente, non basta.

Abbiamo volto lo sguardo all’Oriente, ad esempio.

In particolare, ci siamo focalizzati sulla Cina sempre più vicina soprattutto dopo la sigla dell’accordo “Nuova Via della Seta” nel marzo 2019 con l’Italia e l’ambizioso progetto

“Made in China 2025” nel maggio 2015, ma ancora lontana sul fronte linguistico-culturale.

Ecco perché abbiamo avviato una collaborazione con la sinologa Torinese Lorenza Marini che vanta un’esperienza ventennale in qualità di interprete e traduttrice di cinese/inglese maturata dal 2004 ad oggi tra l’Italia e la Cina dove ha vissuto e lavorato 4 anni a Pechino.

I suoi settori di specializzazione sono: Accordi e Contratti commerciali, Economia, Editoria elettronica e multimediale, Documenti Legali, Brevetti, Marchi di Fabbrica & Copyright, Moda, Automotive e Aviazione, Macchine utensili e Impianti per l’industria, Meccanica ed Elettromeccanica, Elettronica, Portali e

Siti Web, Artistico/Letterario.

“Laddove c’è volontà c’è una strada” recita un noto proverbio cinese ci ricorda la Marini 妈丽妮così come è nota in Cina. In questi anni di negoziazioni tra Italiani e Cinesi non si finisce mai di imparare avvicinandosi sempre di più all’impero cinese che ha solo da poco iniziato il suo business internazionale in Italia. Questa è un’occasione di crescita ed evoluzione non solo per la Cina ma anche per la nostra Italia, ci ha da sempre spiegato la Marini elencando solo alcune delle sempre più numerose aziende italiane ormai in partnership con percentuali cinesi sempre più alte: dal 2012 con la Pirelli, Ansaldo, gli yacht di lusso della Benetti, il calcio dell’Inter, alle più recenti Iveco Fpt e chissà quante altre ancora.

Non sappiamo con chiarezza se sarà la Cina a guidare la prossima rivoluzione industriale, ma sicuro è che l’Italia deve internazionalizzarsi e la Cina ora come ora sembra essere la pedina più vicina con cui spiccare il volo verso una nuova era, conclude la Marini.

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Ed è per questo che lo Studio per tali aspetti propone un team di specialisti in contrattualistica transnazionale, conoscitori degli strumenti tecnici e linguistici, per coadiuvare l’impresa a 360 gradi, in particolare, ma non solo, attraverso la prestazione di consulenza legale integrata, la redazione della contrattualistica, l’attività di asseverazione e l’ausilio nei rapporti con le camere di commercio.

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This is why our law firm offers a team of professionals specialised in international contracts, experts in technical and linguistic tools, in order to assist every company all-around, in particular, but not only, through the provision of all the necessary support, including integrated legal advice, national and international contract drafting, documents’ authentication and sworn translations and making relationship with chambers of commerce easier.

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Et c’est pourquoi notre cabinet d’avocat propose une équipe de spécialistes dans l’utilisation des outils techniques et linguistiques, experts des services légaux principalement conçues pour assister chaque entreprise tous azimuts, en particulier, mais pas seulement, à travers la prestation de conseils légaux intégrés, la rédaction de contrats, l’activité de certification et l’aide dans les relations avec les chambres de commerce.

Studio Alfero – Merletti  & dott.ssa Lorenza Marini

 

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例如,我们想到了东方。

特别是,我们更加关注中国,尤其是在2019年3月与意大利签署了“一带一路”协议以及2015年5月雄心勃勃的“中国制造2025”项目之后,但我们离中国的距离还很远,特别是由于文化和语言差异。

这就是为什么我们开始与一位都灵的汉学家合作:妈丽妮(Lorenza Marini) 。她拥有二十年的中文/英文翻译和口译经验。从2004年至今,她一直在意大利和中国之间生活,她在北京工作了四年。

玛丽妮的专业领域是:商业协议和合同,经济学,电子和多媒体出版,法律文件,专利,商标和版权,时装,汽车和航空,工业用机床和工厂,机械和机电,电子 ,门户和网站,艺术/文学。

有一个中国成语说:”有志者事竟成” 。妈丽妮技术说, 在意大利人和中国人之间的这些年谈判中,我们离与中国帝国的距离越来越近,这从未停止学习,而中国帝国最近才开始在意大利开展国际业务。 这不仅为中国乃至我们的意大利提供了增长和发展的机会。妈丽妮一直向我们解释,现在只列出一些越来越多的意大利公司,这些公司与中国的比例越来越高:自2012年以来 倍耐力(Pirelli),安萨尔多(Ansaldo),贝内蒂(Benetti)的豪华游艇,国际足球,最新的Fpt,谁知道还有多少呢。

我们不知道中国是否会领导下一场工业革命,但可以肯定的是意大利必须进行国际化,而中国现在似乎是迈向新时代的最接近的典当。

出于这个原因,该公司针对这些方面,建议成立一个跨国合同专家团队,聘请技术和语言工具专家,以提供360度全方位的协助,特别是但不仅限于通过提供综合法律咨询, 起草合同,宣誓翻译和协助与商会的关系。

我们在世界各地工作!

LORENZA MARINI 🇨🇳

 

LICENZIAMENTI: LE NUOVE MISURE ALLA LUCE DEL DECRETO AGOSTO

Che cosa prevede il nuovo Decreto Legge in materia di licenziamenti? Vediamo in questo articolo di chiarire i punti salienti.

Il Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”), in vigore dallo scorso 18 agosto, ha introdotto nuove misure al fine di arginare la crisi occupazionale conseguente all’epidemia di Covid-19, tutt’ora in corso.

L’intenzione del legislatore è quella di permettere alle aziende, che ne hanno la necessità – o meglio la possibilità – di tornare alla normalità in materia di interruzione dei rapporti di lavoro. Così le stesse non saranno interessate dalle nuove misure. Secondo l’art. 14 del Decreto Agosto, quelle che invece faranno ancora ricorso ai sostegni economici d’emergenza, come contropartita, non potranno avvalersi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre. Una proroga dai connotati politici, che non rassicura di fatto i lavoratori, in quanto la misura non sembrerebbe collegata a politiche occupazionali.

Ne parliamo oggi nell’articolo di OLTREMAGAZINE: https://www.oltremagazine.com/site/licenziamenti-decreto-agosto.html

Coronavirus: l’emergenza rende ultrattivo il tuo titolo edilizio.

Tra i molti ambiti nei quali è intervenuta la normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia di Covid-19 vi è quello dell’edilizia.

1. Il secondo comma dell’art. 103 d.l. 17.3.2020 n. 18 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) – così come introdotto dalla legge di conversione 24.4.2020 n. 27 e modificato dall’art. 81, co. 1, d.l. 19.5.2020 n. 34 – prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
È allora da trattare la portata applicativa della disposizione e sono da evidenziare alcune criticità.
2. La norma, per far fronte alla situazione di “blocco” dei lavori edilizi assentiti nel periodo di lockdown, ha espressamente sancito che la validità (rectuis l’efficacia) dei titoli abilitativi rilasciati, pur se non ancora ritirati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio permane fino a novanta giorni dopo il termine di cessazione dello stato emergenziale (che ad oggi è proprio il 31 luglio, pertanto con efficacia dei titoli prorogata sino al 29 ottobre 2020).

L’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” nel riferirsi a tutti gli “atti abilitativi comunque denominati” intende i provvedimenti sulla base dei quali è possibile procedere alla materiale esecuzione dell’intervento edilizio, i cui termini di efficacia (e tempi di realizzazione) sono stati negativamente incisi dalle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia.
La disposizione, oltre a richiamare la proroga dei termini decadenziali di avvio e di ultimazione dei lavori sanciti dall’art. 15 d.p.r. n. 380/2001, ha espressamente stabilito la sua applicabilità a tutti i provvedimenti autorizzativi, compresi quelli prodromici al rilascio dei permessi di costruire (si pensi alle autorizzazioni paesaggistiche o ambientali), così come alle segnalazioni certificate di inizio attività che, seppur prive di natura provvedimentale, legittimano l’esecuzione di talune tipologie di opere.
3. Un primo aspetto da segnalare attiene al fatto che il decreto “Cura Italia” non ha previsto la sospensione della decorrenza dei termini di scadenza dei titoli abilitativi, bensì la loro proroga ove tale scadenza cada tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020.
Ebbene, questa previsione pregiudica inevitabilmente la posizione dei titolari di atti abilitativi la cui scadenza intervenga dopo la fine del periodo emergenziale anche se in un momento di poco successivo (può ipotizzarsi il caso del termine fissato dal permesso di costruire per l’inizio o la fine dei lavori in scadenza al 1.8.2020).
In tali situazioni, nonostante i ritardi dovuti alle misure emergenziali comunque limitanti le modalità di espletamento dei lavori edili eseguibili, non è prospettabile alcun prolungamento dell’efficacia dei titoli abilitativi.
È auspicabile al riguardo una riflessione del legislatore in ordine alla tutela di tali posizioni attualmente disciplinate in modo deteriore rispetto a quelle riferite agli atti autorizzativi che scadano entro il 31.7.2020.
Come detto, una ragionevole soluzione sarebbe quella di prevedere che il decorso dei termini di scadenza di tutti i titoli abilitativi sia sospeso per un determinato periodo, così da fornire eguale tutela a posizioni oggettivamente similari.
4. Si pongono poi alcune questioni in riferimento ai termini di avvio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico dell’edilizia rispettivamente di un anno e tre anni, salva indicazione di un termine minore nel permesso di costruire.
In primo luogo, occorre ricordare che la legislazione regionale può intervenire in tale materia, cosicché eventuali norme dettate dalle regioni sono da prendere in considerazione per stabilire l’effettiva operatività della disposizione emergenziale.
Particolare attenzione è da riservare anche ai casi in cui il permesso di costruire si formi con il silenzio assenso dell’Amministrazione – art. 20, co. 8, d.p.r. n. 380/2001 –, fattispecie alla quale deve comunque applicarsi la norma con necessità dell’esatta determinazione del momento in cui il titolo abilitativo tacito si è perfezionato.
Inoltre, l’art. 15, co. 2, d.p.r. n. 380/2001 prevede talune ipotesi di proroga dei termini di avvio e di ultimazione dei lavori – ad esempio per fatti sopravvenuti non imputabili al titolare del permesso –, proroga che però deve essere richiesta dall’interessato. L’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” introduce invece una proroga automatica ex lege dell’efficacia dei titoli edilizi, considerato il dato letterale della norma – i titoli in scadenza “conservano la loro validità” – e vista anche la sua ratio, volta a limitare gli effetti pregiudizievoli conseguenti ai blocchi imposti alle attività di cantiere attraverso uno strumento eccezionale e diverso da quelli già esistenti (si vedano appunto le fattispecie di proroga indicate all’art. 15, co. 2, t.u. edilizia). Tuttavia, nulla vieta la possibilità di richiedere un provvedimento espresso di proroga basato su tale disposizione, così da escludere ogni dubbio interpretativo.
È poi da tenere ben presente che la proroga di efficacia dei titoli edilizi di cui si tratta non esclude l’operatività di possibili cause di decadenza del provvedimento normativamente previste. Si pensi, ad esempio, all’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche che, secondo l’art. 15, co. 4, d.p.r. n. 380/2001, comporta la decadenza del permesso di costruire salvo che i lavori siano già avviati e vengano completati entro il termine triennale dalla data del loro inizio.
5. In conclusione, l’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” ha certamente il pregio di intervenire a tutela dei proprietari degli immobili oggetto di interventi edilizi e delle imprese operanti nel settore edile per attenuare i pregiudizi conseguiti alla forzata inattività causata dalle misure emergenziali.
Ma la norma, oltre a poter essere rimeditata per fornire adeguata tutela a tutti i soggetti toccati da tali misure, non può prescindere dalle altre molteplici fonti che disciplinano la validità e l’efficacia dei pertinenti titoli abilitativi, che debbono essere specificamente valutate.

 

Avv. Alberto Cerutti

 

il consulente di Edilizia ed Urbanistica per il nostro studio 

 

La cremazione in Europa: diamo qualche dato….o forse no? – ecco il nostro nuovo articolo su “Oltre Magazine”

LA CREMAZIONE IN EUROPA

Dai dati riportati nella pubblicazione “Pharos International”, risulta che la cremazione in Europa si sviluppa con un andamento a macchia di leopardo.

A livello europeo esistono profonde differenze tra i singoli Stati per quanto riguarda la cremazione. Naturalmente il diverso approccio etico-religioso al rito ha influenzato, anche ed inevitabilmente, quello legislativo. Invero, se da un lato sussiste un panorama normativo europeo che solo in parte si occupa degli aspetti della cremazione, dall’altra le singole discipline nazionali incidono in modo diretto sullo sviluppo dell’attività cremazionista stessa, aumentando il bacino di riferimento o, in alcuni casi, restringendolo.

La suddetta difformità anche autorizzativa, nonché lo stato della tecnica degli impianti stessi, condizionano la capacità di espansione del mercato.

Gli impianti di cremazione

Un esempio eclatante delle differenze che si possono riscontrare è rappresentato dalla regolamentazione specifica sugli impianti di filtrazione. In nazioni come il Portogallo, la Spagna, la Polonia, e in generale i Paesi dell’Est sino ad arrivare alla Finlandia, dove sono in vigore leggi meno restrittive collegate alle norme tecniche definitorie delle caratteristiche degli strumenti di filtrazione, l’investimento dell’operatore economico si rivela inferiore della metà rispetto ad altri Paesi europei.

Un altro aspetto è certamente collegato alla committenza e cioè alla natura, pubblica o privata, di colui che può “acquistare” un impianto crematorio e gestirlo. In Stati come la Spagna o la Francia, in cui è possibile per i privati costruire impianti crematori al di fuori dei cimiteri in ambito di libero mercato, il numero di crematori è decisamente superiore rispetto alla media europea. Questi impianti a gestione privata sono per la maggior parte collocati nell’ambito delle case funerarie.

Panorama completamente diverso, lo si riscontra in zone, quali quelle italiane, in cui la cremazione e i relativi impianti possono essere costruiti – almeno sino a che non venga modificata la attuale normativa – solo all’interno dell’area cimiteriale, con committenza strettamente pubblica, seppur con l’applicazione di norme relativamente nuove quale quella del Project Financing. Di qui, l’unica possibilità per vendere o gestire un impianto crematorio passerà da una procedura di evidenza pubblica.

Ciò premesso, non sempre è facile riuscire ad offrire una fotografia corretta dei dati relativi agli impianti crematori a coloro che li costruiscono e alle conseguenti percentuali di cremazione realmente esistenti sul territorio europeo. In Europa, i players principali del settore che si contendono questo tipo di mercato a livello globale si contano tutto sommato sulle dita di una mano; accanto a questi si annoverano poi alcuni “piccoli costruttori” che operano esclusivamente su mercati locali.

Quanto al resto dei dati, non sempre si hanno delle certezze, in quanto non ci sono regole unitarie sulla raccolta dei dati statistici; infatti, relativamente al numero dei crematori, a volte viene fornita la quantità delle singole linee: se, ad esempio, in un tempio crematorio vi sono due forni, o un forno con due filtri, nella raccolta di dati da inserire nelle statistiche, alcuni contano due impianti, altri uno.
Ecco la ragione per la quale può capitare, esaminando articoli di settore, di imbattersi in numeri divergenti.

I numeri delle cremazioni

Anche per quanto riguarda la diffusione delle cremazioni, si percepiscono a volte dati sfalsati. In alcune nazioni, infatti, il numero delle salme cremate viene reso solo con riferimento alle città capoluogo e/o ai grandi centri (Paesi dell’est), in quanto non vi è un dato aggregato per tutto il territorio, oppure può capitare che vengano conteggiati anche resti mortali e mineralizzati, sovradimensionando in questo caso il dato stesso.
Ciò che, tuttavia, ricorre nelle analisi degli ultimi dieci anni su tutta Europa è che la percentuale di cremazione è molto più alta nei grandi centri e nelle zone più industrializzate, rispetto alle zone rurali.

Prendendo ad esempio il nostro Paese, si rileva come il tasso di cremazione continui a crescere, anche se il divario rimane considerevole rispetto alla Germania o alla Francia o alla Spagna, come si vedrà più avanti. In ogni caso, si può riscontrare come nelle regioni centrali della Penisola il tasso di cremazione si attesti sulla media nazionale, mentre nel nord si ritiene stia decisamente superando più del 30%, con picchi in Lombardia dove si registra una più alta presenza di impianti crematori rispetto ad altre aree del Paese. Insomma, ciò è dovuto soprattutto al fatto che la maggior parte dei templi crematori si trova proprio nella parte settentrionale del Paese.

Anche i nostri “vicini” francesi riscontrano la medesima distribuzione degli impianti, nonché tassi di cremazione maggiori nelle grandi metropoli. L’Association Française d’information Funéraire, invero, segnala che entro il 2030 le cremazioni rappresenteranno più del 50% dei funerali in Francia. Tale dato tuttavia fa riferimento alla percentuale delle cremazioni sui grandi centri abitati.
Attualmente, in Francia il numero di cremazioni nelle grandi città sfiora il 40%, una media più alta rispetto ai villages.

Non solo. Anche PANACEF, l’associazione nazionale dei servizi funebri spagnola, garantisce che le famiglie spagnole optino sempre più per il servizio di cremazione al momento di decidere il destino di una persona cara e calcola che la percentuale delle cremazioni supererà il 70% dei decessi nei prossimi dieci anni. La Spagna è in ambito europeo, con l’Inghilterra, il paese leader nel campo della cremazione, anche grazie – come accennato – a una disciplina che consente ai privati di poter aprire impianti crematori al di fuori della cinta cimiteriale, nelle cosiddette  funeral homes.Si pensi che la percentuale di cremazioni nelle aree metropolitane, come ad esempio Barcellona, è superiore al 50%.

In conclusione, si può rilevare che pur orientandosi significativamente sempre più verso la cremazione, il cammino di unificazione dell’Europa in tal senso appare ancora in parte incompiutoin ragione della mancata armonizzazione delle normative sia in ambito cimiteriale che ambientale, (attualmente si potrebbe dire diffuse a macchia di leopardo) di una razionale e capillare distribuzione degli impianti, nonché infine di una più generale visione di insieme del “sistema-cremazione” e dei relativi servizi correlati.

(Dati forniti da Pharos International – The Official  Journal of the Cremation Society of Great Britain, Winter 2018)

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

http://www.oltremagazine.com/site/cremazione-europa.html

Studio Legale Alfero Merletti

Professione avvocato

Giovane avvocato torinese, laureata in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Torino e specializzatasi in diritto civile, amministrativo e penale all’Università Cattolica di Milano, Alice Merletti è oggi titolare con la collega, avv. Elena Alfero, di un apprezzato studio legale di Torino. Una struttura dinamica e, come ama definire, “leggera” in grado di garantire le competenze delle storiche realtà che in città vantano una lunga tradizione, con un approccio più snello che consente agli assistiti di essere seguiti con puntualità e con un minor aggravio di costi.

 

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Dalla parte dei lavoratori AMIAT