The Importance of the Arbitration Clause in International Contracts

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In globalized world, international contracts are essential for trade and relationships between companies and individuals from different countries. The cross-border nature of these contracts, however, brings an added level of complexity when it comes to resolving any disputes. This is where the importance of the arbitration clause comes into play.

An arbitration clause is an agreement between the parties stating that all disputes that may arise within the context of the contract will be resolved through arbitration, rather than through the ordinary judicial system. But why is it so important?

1. Neutrality: In an international contract, parties may come from different jurisdictions with different legal systems and regulations. Arbitration offers a neutral forum, avoiding the potential problem of a “home court advantage” should a dispute end up in court in one of the parties’ countries.

2. Flexibility: Arbitration allows parties to agree on many aspects of the process, including the location of the arbitration, the number of arbitrators, the language used, and even the procedural rules to follow.

3. Confidentiality: Unlike court proceedings, which are usually public, arbitration is typically private. This can be particularly important for businesses that wish to keep commercial disputes out of the public eye.

In summary, including an arbitration clause in international contracts provides a path for dispute resolution that is flexible, neutral, and confidential. For this reason, the importance of the arbitration clause should never be underestimated in the context of international contracts. 🌍🏛️

International Contract

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 International Contract 

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In today’s globalized business landscape, companies increasingly engage in cross-border activities, expanding their operations and partnerships beyond the confines of Italy. As they navigate the complexities of international transactions, one crucial aspect that cannot be overlooked is the meticulous drafting of transnational contracts. Such contracts play a pivotal role in safeguarding the rights and interests of companies operating on a global scale.
Transnational contract drafting involves the careful formulation of agreements that span multiple jurisdictions, ensuring that the legal framework effectively protects the rights of all parties involved, especially when working outside Italian borders. Here are a few key reasons why this practice is of paramount importance:
1️⃣ Clarity and Certainty: Transnational contracts provide a clear and comprehensive outline of the rights, obligations, and expectations of each party. By specifying the terms and conditions in a well-structured manner, potential ambiguities and misunderstandings can be minimized. This clarity fosters trust and promotes a smooth business relationship, mitigating the risk of disputes that may arise due to differing legal systems or cultural nuances.
2️⃣ Legal Compliance: Operating in foreign jurisdictions necessitates a thorough understanding of local laws and regulations. Transnational contract drafting ensures that all relevant legal requirements and obligations are met, helping companies adhere to local norms while preserving their own rights. By incorporating provisions that align with international trade laws, intellectual property regulations, and dispute resolution mechanisms, companies can proactively address potential legal challenges.
3️⃣ Risk Mitigation: Transnational contracts act as a shield against potential risks and uncertainties associated with conducting business abroad. Careful consideration of force majeure clauses, dispute resolution mechanisms, choice of law provisions, and jurisdictional issues helps companies navigate unforeseen circumstances and mitigate potential losses. By anticipating and addressing these risks upfront, companies can protect their interests and maintain a competitive edge in the global marketplace.
4️⃣ Enforcement and Remedies: In the event of a breach or dispute, transnational contracts provide a robust legal framework for seeking remedies and enforcing rights. Properly drafted contracts include provisions for arbitration, alternative dispute resolution mechanisms, or selecting competent courts for litigation. This ensures that companies have effective avenues for seeking redress, regardless of their geographical location, and facilitates the enforcement of contractual obligations.
5️⃣ Adaptability and Flexibility: Transnational contract drafting allows companies to tailor their agreements to the specific legal and business requirements of each jurisdiction. By considering the unique characteristics of different countries, companies can incorporate provisions that reflect local customs, practices, and legal systems. This adaptability helps build stronger relationships with international partners, enhances business efficacy, and fosters a spirit of collaboration across borders.
In conclusion, the careful drafting of transnational contracts is of utmost importance for Italian companies venturing beyond national borders. By ensuring clarity, legal compliance, risk mitigation, enforceability, and adaptability, these contracts serve as essential tools for protecting the rights and interests of companies operating in the global arena. Investing time and resources in this process not only fortifies business relationships but also establishes a solid foundation for sustainable international growth.

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CORTE DI CASSAZIONE 2023 E L’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 370 del 2023, ha recentemente respinto il ricorso della Società AFC che gestisce i servizi cimiteriali di Torino contro la condanna disposta dalla Corte di Appello di Torino a pagare 2.500 euro alla figlia, alla moglie ed alla sorella di un uomo i cui resti erano stati cremati senza il loro consenso poiché l’avviso da parte di AFC alla famiglia, prima della cremazione della salma stessa, era risultato omesso per essere stato effettuato a domicilio non corretto, per poi essere rinnovato, ma erroneamente, mediante pubblici proclami.
La Corte ha ricordato che la legge del 2001 prevede che l’ufficiale dello stato civile richiede il consenso dei parenti per la cremazione di una salma inumata da almeno dieci anni, e che tale norma è vincolante e ciò anche in mancanza di un regolamento attuativo.
La sentenza precisa che l’autorizzazione alla cremazione può essere data solo previo consenso dei parenti, il cui interesse ad avere un luogo per onorare il defunto è “esplicazione di un diritto della personalità […] cui concede rilevanza l’articolo 2 della Costituzione”.
La sentenza sottolinea inoltre che l‘errata comunicazione, prevista per legge, ai parenti costituisce una violazione della normativa vigente, poiché la legge del 2001 prevede che l’ufficiale dello stato civile richieda il consenso dei parenti previo loro individuale avviso, e nel caso di irreperibilità, previa affissione all’albo.
La Corte ha, infine, precisato che la lesione del diritto costituzionale alla libertà di religione deriva proprio dalla trasformazione – in assenza di autorizzazione – della salma in cenere.

Qui la sentenza:

Torino, la nostra casa.

Noi lavoriamo qui!

Il nostro ufficio è a #Torino. Viaggiamo, amiamo anche lo #smartworking e ci piace venire noi da Voi, nelle vostre sedi… ma la nostra #casa è qui ed è da qui che in team studiamo, lavoriamo con e per Voi!

Affianchiamo l’impresa nell’attività di tutti i giorni, coadiuvando la stessa, abbiamo così negli anni maturato una visione più ampia e strategica del nostro lavoro e ció riteniamo che sia utile per comprendere come le attività della funzione legale si integrano con quelle del business delle singole Società.

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Attività balneari: il Consiglio di Stato

Le “strutture funzionali all’attività balneare” devono essere asportate alla conclusione della stagione estiva. Le stesse strutture possono essere lasciate solo nel caso in cui la Soprintendenza evidenzi “le ragioni per le quali un determinato tratto costiero possa non essere restituito al proprio assetto naturale una volta che la stagione balneare sia terminata”.

La base normativa sono:

– l’articolo 142, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio che assoggetta a vincolo “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia”;

-l’articolo 146 del medesimo codice che prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi da eseguire su tali territori.Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 2559/2023). Qui il documento:

TAR E PNRR

Nelle procedure di gara inerenti al PNRR, la mancata indicazione espressa di tale fonte di finanziamento costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della procedura mentre è necessario, per i Comuni non capoluogo, qualora l’importo sia superiore alle soglie stabilite dalla legge, ricorrere ad un soggetto aggregatore.

È quanto afferma il TAR Lombardia Milano sez. IV con la sentenza del 23 gennaio 2023 n. 212.

Qui il documento:

Codice Appalti, entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni.

Pubblichiamo uno schema riassuntivo dell’entrata in vigore delle singole norme del Nuovo Codice Appalti e del regime transitorio.

La partecipazione all’appalto implica l’accettazione del rischio di divulgazione di segreti tecnici

Vicenda abbastanza consueta, nelle gare d’appalto, è quella del diniego all’accesso all’offerta per la presenza di segreti industriali/know how e quindi per l’opposizione dell’aggiudicatario. In estrema sintesi, l’ordinanza n. 111/2023 del Tar Emilia Romagna sancisce che la partecipazione all’appalto implica, da parte dell’operatore, l’accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale in seguito a istanza […]

FINE VITA: IL CASO DI PAOLA

Richiesta l’archiviazione del caso dal Procuratore di Bologna Giuseppe Amato. Se confermata, sarebbe un precedente importante per l’attuazione della legge.

Ne parliamo nel numero di questo mese di Oltre Magazine.https://www.oltremagazine.com/site/fine-vita-caso-paola.html

Appalto integrato per lavori non PNRR

Si può oggi ancora ricorrere all’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, no PNRR?

La questione è oggetto di un accesso dibattito in ragione del susseguirsi, negli ultimi anni, di diversi interventi legislativi che sono andati ad intaccare il generale divieto previsto dal Codice Appalti.

Segnatamente, l’art. 59 del D.lgs. 50/2016 prevede un generale divieto di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione lavori (cd. appalto integrato), fatte salve le ipotesi elencate nella stessa norma:

“È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”.

Il Decreto-legge n. 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri), recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha temporaneamente sospeso l’operatività del divieto di cui al predetto art. 59, comma 1, quarto periodo, del Codice Appalti, prevedendo la possibilità di ricorrere all’appalto congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori “al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche”.

Con il Decreto Sblocca Cantieri, dunque, si è nuovamente aperta la possibilità -in deroga al divieto disposto in via generale dal Codice Appalti- di ricorrere all’appalto di progettazione ed esecuzione, non solo di tipo “semplice” (ossia basato sul progetto esecutivo) ma anche di tipo “complesso” (e, cioè, fondato sul solo progetto di fattibilità tecnica ed economica).

La sospensione del predetto divieto, originariamente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata da ultimo prorogata, ad opera del D.L. n. 77/2021 (cd decreto Semplificazioni bis) sino al 30 giugno 2023.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 1, L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 come modificato dall’art. 52, comma 1, let. a) D.L. n. 77/2021:

Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;

Lo stesso D.L. n. 77/2021, che con l’art. 52, ha prorogato la sospensione del divieto di appalto integrato sino al 30 giugno 2023, ha altresì previsto, al suo art. 48 comma 5, una nuova disposizione in materia, derogatoria dell’art. 59 Cod. Appalti:

“5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1­ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”.

In altre parole, il legislatore ha previsto una seconda deroga al divieto di appalto integrato, ammettendo la possibilità – limitatamente agli appalti di lavori finanziati con i fondi del PNRR e del PNC – di bandire gli appalti integrati cd. complessi, ossia basati solamente sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base gara.

Dalla analisi normativa emerge che il divieto previsto dall’art. 59 del Codice Appalti è stato eroso da due differenti interventi normativi:

  • il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri), come modificato dal D.L. n. 77/2021 (cd. Semplificazioni bis), che a titolo sperimentale ne ha sospeso l’operatività sino al 30 giugno 2023;
  • il medesimo D.L. n. 77/2021 (cd. Semplificazioni bis), che ha previsto la possibilità di ricorrere all’appalto integrato, anche complesso, senza limiti di tempo, ma limitatamente agli appalti finanziati con i fondi del PNRR e del PNC.

In conclusione, si deve ritenere che le due norme – art. 1 della L. n. 55/2019, come modificata dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021 e art. 48 del D.L. n. 77/2021 – risultano entrambe speciali rispetto alla norma di divieto posta dal Codice Appalti ed entrambe volte a limitarne l’operatività, apponendovi una “deroga” (il D.L. Semplificazioni) ovvero “sospendendone a titolo sperimentale l’applicazione” (lo Sblocca Cantieri).

Le due norme debbono ritenersi tutt’ora vigenti, presentando entrambe elementi specializzanti per aggiunta: il limite temporale del 30 giugno 2023, l’una, il finanziamento con i fondi del PNRR e PNC, l’altra.

Soprattutto, alla conclusione -da molti paventata- per la quale la deroga di cui al decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) sarebbe venuta meno, in quanto implicitamente abrogata dal D.L. n. 77/2021, osta la circostanza incontrovertibile per la quale è stato lo stesso D.L. n. 77/2021, inserendosi anche nel solco dello Sblocca Cantieri, a prorogare la sospensione sperimentale del divieto di appalto integrato sino al 30 giugno 2023.

Non può certo concludersi che un medesimo intervento normativo abbia voluto, da un lato, prorogare l’operatività di una norma sperimentale, e dall’altro, al contempo, abrogarla.

Nell’attuale panorama normativo, pertanto, deve ritenersi ammesso il ricorso all’appalto integrato, semplice e complesso, sino al termine del 30 giugno 2023 per tutti gli appalti, ancorchè non finanziati con i fondi del PNRR e PNC, mentre, per quelli finanziati da tali fondi, tale possibilità si estende oltre il termine del 30 giugno 2023.