CAUSE DI FORZA MAGGIORE: LE SITUAZIONI ATTUALI IN CINA E UCRAINA. 

l’ANAC riconosce che le misure adottate in Cina per contenere il Covid – 19 e in Europa- Ucraina per gestire il conflitto sono a tutti gli effetti causa di forza maggiore:

ove per ragioni connesse a tali eventi risultasse impossibile o eccessivamente gravosa l’esecuzione dei contratti, le Stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di sospendere il contratto oppure rinegoziare i termini concordati per l’adempimento, senza applicare penali o procedere con la risoluzione del contratto.

Non solo, Anac da anche altri suggerimenti alle Amministrazioni e che possono tornare utili anche agli operatori per dialogare con queste ultime di questi temi.

➡️l’inserimento di clausole ad hoc per regolare situazioni di forza maggiore nonché, per i contratti già in corso di esecuzione, l’integrazione di tali clausole; 

➡️ disciplinare la possibile sospensione dei termini e la rinegoziazione delle condizioni contrattuali nonché la risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Ecco qui la delibera:

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COMMISSIONE e PRESIDENTE: CHI, FA COSA

La composizione monocratica della Commissione è legittima, soprattutto nella fase di verifica della documentazione amministrativa.

Nell’ambito dell’articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono distinguersi le sottofasi:

🔺della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti, dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura, dell’attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un’attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), 🔺dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell’apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati.

📁Lo ha ribadito in una recente sentenza il TAR Bari, I,16.5.2022 n. 685, esaminando e dunque distinguendo le singole fasi di verifica delle offerte. 

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AMBIENTE: CEDU il caso “russo” del cimitero 

L’ampliamento cimiteriale illegittimo può arrivare a violare il diritto al rispetto per la vita umana e familiare.

Il caso è quello di cimitero che si era gradualmente ampliato in danno della proprietà del ricorrente proprietà.

Durante il procedimento giudiziale i consulenti tecnici avevano accertato che il suolo e l’acqua del terreno di proprietà del ricorrente erano pericolosamente contaminate. 

Il ricorrente vince, ma l’inerzia delle Autorità persiste, così occorre arrivare sino alla Corte CEDU.

La Corte di Strasburgo ha quindi ritenuto che l’articolo 8 della CEDU fosse violato dalle autorità locali che non avevano eseguito la decisione dell’autorità giudiziaria che aveva imposto al Comune di adottare gli opportuni provvedimenti per impedire la prosecuzione dei disagi ambientali provocati dal cimitero alle proprietà dei vicini.

Oltre la materia cimiteriale è interessante questo pronunciamento per come la tutela dell’ambiente venga declinata come tutela della vita e dell’integrità fisica ai sensi dell’art. 8 comprendendo la protezione contro i danni causati dall’inquinamento ambientale, indipendentemente da chi o quali circostanze siano all’origine del danno.

La sentenza: Corte EDU Sez. III Case of Solyanik v. Russia (Application no. 47987/15) 10 maggio 2022.

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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte III

🔵L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.

❓Come si provano questi requisiti?

Per l’idoneità professionale e l’economia finanziaria ne abbiamo già discorso nei precedente post.

📕Per i requisiti di capacità tecniche e professionali, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, come nel caso di specie.


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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte II🔵L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.❓Come si provano questi requisiti? Per l’idoneità professionale ne abbiamo già discorso nel precedente post.📕Per la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. b), e comma 4, le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti di dimostrare il possesso di un fatturato annuo minimo nel settore oggetto dell’appalto e di fornire informazioni circa i propri conti annuali, evidenziando i rapporti tra passività ed attività; infine può essere richiesta ade­guata copertura assicurativa. Il fatturato minimo annuo richiesto dalla stazione appaltante non può mai superare il doppio del valore stimato per l’appalto.✍🏻La dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante una o più referenze, indicate nell’allegato XVII, parte prima del codice degli appalti e, segnatamente:

  • idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  • presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
  • una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

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Parte I

L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.

❓Come si provano questi requisiti?

Iniziamo con quelli di idoneità (nei post successivi analizzeremo gli altri).

📕Per la verifica dei requisiti di idoneità professionale descritti dall’art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, occorre comprendere bene di quale natura siano ad esempio l’operatore deve essere iscritto alla Camera di commercio o presso i competenti ordini professionali;NB:la stazione appaltante può chiedere di provare il possesso di particolari autorizzazioni che devono essere possedute dai concorrenti.

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BANCHE E INVESTIMENTI ETICI

A STAMPA E NOI 🎤💲
L’intervista su #lastampa di oggi.
Abbiamo parlato con Fabrizio Goria di investimenti etici guardando al terzo.
Buona lettura

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🏁CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ‼️ESCLUDENTI E BASE D’ASTA

Le disposizioni della legge di gara che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi di esecuzione dell’appalto devono essere immediatamente impugnate, perché costituiscono clausole immediatamente escludenti.
Ciò perché la previsione di una remunerazione non proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni oggetto dell’appalto rende il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, e di conseguenza ostacola in materia decisiva la partecipazione alla gara, poiché rende di fatto impossibile formulare un’offerta congrua o comunque economicamente sostenibile. 

👩‍⚖️Sulla base di tali considerazioni il Tar Campania con la sentenza 2117/2022, ha statuito che la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile deve essere immediatamente impugnata perché escludente.

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CREMAZIONE: IL POTERE DECISIONALE SECONDO LA LEGGE 

In mancanza di disposizioni, sono i parenti in maggioranza a dare il consenso. Ma in alcuni Comuni è richiesta l’unanimità dei consensi: perché?

Torniamo ad occuparci di cremazione e di consensi. In articoli precedenti abbiamo trattato più volte il tema delle DAT e del rispetto delle disposizioni del defunto in merito alla propria cremazione o inumazione.

Ma cosa succede se chi viene a mancare non ha lasciato nessuna indicazione in merito all’argomento? In presenza di parenti dello stesso grado, quanti devono essere d’accordo per poter procedere con la cremazione del proprio caro?

Capita spesso che le imprese di onoranze funebri, come anche i singoli cittadini, si trovino ad avere a che fare, sulla base del Comune presso il quale si interfacciano quali mandanti della famiglia che assistono, con “regole” non sempre omogenee tra loro.

Uno dei punti maggiormente messi in discussione, e che spesso crea questioni nelle pratiche funerarie, è il quorum(numero di consenzienti) richiesto per poter domandare la cremazione del defunto da parte della famiglia, in difetto di iscrizione del soggetto ad una Associazione ad hoc o di testamento espresso.
Ebbene, occorre ricordare che è esplicitamente previsto dall’art. 3 della l. 130/2001 e, a cascata, dalle singole Leggi Regionali che il quorum, in ipotesi di più parenti dello stesso grado, sia quello della maggioranza degli stessi. 

Sebbene, dunque, si possa affermare una certa uniformità del territorio nazionale a riguardo, alcuni Comuni domandano ancora ai richiedenti, per portare avanti la pratica di cremazione, la totalità dell’assenso di TUTTI i parenti dello stesso grado

Come mai?
Andando ad analizzare alcuni regolamenti comunali, nonché approfondendo le tesi spese dalle singole amministrazioni in alcuni giudizi, ci si avvede che molte di tali Amministrazioni hanno adottato i Regolamenti Comunali prima dell’adozione della legge nazionale del 2001.

Molti di questi Regolamenti, per altro, contengono un espresso riferimento, sul punto, al dpr n. 285/1990 che, all’art. 79 richiede all’uopo l’unanimità dei parenti dello stesso grado.
Invero l’art. 285/1990 all’art. 79 tutt’ora dispone:
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi“.

E qui nasce il problema.

Sebbene la l. 130/2001 sia successiva e di rango superiore al DPR (ma anche ai regolamenti Comunali), la stessa norma nel suo incipit ha previsto che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi“.

Il Regolamento, tuttavia, non è mai stato adottato cosicché il DPR 285/1990 è rimasto tale e ad esso (e alla materia della cremazione) vengono poi applicati di volta in volta i principi di cui alle leggi successive sia nazionali che regionali.

Probabilmente è da qui che si genera il pasticcio.

Invero, se alla l. 130/2001 fosse seguito nei 6 mesi successivi il Regolamento, lo stesso avrebbe modificato il dpr 285/1990 eliminando l’unanimità per sostituirlo con la maggioranza

Ciò avrebbe indotto i Comuni che ancora oggi applicano la regola dell’unanimità, a modificare il 
quorum là dove il Regolamento Comunale espressamente richiama l’art. 79 del DPR: il rinvio in gergo si dice “mobile”, cioè si rinvia alla norma in vigore al momento in cui viene applicata. Insomma, se cambia il testo si applica quello nuovo.

Non essendo però cambiato il testo, tali Comuni hanno “buon gioco” in ipotesi di una famiglia con più parenti dello stesso grado, a domandare l’unanimità dei consensi, basandosi su tale cavillo.

Le scriventi, tuttavia, ritengono che tale posizione sia “debole” poiché, sulla base dei princìpi generali, la 
l. n. 130/2001 ha alcune parti che si applicano direttamente, senza cioè necessità di un regolamento attuativo e la differenza di quorum voluta dal legislatore dovrebbe essere una di esse.

In difetto, tuttavia, di un intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale, non si può escludere che tale posizione sia riscontrabile presso alcuni Comuni.Decreto Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

79.
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.Legge 30/03/2001, n. 130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.

3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;

g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Disposizioni anticipate di trattamento e Banca dati

Le  modalità con cui  le DAT sono conservate e possono essere reperite.

Un altro capitolo della dichiarazioni anticipate di trattamento, l’avv. Alice Merletti nel suo articolo su Socrem News di questo mese, esamina alcuni aspetti della normativa sulle DAT.

Qui il link: