COME PIANIFICARE IL PROPRIO PATRIMONIO Trust e mandato fiduciario: le tutele del patrimonio personale.

Tutelare al meglio gli aspetti finanziari e successori è essenziale.
Ecco perché a fronte di una situazione economica privilegiata è necessario affidarsi alla pianificazione del proprio patrimonio.

Come fare? Si può ricorrere, ad esempio, al trust o ad un mandato fiduciario.

Il trust e il mandato fiduciario invitano entrambi ad essere lungimiranti. E noi diciamo “quale migliore occasione?” Tuttavia, occorre analizzare le differenze che intercorrono tra l’uno e l’altro istituto.
Approfondiamo l’argomento in un articolo pubblicato questo mese da Oltre Magazine

https://oltremagazine.com/site/pianificare-patrimonio.html

 

avv. Alice Merletti * Avv. Elena Alfero *  avv. Marta Pignatiello

I Comuni alla prova della pandemia


“ LE STRUTTURE DEI SERVIZI CIMITERIALI SONO STATE MESSE A DURA PROVA DALLA MORTALITÀ DIFFUSA DAL COVID-19. SOSPESE TRA RITARDI E ABNEGAZIONE, TRA INSUFFICIENZE E SLANCI DI ATTIVISMO, LE LORO AZIONI SONO STATE COMUNQUE IN GRADO DI FRONTEGGIARE L’EMERGENZA. C’È ORA LA NECESSITÀ DI UN MAGGIORE COORDINAMENTO E DI UNA PIÙ ACCENTUATA CONSAPEVOLEZZA”

L’avv. Alice Merletti e il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Piemonte, l’avv. Corsaro, ne parlano nel nuovo numero di SOCREM NEWS:

https://www.socremtorino.it/wp-content/uploads/2021/02/SocremNews_01_2021small.pdf

CANCELLA IL DEBITO! I debiti potrebbero non rappresentare più un incubo, perché cancellare un debito, almeno una volta nella vita, da oggi si può!

Era fine ottobre.

Si guardava alla pandemia, al vaccino che stava per arrivare e alle elezioni americane che rubavano più che mai la scena; ma nel mentre in Consiglio dei Ministri si stava compiendo una vera e propria rivoluzione copernicana in tema di debiti e di recupero del credito.

Il 27 ottobre 2020 è stato infatti approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Ristori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, nel quale sono state inserite anche norme dedicate al settore giustizia.

Più in particolare l’art. 4-ter – introdotto dalla legge di conversione del decreto, in vigore dal 25 dicembre 2020 – contiene le modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, già modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54. Per dirla semplicemente, con tale articolo il legislatore ha apportato alcune modifiche in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese ed i consumatori di cui alla legge n. 3/2012, la cosiddetta “legge salva-suicidi”.

La ratio del legislatore è stata quella di porre una “pezza” ulteriore alla grave crisi economica che la pandemia ha cagionato, nel tentativo di rimettere in piedi migliaia di debitori, siano essi persone fisiche o imprese non fallibili in quanto al di sotto dei limiti per fallire, e cercando in questo modo di arginare un prevedibile ricorso all’usura ed all’assunzione presso imprese criminali. Una strada già intrapresa sin dall’approvazione della legge nell’anno 2012 che tuttavia ha trovato nel 2020 una accelerazione notevole derivante dalla volontà di porre al centro della tutela non più il creditore ed il proprio credito, ma il debitore in quanto tale e la propria capacità di esdebitarsi.

Gli aspetti sono molteplici, ma in questo articolo ci concentreremo su uno solo: il debitore nulla tenente. Quello che non ha nulla da offrire ai creditori, quello che non ricade nella logica del sinallagma, del do ut des, quello che vorrebbe evitare di veder pendente sulla sua testa titoli esecutivi per crediti che non riesce neppur minimamente a pagare e che, per dieci anni (e più ove si interrompa la prescrizione) gravando su di lui come una spada di Damocle, è impossibilitato ad effettuare qualsiasi atto, dall’acquisto di un auto, che si vedrebbe pignorare all’istante, all’intestazione di un conto immediatamente bloccabile da un pignoramento presso terzi.

Cosa prevedeva la precedente legge del 2012?
Andiamo per ordine. La cosiddetta “legge salva-suicidi” permette sin dal 2012 a chi era indebitato di evitare il recupero coattivo del credito, mediante la procedura di esdebitazione. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento è dunque consentito al debitore di definire un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi. Si tenga conto che per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
La proposta di accordo deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
Se il proponente non adempie puntualmente agli obblighi derivanti dall’accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al Tribunale la risoluzione dell’accordo stesso.
Unico punto dolente: in passato per potersi esdebitare doveva essere offerto qualcosa in cambio, un minimo di soddisfacimento dei creditori doveva esserci.

Quali sono ora le novità?
Ebbene, tra le novità apportate nel mese di ottobre 2020 la più rilevante è che, dal 25 dicembre scorso, il nuovo art. 14-quaterdecies consente al debitore di ottenere l’esdebitazione anche qualora non abbia alcuna utilità da offrire ai creditori, purché sia meritevole (cioè, in assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave). In sostanza chi non ha utilità da offrire ai creditori ora può chiedere al Tribunale, anche con l’ausilio di un legale, l’ammissione al beneficio della cancellazione dei debiti di qualsiasi natura, tra cui quelli fiscali, bancari, previdenziali, per fruire di una seconda possibilità.
Possono farvi ricorso tutte le persone fisiche, anche se soci illimitatamente responsabili di società, dipendenti, pensionati, liberi professionisti, agricoltori etc, oltre ovviamente a tutte le imprese non fallibili in quanto al di sotto dei limiti dimensionali per fallire.

Insomma, le recenti previsioni normative offrono una vera e propria àncora di salvezza per i debitori sull’orlo del baratro!

 

su OLTRE MAGAZINE l’articolo completo: https://oltremagazine.com/site/dl-ristori-cancellazione-debiti.html

Fare business: con noi si può! 意大利和中国的合作越来越近:商业和签订合同 Doing business and entering into contracts: with us, you can! Faire des affaires et conclure des contrats: voilà votre chance, avec nous!

La Globalizzazione continua a rivoluzionare il mondo delle imprese: il confronto è, oramai, sul mercato mondiale. Dunque anche la contrattualistica guarda fuori dal confine italiano, il più delle volte anche al di là di quello europeo, e diventa uno strumento di uso più che quotidiano.

L’esigenza di uno studio legale “cosmopolita” è in ascesa, come la necessità di mantenere i costi limitati per la singola operazione. Al centro di tutto ciò: il diritto degli scambi commerciali.

Tale branca del diritto comprende sia le regole ed intese che intercorrono tra gli Stati sia quelle per disciplinare i negozi giuridici che si instaurano tra le parti.

Più che in altri campi, in questo, l’esperienza maturata, in uno con una conoscenza approfondita del contesto socio-economico in cui ci si inserisce, sono elementi essenziali per riuscire a redigere contratti completi e dettagliati; soprattutto le cui clausole non si rivelino in contrasto con le norme della legge nazionale a cui tale contratto sarà soggetto e/o ai principi, usi e/o consuetudini del commercio internazionale, ai quali le parti hanno inteso far richiamo e riferimento.

Gli strumenti nelle mani delle imprese sono molteplici. Dai prodromici Not Discolsure Agreement (NDA), ai Memorandum of Uderstanding, per procedere verso gli Agreements With Open Terms sino a giungere agli accordi definitivi in sede di contrattazione per accordi commerciali o joint venture, le possibilità sono infinite.

Tuttavia lo studio e la redazione di uno o più negozi di siffatta natura, oltre che imporre l’approfondimento degli aspetti giuridici (legal framework), non può prescindere da una parte da approfondita consapevolezza lessicale, specie in un settore caratterizzato da un elevato tasso di linguaggio tecnico, dall’altra da una decennale dimestichezza nell’uso di comportamenti consueti per il paese a cui si approccia.

E ciò è ancora più vero quando i Paesi interessati sono lontani come tradizioni dal nostro.

Un classico esempio, benchè banale, è la redazione, in un contratto, della clausola con la quale le parti intendono disciplinare la legge applicabile.

Scelta che risulta uno dei principali empasse della contrattazione e che, a volte, viene superficialmente risolta, nel silenzio delle parti o richiamando la legge di uno degli stati delle parti stesse.

Ebbene tale prassi non tiene conto delle ulteriori possibilità, dalla applicazione degli Unidroit (in alcuni casi), alla tipizzazione del contratto in uno di quelli previsti da Convenzioni o Regolamenti.

Il tutto nell’ottica di poter rendere maggiormente fluido il dibattito contrattuale per giungere ad un closing satisfattivo, nonchè consegnare nelle mani del cliente uno strumento efficacemente azionabile in denegata ipotesi di contenzioso.

Se così è, la conoscenza del diritto tuttavia non è sempre sufficiente, non basta.

Abbiamo volto lo sguardo all’Oriente, ad esempio.

In particolare, ci siamo focalizzati sulla Cina sempre più vicina soprattutto dopo la sigla dell’accordo “Nuova Via della Seta” nel marzo 2019 con l’Italia e l’ambizioso progetto

“Made in China 2025” nel maggio 2015, ma ancora lontana sul fronte linguistico-culturale.

Ecco perché abbiamo avviato una collaborazione con la sinologa Torinese Lorenza Marini che vanta un’esperienza ventennale in qualità di interprete e traduttrice di cinese/inglese maturata dal 2004 ad oggi tra l’Italia e la Cina dove ha vissuto e lavorato 4 anni a Pechino.

I suoi settori di specializzazione sono: Accordi e Contratti commerciali, Economia, Editoria elettronica e multimediale, Documenti Legali, Brevetti, Marchi di Fabbrica & Copyright, Moda, Automotive e Aviazione, Macchine utensili e Impianti per l’industria, Meccanica ed Elettromeccanica, Elettronica, Portali e

Siti Web, Artistico/Letterario.

“Laddove c’è volontà c’è una strada” recita un noto proverbio cinese ci ricorda la Marini 妈丽妮così come è nota in Cina. In questi anni di negoziazioni tra Italiani e Cinesi non si finisce mai di imparare avvicinandosi sempre di più all’impero cinese che ha solo da poco iniziato il suo business internazionale in Italia. Questa è un’occasione di crescita ed evoluzione non solo per la Cina ma anche per la nostra Italia, ci ha da sempre spiegato la Marini elencando solo alcune delle sempre più numerose aziende italiane ormai in partnership con percentuali cinesi sempre più alte: dal 2012 con la Pirelli, Ansaldo, gli yacht di lusso della Benetti, il calcio dell’Inter, alle più recenti Iveco Fpt e chissà quante altre ancora.

Non sappiamo con chiarezza se sarà la Cina a guidare la prossima rivoluzione industriale, ma sicuro è che l’Italia deve internazionalizzarsi e la Cina ora come ora sembra essere la pedina più vicina con cui spiccare il volo verso una nuova era, conclude la Marini.

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Ed è per questo che lo Studio per tali aspetti propone un team di specialisti in contrattualistica transnazionale, conoscitori degli strumenti tecnici e linguistici, per coadiuvare l’impresa a 360 gradi, in particolare, ma non solo, attraverso la prestazione di consulenza legale integrata, la redazione della contrattualistica, l’attività di asseverazione e l’ausilio nei rapporti con le camere di commercio.

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This is why our law firm offers a team of professionals specialised in international contracts, experts in technical and linguistic tools, in order to assist every company all-around, in particular, but not only, through the provision of all the necessary support, including integrated legal advice, national and international contract drafting, documents’ authentication and sworn translations and making relationship with chambers of commerce easier.

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Et c’est pourquoi notre cabinet d’avocat propose une équipe de spécialistes dans l’utilisation des outils techniques et linguistiques, experts des services légaux principalement conçues pour assister chaque entreprise tous azimuts, en particulier, mais pas seulement, à travers la prestation de conseils légaux intégrés, la rédaction de contrats, l’activité de certification et l’aide dans les relations avec les chambres de commerce.

Studio Alfero – Merletti  & dott.ssa Lorenza Marini

 

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例如,我们想到了东方。

特别是,我们更加关注中国,尤其是在2019年3月与意大利签署了“一带一路”协议以及2015年5月雄心勃勃的“中国制造2025”项目之后,但我们离中国的距离还很远,特别是由于文化和语言差异。

这就是为什么我们开始与一位都灵的汉学家合作:妈丽妮(Lorenza Marini) 。她拥有二十年的中文/英文翻译和口译经验。从2004年至今,她一直在意大利和中国之间生活,她在北京工作了四年。

玛丽妮的专业领域是:商业协议和合同,经济学,电子和多媒体出版,法律文件,专利,商标和版权,时装,汽车和航空,工业用机床和工厂,机械和机电,电子 ,门户和网站,艺术/文学。

有一个中国成语说:”有志者事竟成” 。妈丽妮技术说, 在意大利人和中国人之间的这些年谈判中,我们离与中国帝国的距离越来越近,这从未停止学习,而中国帝国最近才开始在意大利开展国际业务。 这不仅为中国乃至我们的意大利提供了增长和发展的机会。妈丽妮一直向我们解释,现在只列出一些越来越多的意大利公司,这些公司与中国的比例越来越高:自2012年以来 倍耐力(Pirelli),安萨尔多(Ansaldo),贝内蒂(Benetti)的豪华游艇,国际足球,最新的Fpt,谁知道还有多少呢。

我们不知道中国是否会领导下一场工业革命,但可以肯定的是意大利必须进行国际化,而中国现在似乎是迈向新时代的最接近的典当。

出于这个原因,该公司针对这些方面,建议成立一个跨国合同专家团队,聘请技术和语言工具专家,以提供360度全方位的协助,特别是但不仅限于通过提供综合法律咨询, 起草合同,宣誓翻译和协助与商会的关系。

我们在世界各地工作!

LORENZA MARINI 🇨🇳

 

NOTIZIE DA DIMENTICARE

Quando e come il diritto all’oblio può essere applicato ad una notizia pubblicata su una testata giornalistica, sia cartacea che online.

Può succedere che un articolo apparso sui giornali rischi di divenire un vero e proprio boomerang per la reputazione di chi è protagonista della notizia riportata su una data testata giornalistica. Se poi lo stesso articolo rimane in rete e magari viene indicizzato da vari siti, anche a distanza di tempo, le conseguenze possono essere di non poco conto.

Ne parliamo su Oltre Magazine di questo mese

https://oltremagazine.com/site/applicare-diritto-all-oblio.html

 

 

LICENZIAMENTI: LE NUOVE MISURE ALLA LUCE DEL DECRETO RISTORI

E’ ormai noto che è un periodo propizio per l’attività del legislatore, tanto che la pioggia di decreti è sempre dietro l’angolo, ed è importante stare al passo.
A tal proposito, ad integrazione e aggiornamento dell’articolo pubblicato su Oltre magazine, occorre rilevare che a modificare il Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”) è intervenuto il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”), il quale, pur perpetuando il silenzio sui lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale, ha eliminato all’art. 12 la relazione tra la fruizione degli ammortizzatori sociali e la possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che fa posto alla sommaria indicazione del termine del 31 gennaio 2021 quale limite di durata del divieto dei licenziamenti, valido per tutti a prescindere dall’accesso alle misure di sostegno al reddito altrimenti predisposte.

Al contrario, il precedente “Decreto Agosto”, di recente convertito in legge dalla L. n. 126/2020, consentiva a quei datori di lavoro che avessero usufruito di tutti i periodi di cassa integrazione concessi con causale Covid-19, nonché il successivo automatico esonero dagli obblighi contributivi, di procedere ai licenziamenti rendendo così il (precedente) termine del 31 dicembre 2020, in sostanza, un termine mobile.

Pur nell’attesa di ulteriori chiarimenti sul punto, nonché dalla futura legge di conversione, l’attuale “Decreto Ristori” sembra pertanto abrogare, tacitamente, quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto Agosto e fissare – per il momento – un unico termine conclusivo per tutti (a prescindere da quali ammortizzatori sociali abbiano utilizzato), vale a dire il 31 gennaio 2021.

Senza quindi prevedere alcuna connessione con il periodo di “blocco dei licenziamenti”, il Decreto Ristori ha predisposto – ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e 2 – la possibilità di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria per COVID-19, usufruibili tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, da parte di quei datori di lavoro che abbiano già fatto ricorso sia alle 9 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal “Decreto Agosto” sia alle precedenti 9 introdotte con le antecedenti misure, nonché da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020.

Questo è lo stato dell’arte al momento, in attesa di prossimi sviluppi.
Stay tuned

LICENZIAMENTI: LE NUOVE MISURE ALLA LUCE DEL DECRETO AGOSTO

Che cosa prevede il nuovo Decreto Legge in materia di licenziamenti? Vediamo in questo articolo di chiarire i punti salienti.

Il Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”), in vigore dallo scorso 18 agosto, ha introdotto nuove misure al fine di arginare la crisi occupazionale conseguente all’epidemia di Covid-19, tutt’ora in corso.

L’intenzione del legislatore è quella di permettere alle aziende, che ne hanno la necessità – o meglio la possibilità – di tornare alla normalità in materia di interruzione dei rapporti di lavoro. Così le stesse non saranno interessate dalle nuove misure. Secondo l’art. 14 del Decreto Agosto, quelle che invece faranno ancora ricorso ai sostegni economici d’emergenza, come contropartita, non potranno avvalersi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 31 dicembre. Una proroga dai connotati politici, che non rassicura di fatto i lavoratori, in quanto la misura non sembrerebbe collegata a politiche occupazionali.

Ne parliamo oggi nell’articolo di OLTREMAGAZINE: https://www.oltremagazine.com/site/licenziamenti-decreto-agosto.html

SALONE GIUSTIZIA ROMA: LA CHIAVE PER LA RIPARTENZA

Salone Giustizia – Roma.

In occasione del Salone della Giustizia (https://www.salonegiustizia.it) che si celebra a Roma in questi giorni, ci hanno domandato quale è – a nostro modo di vedere – la chiave di ripartenza per sostenere le imprese nella fase post emergenza.

Ne è nata una piacevole chiacchierata con il giornalista Andrea Mazzoli del noto tabloid “GIUSTIZIA – il periodico dell’élite del diritto“.

Ecco l’articolo, già in edicola le scorse settimane in abbinamento alla stampa nazionale

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AlferoMerletti

IL CONTRATTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’emergenza causata dal coronavirus ha avuto un importante impatto anche sui contratti in essere per quanto riguarda i pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto stesso. La recente diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale ha comportato l’incedere di timori individuali e collettivi, i quali hanno causato sentimenti di incertezza che, sovente, hanno paralizzato la circolazione economica frenandone la consueta evoluzione.

La pandemia ha avuto un notevole impatto non soltanto nel settore del diritto pubblico, ma anche nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Non a caso, i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri preordinati al contenimento dell’emergenza hanno inciso sull’operatività della stragrande maggioranza dei settori produttivi e di servizi, con sensibili ripercussioni in ambito negoziale.

Pertanto il legislatore ha “tentato”, tra l’altro, di regolare i profili inerenti i rapporti contrattuali. Il riferimento è il comma 6 bis, dell’art. 3, D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella Legge. n. 13/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), inserito dall’art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), a mente del quale: il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.

Ma quale è la ratio della norma e che impatto ha avuto e avrà sui negozi giuridici? Per comprenderlo appieno occorre fare un passo indietro. Nel nostro ordinamento l’inadempimento rilevante in termini di risarcimento è solo quello colpevole. Secondo quanto dispone la norma emergenziale, si ritiene che il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quale evento contingente e straordinario, rientrerebbe in una sorta di “giustificazione” del relativo inadempimento. In parole povere si vuol dire che in questo frangente non ci sarebbe colpa e quindi non si può parlate di inadempimento.

Certamente, in concreto, la norma deve essere calata sulla singola prestazione oggetto del contratto (ossia sulla fornitura stessa) e si declina in funzione di variabili, quali la natura della prestazione, gli interessi coinvolti, la considerazione riconosciuta al coronavirus nell’ambito delle misure di contenimento, le specificità della fattispecie. Tutti elementi che contraddistinguono l’equilibrio del contratto.

In definitiva, la ratio dell’art. 3, comma 6 bis, sembrerebbe essere da un lato quella di evitare il risarcimento del danno da parte del debitore, dall’altro quella di non demolire i rapporti contrattuali entrati in crisi a causa della pandemia, in quanto la disposizione in parola nulla stabilisce in ordine alla liberazione del debitore.

Resta fermo il ruolo fondamentale degli operatori del diritto, magistratura compresa, nella valutazione del rispetto delle misure di contenimento, ai fini dell’accertamento della colpevolezza o meno dell’inadempimento. In un contesto così delineato, l’operatore giuridico è la figura che coadiuva le parti del contratto nella ricerca di soluzioni funzionali e costruttive a prevenire la lite, alla luce dell’attuale prospettiva emergenziale, o meglio post emergenziale .

Sulla scorta della capacità di prevedere le possibili conseguenze, relative ad una determinata questione giuridica, bisognerà ricercare, nell’interesse della parte, una equa rinegoziazione dei rapporti entrati in crisi. Fondamentale, infine, è e sarà contemperare i valori etici con quelli dell’autonomia privata, e di tale delicata operazione i giuristi dovranno essere garanti, ciascuno nelle proprie funzioni.

Pertanto, in assenza di rimedi testualmente previsti per tale ipotesi, qualsiasi sia la soluzione prescelta per il ripristino dell’equilibrio economico del contratto, l’auspicio è che costituisca la strada per la riconduzione ad equità del contratto.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

Articolo estratto da OLTRE MAGAZINE  http://www.oltremagazine.com/site/conseguenze-emergenza-covid-sui-contratti.html