Coronavirus: l’emergenza rende ultrattivo il tuo titolo edilizio.

Tra i molti ambiti nei quali è intervenuta la normativa emergenziale emanata per contrastare la pandemia di Covid-19 vi è quello dell’edilizia.

1. Il secondo comma dell’art. 103 d.l. 17.3.2020 n. 18 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) – così come introdotto dalla legge di conversione 24.4.2020 n. 27 e modificato dall’art. 81, co. 1, d.l. 19.5.2020 n. 34 – prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
È allora da trattare la portata applicativa della disposizione e sono da evidenziare alcune criticità.
2. La norma, per far fronte alla situazione di “blocco” dei lavori edilizi assentiti nel periodo di lockdown, ha espressamente sancito che la validità (rectuis l’efficacia) dei titoli abilitativi rilasciati, pur se non ancora ritirati, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio permane fino a novanta giorni dopo il termine di cessazione dello stato emergenziale (che ad oggi è proprio il 31 luglio, pertanto con efficacia dei titoli prorogata sino al 29 ottobre 2020).

L’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” nel riferirsi a tutti gli “atti abilitativi comunque denominati” intende i provvedimenti sulla base dei quali è possibile procedere alla materiale esecuzione dell’intervento edilizio, i cui termini di efficacia (e tempi di realizzazione) sono stati negativamente incisi dalle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia.
La disposizione, oltre a richiamare la proroga dei termini decadenziali di avvio e di ultimazione dei lavori sanciti dall’art. 15 d.p.r. n. 380/2001, ha espressamente stabilito la sua applicabilità a tutti i provvedimenti autorizzativi, compresi quelli prodromici al rilascio dei permessi di costruire (si pensi alle autorizzazioni paesaggistiche o ambientali), così come alle segnalazioni certificate di inizio attività che, seppur prive di natura provvedimentale, legittimano l’esecuzione di talune tipologie di opere.
3. Un primo aspetto da segnalare attiene al fatto che il decreto “Cura Italia” non ha previsto la sospensione della decorrenza dei termini di scadenza dei titoli abilitativi, bensì la loro proroga ove tale scadenza cada tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020.
Ebbene, questa previsione pregiudica inevitabilmente la posizione dei titolari di atti abilitativi la cui scadenza intervenga dopo la fine del periodo emergenziale anche se in un momento di poco successivo (può ipotizzarsi il caso del termine fissato dal permesso di costruire per l’inizio o la fine dei lavori in scadenza al 1.8.2020).
In tali situazioni, nonostante i ritardi dovuti alle misure emergenziali comunque limitanti le modalità di espletamento dei lavori edili eseguibili, non è prospettabile alcun prolungamento dell’efficacia dei titoli abilitativi.
È auspicabile al riguardo una riflessione del legislatore in ordine alla tutela di tali posizioni attualmente disciplinate in modo deteriore rispetto a quelle riferite agli atti autorizzativi che scadano entro il 31.7.2020.
Come detto, una ragionevole soluzione sarebbe quella di prevedere che il decorso dei termini di scadenza di tutti i titoli abilitativi sia sospeso per un determinato periodo, così da fornire eguale tutela a posizioni oggettivamente similari.
4. Si pongono poi alcune questioni in riferimento ai termini di avvio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del testo unico dell’edilizia rispettivamente di un anno e tre anni, salva indicazione di un termine minore nel permesso di costruire.
In primo luogo, occorre ricordare che la legislazione regionale può intervenire in tale materia, cosicché eventuali norme dettate dalle regioni sono da prendere in considerazione per stabilire l’effettiva operatività della disposizione emergenziale.
Particolare attenzione è da riservare anche ai casi in cui il permesso di costruire si formi con il silenzio assenso dell’Amministrazione – art. 20, co. 8, d.p.r. n. 380/2001 –, fattispecie alla quale deve comunque applicarsi la norma con necessità dell’esatta determinazione del momento in cui il titolo abilitativo tacito si è perfezionato.
Inoltre, l’art. 15, co. 2, d.p.r. n. 380/2001 prevede talune ipotesi di proroga dei termini di avvio e di ultimazione dei lavori – ad esempio per fatti sopravvenuti non imputabili al titolare del permesso –, proroga che però deve essere richiesta dall’interessato. L’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” introduce invece una proroga automatica ex lege dell’efficacia dei titoli edilizi, considerato il dato letterale della norma – i titoli in scadenza “conservano la loro validità” – e vista anche la sua ratio, volta a limitare gli effetti pregiudizievoli conseguenti ai blocchi imposti alle attività di cantiere attraverso uno strumento eccezionale e diverso da quelli già esistenti (si vedano appunto le fattispecie di proroga indicate all’art. 15, co. 2, t.u. edilizia). Tuttavia, nulla vieta la possibilità di richiedere un provvedimento espresso di proroga basato su tale disposizione, così da escludere ogni dubbio interpretativo.
È poi da tenere ben presente che la proroga di efficacia dei titoli edilizi di cui si tratta non esclude l’operatività di possibili cause di decadenza del provvedimento normativamente previste. Si pensi, ad esempio, all’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche che, secondo l’art. 15, co. 4, d.p.r. n. 380/2001, comporta la decadenza del permesso di costruire salvo che i lavori siano già avviati e vengano completati entro il termine triennale dalla data del loro inizio.
5. In conclusione, l’art. 103, co. 2, del decreto “Cura Italia” ha certamente il pregio di intervenire a tutela dei proprietari degli immobili oggetto di interventi edilizi e delle imprese operanti nel settore edile per attenuare i pregiudizi conseguiti alla forzata inattività causata dalle misure emergenziali.
Ma la norma, oltre a poter essere rimeditata per fornire adeguata tutela a tutti i soggetti toccati da tali misure, non può prescindere dalle altre molteplici fonti che disciplinano la validità e l’efficacia dei pertinenti titoli abilitativi, che debbono essere specificamente valutate.

 

Avv. Alberto Cerutti

 

il consulente di Edilizia ed Urbanistica per il nostro studio 

 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DEL CIMITERO DI PIACENZA

Le normative dettate dall’emergenza coronavirus hanno creato non poche difficoltà sia per i cittadini che per gli operatori del settore.

Riportiamo la testimonianza di Alessandro Di Mauro, A.D. di Piacenza Servizi Cimiteriali.

I diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione sono inviolabili e da sempre ritenuti intangibili. Nel periodo emergenziale, tuttavia, gli stessi sono stati sicuramente posti a dura prova, limitati, a volte sospesi.Tutti ci siamo, infatti, accorti che la normativa primaria e delegata in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus ha toccato il “nucleo duro” della nostra Costituzione: quali la libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione (art. 16), la tutela della salute (art. 32), la libertà della iniziativa economica privata (art. 41). Gli interventi normativi sono stati legittimi? Forse no. Le criticità sulla legittimità di tali strumenti sono stati evidenziati da più parti, con argomentazioni e conclusioni del tutto condivisibili, alle quali rinviamo (si veda tra i molti il recentissimo studio di Fabrizio Filice e Giulia Marzia Locati, Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio, pubblicato in Questione Giustizia del 27 marzo 2020).

Su Oltre Magazine un approfondimento sul punto.

http://www.oltremagazine.com/site/coronavirus-gestione-emergenza-cimitero-piacenza.html

 

Il Sole 24 Ore – I nuovi filtri nei rapporti con la Pa

[…] «Seguiamo anche il contenzioso – gli fa eco Alice Merletti, titolare con Elena Alfero di uno studio a Torino – ma cerchiamo di ridurlo attraverso una consulenza che affianchi il cliente fin dall’inizio. Per esempio, di una gara seguiamo tutte le fasi: l’esame del bando, la stipula del contratto, l’esecuzione dell’opera. È una formula vincente, quella dell’avvocato on demand. L’80% del nostro fatturato nel settore amministrativo deriva da contratti di consulenza con società in tutta Italia e due all’estero».

Leggi l’articolo completo al link: https://www.ilsole24ore.com/art/i-nuovi-filtri-rapporti-la-pa-ADm3ILO

Il Sole 24 Ore – “Alfero Merletti” Studi Legali dell’anno 2020

Siamo stati designati quale Studio dell’anno a livello nazionale per il diritto amministrativo e dei contratti d’appalto.

Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Guida al Diritto e Statista, hanno raccolto le segnalazioni di avvocati, giuristi d’impresa e le opinioni dei clienti nel corso dell’anno 2019-2020 individuando lo Studio Alfero -Merletti tra le eccellenze italiane e gli studi consigliati a livello nazionale e regionale!

Covid-19, riapriamo le porte delle sale travaglio ai papà

Nella giornata internazionale delle Ostetriche, le Ostetriche del Piemonte, lanciano una petizione online: “Covid-19, riapriamo le porte delle sale travaglio ai papà”.

La battaglia portata avanti dalle Ostretriche del Piemonte e dalle mamme in fase COVID coadiuvate dallo Studio Legale Alfero – Merletti ha un obiettivo: tutelare i diritti delle partorienti e dei neo papà.

http://chng.it/xNn7yNvdyY

FOOD DELIVERY e COSTITUZIONE

 

Mentre da una parte dell’Italia, i giuristi torinesi invocano il ripristino delle garanzie costituzionali con una lettera aperta al premier Conte, dall’altra parte si sollevano gli imprenditori della ristorazione eccependo questioni di incostituzionalità in un settore particolarmente colpito dalla situazione emergenziale.
Ebbene, la possibilità di svolgere la propria attività mediante “delivery” è stata la grande opportunità offerta in questo periodo alla ristorazione. In attesa della fine dell’emergenza e di nuove direttive da parte del Governo, ristoranti, bar, trattorie, fast-food, pertanto hanno potuto svolgere la propria attività attraverso la consegna a domicilio, seguendo le norme per il trattamento dei cibi e quelle in ambito di sicurezza e privacy, con le dovute precauzioni dettate anche dalla disciplina emergenziale.
Quindi si è lasciata sin da subito la possibilità che i ristoranti consegnassero a domicilio, anche mediante l’ausilio di apposite piattaforme per la consegna, come strumento che potesse, in parte, garantire una entrata ad uno dei settori maggiormente colpiti economicamente da questa pandemia.
Tuttavia, le disposizioni nazionali che si sono succedute in questi due mesi hanno lasciato ‘qualche spazio’ alla autonomia di alcune Regioni.
La Campania, in particolare, ha ritenuto di vietare il delivery, almeno sino al 22.4.2020, giorno in cui è stata adottata una delibera che, pur facoltizzando tale attività, impone disposizioni certamente molto più restrittive di quelle nazionali, al punto che, a detta di molti,  la riapertura in questa Regione sostanzialmente sarebbe antieconomica.
Un misura Costituzionalmente legittima? Probabilmente no.
L’escalation ostativa alle attività in delivery, come anche la parziale apertura tardiva e restrittiva rispetto a quella del resto del Paese, è sicuramente dettata da apprezzabili preoccupazioni sanitarie. Ciò non di meno la tecnica redazionale si espone a numerose critiche, anche sotto il profilo costituzionale di disparità di trattamento e limitazione della libertà imprenditoriale. Tutte censure mosse innanzi al TAR Campania con ricorso presentato da un noto imprenditore della zona. Allo stato si attende la pubblicazione del provvedimento adottato dal Collegio a seguito della Udienza in Camera di Consiglio, tenutasi pochi giorni fa (21.4.2020).
Tuttavia, nelle more, con la citata ordinanza 22.4.2020 n. 37, la Regione ha deciso una sostanziale modifica consentendo con limiti di orario precisi le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio.
Su tale argomento, abbiamo domandato all’imprenditore Enrico Schettino, amministratore del gruppo Giappo, ristoratore presente principalmente nel Sud, ma anche in Piemonte nell’aeroporto di Caselle  (per un totale di 18 ristoranti sushi), di spiegarci cosa è accaduto nella Regione Campania prima dello sblocco del food delivery del 22.4.2020 e quali prospettive si stagliano all’orizzonte.

Il governatore della Campania ha detto NO al delivery.
Tutto chiuso: bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie. Nessuno ha potuto consegnare cibo a domicilio per quasi 2 mesi.

Perché, secondo Lei la Regione Campania ha vietato il Food Delivery sino al 22.4.2020?

Una scelta dettata dalla preoccupazione sulla salute pubblica. Un giusto fine, che si è scontrato con una diseguaglianza gestionale notevole.
Mentre supermercati e piccoli alimentari incrementavano le consegne a domicilio, la ristorazione restava esclusa.
I runner dei colossi del cibo a domicilio, quindi, hanno continuato a viaggiare: hanno solo cambiato punto d’origine.
Amazon ha continuato a consegnare. L’assurdo si è raggiunto a Pasqua: era possibile ordinare pastiere e specialità tipiche pasquali dalle altre regioni, ma non dalle aziende della propria terra.

Cosa ha indotto la Regione a modificare il proprio intendimento?
Combattendo per i nostri diritti e quelli delle aziende della nostra regione.
Il Governo non ha previsto distinzioni sul piano fiscale, a seconda delle regioni. Ha previsto prestiti, laddove servirebbero finanziamenti a fondo perduto.
La Regione Campania ha stanziato somme di 2.000,00 € per aziende che hanno un fatturato minore di 100 mila euro annui.
Nessun ristorante fattura una cifra così bassa, perché non starebbe in piedi.
Una disparità che ci ha svantaggiato rispetto a tutte le aziende d’Italia: mentre gli altri hanno continuato a fatturare, noi siamo rimasti chiusi.

Ritiene che l’apertura al delivery inciderà economicamente e, se si come, sul settore?
Facciamo delivery da 12 anni, è parte integrante del nostro business. Oggi che c’è l’esigenza di restare a casa, va incentivato il delivery perché è un servizio per la collettività.
Chiaramente servono supporti economici sul lungo periodo per garantire di evitare licenziamento e fallimenti, riducendo tasse, accordando crediti d’imposta ai proprietari sui canoni di locazione, prolungando la cassa integrazione in deroga.

Quali sono le prospettive del mondo ristorazione in fase post Covid?
Cadranno gli sprovveduti.
Diminuiranno i fatturati i ristoranti con molti posti a sedere.
Ne risentiranno molto quelli che offrono un’esperienza, oltre che buon cibo: parlo di stellati e ristoranti gourmet di alto profilo.
Il resto vivrà di take away e delivery per almeno 6 mesi: va considerata una riduzione del 50% tra decremento di posti a sedere ed aumento della richiesta delivery

SPID: la nuova identità digitale

SPID: emanate le linee guida per firmare i documenti online

In un mondo in cui il digitale sta coadiuvando ognuno di noi, specialmente in questo momento, ulteriori passi avanti sono stati fatti per rendere maggiormente semplice e sicuro la formulazione di istanze e richieste via web. È arrivato il sistema SPID.

Che cosa è lo SPID?

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, introdotto con il DPCM del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale No285 del 9 dicembre 2014.

In cosa consiste?

Attraverso l’identità SPID – creata con username e password – i privati possono accedere e fruire dei vari servizi tramite computertablet e smartphone. La firma con SPID andrà ad affiancare la già nota firma elettronica qualificata che la gran parte di professionisti e operatori economici utilizzano da tempo.

Che valore ha la firma SPID?

La firma con SPID ha un valore giuridico equiparabile a tutti gli affetti alla firma autografa, dando la possibilità ai cittadini di sottoscrivere personalmente tutti gli atti, senza prescindere dal requisito della forma scritta.
Dove si possono trovare le indicazioni specifiche a riguardo?

A seguito di un’accurata consultazione svoltasi dal 21 novembre al 28 dicembre 2019, con un comunicato del 26 marzo 2020, l’AgID ha emanato le Linee Guida che consentono di firmare documenti online con SPID, in conformità all’art. 20 CAD.

L’obiettivo principale delle suddette Linee Guida è la completa digitalizzazione dei documenti.

Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale.

I NUOVI SPAZI PER IL FINE VITA

Come si sta muovendo la legislazione per rispondere alla necessità di creare luoghi deputati ad ospitare le salme?

Il trapasso è un momento spazio temporale determinato e caratterizzato da un forte contenuto emotivo e spirituale. Anche a livello di collocazione il luogo ove viene celebrato il rito funebre e/o dove viene ospitata la salma rappresenta un elemento importante in questo settore di riferimento.

Quale sia lo spazio idoneo al morire e dove sia preferibile accogliere la salma è quindi un interrogativo importante, determinato anche dal cambiamento degli usi e dei costumi locali e dal pluralismo che caratterizza l’attuale società.
Pur dovendo ammettere che il legislatore non ha forse ancora colto appieno le necessità espresse dalla popolazione (come ad esempio il bisogno sempre più crescente di istituire luoghi aconfessionali dove poter dedicare un momento di riflessione nel ricordo del defunto), vero è che la normativa vigente, sia statale che regionale, dal 2004 quantomeno recepisce l’esigenza di realizzare luoghi preposti ad ospitare il defunto, implementando il plesso delle attività necroscopiche e funebri.

La disciplina fondamentale in tema di attività funerarie è contenuta, come è noto, nel T.U. delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), ed in particolare al titolo VI (del regolamento di Polizia Mortuaria). Tale normativa è volta a stabilire l’ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica. Il regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990) reca inoltre disposizioni, tra le altre, in materia di obitori (capo III), di trasporto dei cadaveri (capo IV), sui cimiteri (capo IX e X), sulle sepolture private nei cimiteri (capo XVIIII) e sui sepolcri privati fuori dai cimiteri (capo XXI). Alle Regioni spetta l’elaborazione di piani ad hoc e leggi specifiche.

Si tenga presente che l’ottica normativa è quella classica da regolamento di polizia mortuaria, ovvero si prende spunto dalla ratio igienico-sanitaria e, in parte, urbanistica, per fissare dei paletti entro cui i privati possono realizzare luoghi quali case funerarie e sale del commiato. È compito, in ogni caso, del Comune regolamentare l’attività, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati dalla normativa regionale.

Tuttavia il lessico che si va ad utilizzare e che viene usato anche in ambito di leggi regionali, a volte non sempre è preciso generando spesso confusioni.
Invero, le case funerarie sono dotate dei requisiti igienico sanitari e attrezzature per l’osservazione della salma e possono prevedere l’esercizio dell’attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da appositi provvedimenti regionali e nazionali. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi, in attesa del trasporto, feretri destinati ad inumazione, tumulazione o cremazione. Nelle case funerarie i servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.
La sala del commiato, nel suo significato più restrittivo, è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso, nel qual caso alla struttura non è richiesto di dotarsi di tutte quelle accortezze igienico-sanitarie e urbanistiche previste per le case funerarie.
Per essere più chiari la netta differenza tra casa funeraria e sala del commiato risiede nella possibilità di ospitare il feretro a cassa aperta (la prima) o chiusa (la seconda).

Non tutti i piani regolatori prevedono però un indirizzo urbanistico ad hoc, e, pertanto, le singole città classificano la destinazione ancora sulla base di indici a volte peculiari (per non dire criticabili).

Interessante è notare che è pendente una proposta di legge innanzi alla Camera (A.C. 1143) volta a consentire un allargamento delle competenze ipotizzabili per i gestori delle case funerarie che permetterebbe agli stessi di “costruire e gestire forni crematori“ampliando così la possibilità di realizzare impianti crematori fuori dalle mura cimiteriali, in linea con il trend europeo che vede i crematori quali attività esercitabili anche in forma privata, fuori dalle zone cimiteriali. Insomma, un‘opportunità ulteriore di espansione del settore che si registra in netto contrasto con quella alla base delle norme attualmente in vigore, viceversa, di stampo tutto regionale, che impongono una acclarata incompatibilità tra attività funebre e di gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione, nonché limitazioni precise all’apertura di nuovi poli crematori sulla base di indici di mortalità, distanza e quant’alto.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

DOVE SISTEMO LA SALMA IN TRANSITO?

 


In questo articolo viene affrontato il tema della carenza di luoghi atti allo stazionamento dei feretri prima di essere avviati alla destinazione finale.

Le camere di deposito per feretri in transito non sempre sono facilmente reperibili nelle cittadine italiane. Alcune, situate sui loro territori all’interno di strutture sanitarie, risolvono solo in parte la nota e difficile situazione delle imprese di onoranze funebri derivante dalla scarsità di luoghi ad uopo deputati.

Il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuariasi limita a stabilire alcune caratteristiche igienico sanitarie a cui devono attenersi le camere mortuarie, il deposito di osservazione e/o l’obitorio (artt. 64 e 65 del d.p.r. 285/1990), consentendo, peraltro, ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti la possibilità di consorziarsi per poter offrire tale servizio (art. 14).

Invero, l’art. 64 del d.p.r. citato prescrive: “1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 2. Essa deve essere costruita in prossimità dell’alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. 3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall’art. 12, funziona come tale la camera mortuaria (…)

Il successivo art. 65 descrive le caratteristiche tecniche della camera mortuaria: “1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. 2. Le pareti di essa, fino all’altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch’esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento”.

Alcune Regioni italiane hanno disciplinato la materia con regolamentazione ad hoc, demandando tuttavia in gran parte al Comune, per quanto qui interessa, la disciplina. Sostanzialmente, quindi, la materia è di competenza comunale, anche ai sensi del d.lgs 18.8.2000 n. 267 ss. Sul punto, occorre rilevare che i Regolamenti di Polizia Mortuaria di molti Comuni prevedono espressamente che sia la Città a provvedere ad istituire depositi di osservazione nell’ambito del Cimitero, presso ospedali, presso altri istituti sanitari (ASL) e/o idonei mediante apposite convenzioni con Enti o Istituti gestori, anche fuori dall’area cimiteriale e anche ben distinti dall’area obitorio.

Non sempre, però i luoghi designati sono sufficienti. Ciò crea inevitabili disservizi alle imprese di onoranze funebri che debbono effettuare il transito di salme fuori dal Comune di decesso per le più svariate ragioni, in primis il trasporto delle stesse verso un tempio crematorio, ma non solo. La risoluzione di detta questione, nelle Regioni italiane è stata delle più varie. Posto che l’eventuale sosta per attendere la cremazione nella maggior parte dei casi è effettuata a feretro chiuso per poche ore (massimo 48 h), ossia lo stretto tempo necessario per gestire razionalmente e funzionalmente il trasporto, alcuni Comuni, per ovviare alla scarsità di zone deputate allo “stallo”, hanno demandato alle stesse Imprese la possibilità di confermare uno stazionamento minimo temporaneo, ritenute non necessarie neppure le prescrizioni igienico sanitarie previste dagli artt. 64 e 65 del d.p.r. n. 285/1990, trattandosi di una mera camera di deposito e non mortuaria. Altri hanno disconosciuto tale prassi, affrontando il problema da un punto di vista di autorizzazione al trasporto con previsione di una “fermata”, con conseguente pagamento di diritti per la doppia “trasferta”.

Le conseguenze, ben note ai Comuni, non sono di poca rilevanza sia in termini di gestione efficiente del servizio funebre, sia di tutela e dignità dei diritti del de cuius e, più in generale, del cittadino. Proprio riprendendo i contenuti dei suddetti Regolamenti e sottolineando le ragioni che hanno portato alla loro adozione, molte imprese di onoranze funebri, anche riunite in associazioni di categoria, si sono rese promotrici di iniziative affinché le Città si attrezzino di conseguenza.

Il problema non è di poco momento. Stante l’aumento delle richieste di cremazione e la scarsa diffusione di impianti, è infatti quanto mai comune che si verifichino dei tempi di attesa per i feretri che devono essere avviati al forno crematorio.

Pertanto, da una parte, gli operatori del settore si stanno organizzando per venire incontro alle esigenze dettate dalla popolazione, in primo luogo con l’istituzione delle ben note Case Funerarie.Quest’ultime, infatti, possono essere fruite da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso, indipendentemente dall’impresa funebre incaricata dagli aventi titolo. Ciò significa, in linea teorica, che una impresa di onoranze funebri potrebbe trovare una collocazione per la salma in viaggio in una casa funeraria gestita da una agenzia concorrente senza che ciò possa essere eccepito. Nella prassi, difficilmente ciò accade per evidenti ragioni commerciali. Dall’altra parte, per ovviare alla questione, occorre che anche le Amministrazioni coadiuvino gli stessi operatori rendendo disponibili luoghi di deposito delle salme a feretro chiuso, siano esse all’interno di cimiteri, ospedali, istituti sanitari, ASL, oppure altri luoghi che il Comune reputerà idonei.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

IL TRASPORTO DI CENERI OLTRECONFINE

 

il tema del trasporto internazionale di ceneri oltre confine….chiariamo alcuni punti fondamentali! Ecco il nostro nuovo articolo.