PNRR E COMUNI

un Comune non capoluogo di Provincia non può bandire e aggiudicare un contratto finanziato con il Pnrr/Pnc di importo superiore alle soglie previste, ora, dall’articolo 10 del Dl 176/2022 convertito dalla legge 6/2023.

In questo senso il Tar Lombardia, Milano, sezione IV, sentenza n. 212/2023 (qui allegata).

Siamo in Lombardia, il Comune non capoluogo di provincia ha annullato la procedura di appalto per la assegnazione di un contratto finanziato con il Pnrr/Pnc a causa dei limiti imposti dall’articolo 52 del Dl 77/2021. Questa norma limita l’autonomia dei Comuni non capoluogo riguardo all’aggiudicazione di appalti finanziati dal Pnrr/Pnc. Quando l’importo dell’affidamento supera i 139mila euro per beni/servizi o i 150mila euro per lavori, come stabilito dall’articolo 10, comma 1 del Dl 176/2022 convertito dalla legge 6/2023, i Comuni non capoluogo di provincia devono rivolgersi a una stazione appaltante di ente sovracomunale o ad un soggetto aggregatore qualificato. Nel caso in questione, il Comune non capoluogo ha espletato la gara autonomamente ma, verificata la mancanza di legittimazione, ha annullato la procedura in autotutela. Questa revoca è stata impugnata dall’unico partecipante e dalla stessa escluso per carenze formali dell’offerta. La sentenza n. 212/2023 del Tar Lombardia, Milano, sezione IV, conferma la legittimità dell’annullamento spiegando la ratio della norma e confermando la legittimità dell’operato comunale.