NOTIZIE DA DIMENTICARE

Quando e come il diritto all’oblio può essere applicato ad una notizia pubblicata su una testata giornalistica, sia cartacea che online.

Può succedere che un articolo apparso sui giornali rischi di divenire un vero e proprio boomerang per la reputazione di chi è protagonista della notizia riportata su una data testata giornalistica. Se poi lo stesso articolo rimane in rete e magari viene indicizzato da vari siti, anche a distanza di tempo, le conseguenze possono essere di non poco conto.

Ne parliamo su Oltre Magazine di questo mese

https://oltremagazine.com/site/applicare-diritto-all-oblio.html

 

 

SALONE GIUSTIZIA ROMA: LA CHIAVE PER LA RIPARTENZA

Salone Giustizia – Roma.

In occasione del Salone della Giustizia (https://www.salonegiustizia.it) che si celebra a Roma in questi giorni, ci hanno domandato quale è – a nostro modo di vedere – la chiave di ripartenza per sostenere le imprese nella fase post emergenza.

Ne è nata una piacevole chiacchierata con il giornalista Andrea Mazzoli del noto tabloid “GIUSTIZIA – il periodico dell’élite del diritto“.

Ecco l’articolo, già in edicola le scorse settimane in abbinamento alla stampa nazionale

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AlferoMerletti

IL CONTRATTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L’emergenza causata dal coronavirus ha avuto un importante impatto anche sui contratti in essere per quanto riguarda i pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto stesso. La recente diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale ha comportato l’incedere di timori individuali e collettivi, i quali hanno causato sentimenti di incertezza che, sovente, hanno paralizzato la circolazione economica frenandone la consueta evoluzione.

La pandemia ha avuto un notevole impatto non soltanto nel settore del diritto pubblico, ma anche nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Non a caso, i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri preordinati al contenimento dell’emergenza hanno inciso sull’operatività della stragrande maggioranza dei settori produttivi e di servizi, con sensibili ripercussioni in ambito negoziale.

Pertanto il legislatore ha “tentato”, tra l’altro, di regolare i profili inerenti i rapporti contrattuali. Il riferimento è il comma 6 bis, dell’art. 3, D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella Legge. n. 13/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), inserito dall’art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), a mente del quale: il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.

Ma quale è la ratio della norma e che impatto ha avuto e avrà sui negozi giuridici? Per comprenderlo appieno occorre fare un passo indietro. Nel nostro ordinamento l’inadempimento rilevante in termini di risarcimento è solo quello colpevole. Secondo quanto dispone la norma emergenziale, si ritiene che il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quale evento contingente e straordinario, rientrerebbe in una sorta di “giustificazione” del relativo inadempimento. In parole povere si vuol dire che in questo frangente non ci sarebbe colpa e quindi non si può parlate di inadempimento.

Certamente, in concreto, la norma deve essere calata sulla singola prestazione oggetto del contratto (ossia sulla fornitura stessa) e si declina in funzione di variabili, quali la natura della prestazione, gli interessi coinvolti, la considerazione riconosciuta al coronavirus nell’ambito delle misure di contenimento, le specificità della fattispecie. Tutti elementi che contraddistinguono l’equilibrio del contratto.

In definitiva, la ratio dell’art. 3, comma 6 bis, sembrerebbe essere da un lato quella di evitare il risarcimento del danno da parte del debitore, dall’altro quella di non demolire i rapporti contrattuali entrati in crisi a causa della pandemia, in quanto la disposizione in parola nulla stabilisce in ordine alla liberazione del debitore.

Resta fermo il ruolo fondamentale degli operatori del diritto, magistratura compresa, nella valutazione del rispetto delle misure di contenimento, ai fini dell’accertamento della colpevolezza o meno dell’inadempimento. In un contesto così delineato, l’operatore giuridico è la figura che coadiuva le parti del contratto nella ricerca di soluzioni funzionali e costruttive a prevenire la lite, alla luce dell’attuale prospettiva emergenziale, o meglio post emergenziale .

Sulla scorta della capacità di prevedere le possibili conseguenze, relative ad una determinata questione giuridica, bisognerà ricercare, nell’interesse della parte, una equa rinegoziazione dei rapporti entrati in crisi. Fondamentale, infine, è e sarà contemperare i valori etici con quelli dell’autonomia privata, e di tale delicata operazione i giuristi dovranno essere garanti, ciascuno nelle proprie funzioni.

Pertanto, in assenza di rimedi testualmente previsti per tale ipotesi, qualsiasi sia la soluzione prescelta per il ripristino dell’equilibrio economico del contratto, l’auspicio è che costituisca la strada per la riconduzione ad equità del contratto.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

Articolo estratto da OLTRE MAGAZINE  http://www.oltremagazine.com/site/conseguenze-emergenza-covid-sui-contratti.html

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA DEL CIMITERO DI PIACENZA

Le normative dettate dall’emergenza coronavirus hanno creato non poche difficoltà sia per i cittadini che per gli operatori del settore.

Riportiamo la testimonianza di Alessandro Di Mauro, A.D. di Piacenza Servizi Cimiteriali.

I diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione sono inviolabili e da sempre ritenuti intangibili. Nel periodo emergenziale, tuttavia, gli stessi sono stati sicuramente posti a dura prova, limitati, a volte sospesi.Tutti ci siamo, infatti, accorti che la normativa primaria e delegata in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus ha toccato il “nucleo duro” della nostra Costituzione: quali la libertà personale (art. 13), la libertà di circolazione (art. 16), la tutela della salute (art. 32), la libertà della iniziativa economica privata (art. 41). Gli interventi normativi sono stati legittimi? Forse no. Le criticità sulla legittimità di tali strumenti sono stati evidenziati da più parti, con argomentazioni e conclusioni del tutto condivisibili, alle quali rinviamo (si veda tra i molti il recentissimo studio di Fabrizio Filice e Giulia Marzia Locati, Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio, pubblicato in Questione Giustizia del 27 marzo 2020).

Su Oltre Magazine un approfondimento sul punto.

http://www.oltremagazine.com/site/coronavirus-gestione-emergenza-cimitero-piacenza.html

 

SPID: la nuova identità digitale

SPID: emanate le linee guida per firmare i documenti online

In un mondo in cui il digitale sta coadiuvando ognuno di noi, specialmente in questo momento, ulteriori passi avanti sono stati fatti per rendere maggiormente semplice e sicuro la formulazione di istanze e richieste via web. È arrivato il sistema SPID.

Che cosa è lo SPID?

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti nei rispettivi portali web, introdotto con il DPCM del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale No285 del 9 dicembre 2014.

In cosa consiste?

Attraverso l’identità SPID – creata con username e password – i privati possono accedere e fruire dei vari servizi tramite computertablet e smartphone. La firma con SPID andrà ad affiancare la già nota firma elettronica qualificata che la gran parte di professionisti e operatori economici utilizzano da tempo.

Che valore ha la firma SPID?

La firma con SPID ha un valore giuridico equiparabile a tutti gli affetti alla firma autografa, dando la possibilità ai cittadini di sottoscrivere personalmente tutti gli atti, senza prescindere dal requisito della forma scritta.
Dove si possono trovare le indicazioni specifiche a riguardo?

A seguito di un’accurata consultazione svoltasi dal 21 novembre al 28 dicembre 2019, con un comunicato del 26 marzo 2020, l’AgID ha emanato le Linee Guida che consentono di firmare documenti online con SPID, in conformità all’art. 20 CAD.

L’obiettivo principale delle suddette Linee Guida è la completa digitalizzazione dei documenti.

Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale.

I NUOVI SPAZI PER IL FINE VITA

Come si sta muovendo la legislazione per rispondere alla necessità di creare luoghi deputati ad ospitare le salme?

Il trapasso è un momento spazio temporale determinato e caratterizzato da un forte contenuto emotivo e spirituale. Anche a livello di collocazione il luogo ove viene celebrato il rito funebre e/o dove viene ospitata la salma rappresenta un elemento importante in questo settore di riferimento.

Quale sia lo spazio idoneo al morire e dove sia preferibile accogliere la salma è quindi un interrogativo importante, determinato anche dal cambiamento degli usi e dei costumi locali e dal pluralismo che caratterizza l’attuale società.
Pur dovendo ammettere che il legislatore non ha forse ancora colto appieno le necessità espresse dalla popolazione (come ad esempio il bisogno sempre più crescente di istituire luoghi aconfessionali dove poter dedicare un momento di riflessione nel ricordo del defunto), vero è che la normativa vigente, sia statale che regionale, dal 2004 quantomeno recepisce l’esigenza di realizzare luoghi preposti ad ospitare il defunto, implementando il plesso delle attività necroscopiche e funebri.

La disciplina fondamentale in tema di attività funerarie è contenuta, come è noto, nel T.U. delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), ed in particolare al titolo VI (del regolamento di Polizia Mortuaria). Tale normativa è volta a stabilire l’ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica. Il regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990) reca inoltre disposizioni, tra le altre, in materia di obitori (capo III), di trasporto dei cadaveri (capo IV), sui cimiteri (capo IX e X), sulle sepolture private nei cimiteri (capo XVIIII) e sui sepolcri privati fuori dai cimiteri (capo XXI). Alle Regioni spetta l’elaborazione di piani ad hoc e leggi specifiche.

Si tenga presente che l’ottica normativa è quella classica da regolamento di polizia mortuaria, ovvero si prende spunto dalla ratio igienico-sanitaria e, in parte, urbanistica, per fissare dei paletti entro cui i privati possono realizzare luoghi quali case funerarie e sale del commiato. È compito, in ogni caso, del Comune regolamentare l’attività, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati dalla normativa regionale.

Tuttavia il lessico che si va ad utilizzare e che viene usato anche in ambito di leggi regionali, a volte non sempre è preciso generando spesso confusioni.
Invero, le case funerarie sono dotate dei requisiti igienico sanitari e attrezzature per l’osservazione della salma e possono prevedere l’esercizio dell’attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da appositi provvedimenti regionali e nazionali. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi, in attesa del trasporto, feretri destinati ad inumazione, tumulazione o cremazione. Nelle case funerarie i servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.
La sala del commiato, nel suo significato più restrittivo, è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso, nel qual caso alla struttura non è richiesto di dotarsi di tutte quelle accortezze igienico-sanitarie e urbanistiche previste per le case funerarie.
Per essere più chiari la netta differenza tra casa funeraria e sala del commiato risiede nella possibilità di ospitare il feretro a cassa aperta (la prima) o chiusa (la seconda).

Non tutti i piani regolatori prevedono però un indirizzo urbanistico ad hoc, e, pertanto, le singole città classificano la destinazione ancora sulla base di indici a volte peculiari (per non dire criticabili).

Interessante è notare che è pendente una proposta di legge innanzi alla Camera (A.C. 1143) volta a consentire un allargamento delle competenze ipotizzabili per i gestori delle case funerarie che permetterebbe agli stessi di “costruire e gestire forni crematori“ampliando così la possibilità di realizzare impianti crematori fuori dalle mura cimiteriali, in linea con il trend europeo che vede i crematori quali attività esercitabili anche in forma privata, fuori dalle zone cimiteriali. Insomma, un‘opportunità ulteriore di espansione del settore che si registra in netto contrasto con quella alla base delle norme attualmente in vigore, viceversa, di stampo tutto regionale, che impongono una acclarata incompatibilità tra attività funebre e di gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione, nonché limitazioni precise all’apertura di nuovi poli crematori sulla base di indici di mortalità, distanza e quant’alto.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

DOVE SISTEMO LA SALMA IN TRANSITO?

 


In questo articolo viene affrontato il tema della carenza di luoghi atti allo stazionamento dei feretri prima di essere avviati alla destinazione finale.

Le camere di deposito per feretri in transito non sempre sono facilmente reperibili nelle cittadine italiane. Alcune, situate sui loro territori all’interno di strutture sanitarie, risolvono solo in parte la nota e difficile situazione delle imprese di onoranze funebri derivante dalla scarsità di luoghi ad uopo deputati.

Il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuariasi limita a stabilire alcune caratteristiche igienico sanitarie a cui devono attenersi le camere mortuarie, il deposito di osservazione e/o l’obitorio (artt. 64 e 65 del d.p.r. 285/1990), consentendo, peraltro, ai Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti la possibilità di consorziarsi per poter offrire tale servizio (art. 14).

Invero, l’art. 64 del d.p.r. citato prescrive: “1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 2. Essa deve essere costruita in prossimità dell’alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. 3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall’art. 12, funziona come tale la camera mortuaria (…)

Il successivo art. 65 descrive le caratteristiche tecniche della camera mortuaria: “1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. 2. Le pareti di essa, fino all’altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch’esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento”.

Alcune Regioni italiane hanno disciplinato la materia con regolamentazione ad hoc, demandando tuttavia in gran parte al Comune, per quanto qui interessa, la disciplina. Sostanzialmente, quindi, la materia è di competenza comunale, anche ai sensi del d.lgs 18.8.2000 n. 267 ss. Sul punto, occorre rilevare che i Regolamenti di Polizia Mortuaria di molti Comuni prevedono espressamente che sia la Città a provvedere ad istituire depositi di osservazione nell’ambito del Cimitero, presso ospedali, presso altri istituti sanitari (ASL) e/o idonei mediante apposite convenzioni con Enti o Istituti gestori, anche fuori dall’area cimiteriale e anche ben distinti dall’area obitorio.

Non sempre, però i luoghi designati sono sufficienti. Ciò crea inevitabili disservizi alle imprese di onoranze funebri che debbono effettuare il transito di salme fuori dal Comune di decesso per le più svariate ragioni, in primis il trasporto delle stesse verso un tempio crematorio, ma non solo. La risoluzione di detta questione, nelle Regioni italiane è stata delle più varie. Posto che l’eventuale sosta per attendere la cremazione nella maggior parte dei casi è effettuata a feretro chiuso per poche ore (massimo 48 h), ossia lo stretto tempo necessario per gestire razionalmente e funzionalmente il trasporto, alcuni Comuni, per ovviare alla scarsità di zone deputate allo “stallo”, hanno demandato alle stesse Imprese la possibilità di confermare uno stazionamento minimo temporaneo, ritenute non necessarie neppure le prescrizioni igienico sanitarie previste dagli artt. 64 e 65 del d.p.r. n. 285/1990, trattandosi di una mera camera di deposito e non mortuaria. Altri hanno disconosciuto tale prassi, affrontando il problema da un punto di vista di autorizzazione al trasporto con previsione di una “fermata”, con conseguente pagamento di diritti per la doppia “trasferta”.

Le conseguenze, ben note ai Comuni, non sono di poca rilevanza sia in termini di gestione efficiente del servizio funebre, sia di tutela e dignità dei diritti del de cuius e, più in generale, del cittadino. Proprio riprendendo i contenuti dei suddetti Regolamenti e sottolineando le ragioni che hanno portato alla loro adozione, molte imprese di onoranze funebri, anche riunite in associazioni di categoria, si sono rese promotrici di iniziative affinché le Città si attrezzino di conseguenza.

Il problema non è di poco momento. Stante l’aumento delle richieste di cremazione e la scarsa diffusione di impianti, è infatti quanto mai comune che si verifichino dei tempi di attesa per i feretri che devono essere avviati al forno crematorio.

Pertanto, da una parte, gli operatori del settore si stanno organizzando per venire incontro alle esigenze dettate dalla popolazione, in primo luogo con l’istituzione delle ben note Case Funerarie.Quest’ultime, infatti, possono essere fruite da chi ne faccia richiesta senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso, indipendentemente dall’impresa funebre incaricata dagli aventi titolo. Ciò significa, in linea teorica, che una impresa di onoranze funebri potrebbe trovare una collocazione per la salma in viaggio in una casa funeraria gestita da una agenzia concorrente senza che ciò possa essere eccepito. Nella prassi, difficilmente ciò accade per evidenti ragioni commerciali. Dall’altra parte, per ovviare alla questione, occorre che anche le Amministrazioni coadiuvino gli stessi operatori rendendo disponibili luoghi di deposito delle salme a feretro chiuso, siano esse all’interno di cimiteri, ospedali, istituti sanitari, ASL, oppure altri luoghi che il Comune reputerà idonei.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO

IL TRASPORTO DI CENERI OLTRECONFINE

 

il tema del trasporto internazionale di ceneri oltre confine….chiariamo alcuni punti fondamentali! Ecco il nostro nuovo articolo.

La trasformazione digitale è semplificazione, ma anche opportunità nel campo legale: la Stampa, Top News, la nostra risposta.

L’era digitale, la rivoluzione, nuovi contratti, blockchain, qualche domanda rivolta anche alla nostra Alice Merletti, socia dello studio Alfero- Merletti

 

 

 

https://www.lastampa.it/topnews/economia-finanza/2019/12/14/news/blockchain-ecco-come-sta-arrivando-la-rivoluzione-dell-agroalimentare-1.38210130

Il Caso Cappato: la nostra intervista alla dott.ssa Cristina Vargas della Fondazione Fabretti

IL CASO CAPPATO: UNA SENTENZA STORICA

All’indomani dalla sentenza della Corte Costituzionale abbiamo intervistato Ana Cristina Vargas, Direttore scientifico della Fondazione Fabretti, per uno scambio di opinioni in merito.

Marco Cappato è stato protagonista il 25.9.2019 di una sentenza storica, come storico è stato il gesto di Marco Cappato. Il procedimento per cui è causa nasce da un atto di disobbedienza civile: Cappato si autodenuncia dopo aver portato in una clinica svizzera per morire DJ Fabo, l’amico oramai cieco ed immobilizzato. Lo fa appositamente per trascinare in una aula di Tribunale la questione affinché possa essere decisa, mettendo sotto accusa il sistema. E, tappa dopo tappa, la vicenda è arrivata fino al giudice delle leggi.

La sentenza della Corte Costituzionale sul “caso Cappato”

La Corte, per la verità, si era già espressa una volta, affermando che il legislatore sarebbe dovuto intervenire non solo sull’art. 580 c.p. quanto sulla legge 22.12.2017 n. 219 (cd. DAT) ovvero le dichiarazioni anticipate di trattamento, di recente adozione. Con ordinanza n. 207/2018 art. 580 c.p., ovvero la norma che sanziona l’istigazione o l’aiuto al suicidio, la Corte Costituzionale aveva rinviato al 24.9.2019 la loro decisione, per consentire “al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, per la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. penale…”
A seguito della ordinanza della Corte, tuttavia, né il Senato né la Camera sono giunti ad un testo di modifica della legge sulle DAT, al punto che la stessa Commissione alla Camera ha cristallizzato il fallimento dell’iniziativa politica acclarando che il potere legislativo avrebbe atteso la Corte Costituzionale prima di qualsivoglia intervento legislativo.

Di qui, la sentenza del 25.9.2019, che non dovrebbe lasciare ulteriori esiti al legislatore. La Corte Costituzionale ha infatti statuito che per le questioni sollevate dalla Corte d’Appello di Milano sull’art. 580 c.p. che riguardano l’istigazione o aiuto al suicidio “non è punibile a determinate condizioni chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte sottolinea chel’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili.
La Corte entra così a gamba tesa in un dibattito oramai annoso, richiamando il legislatore nell’intento di farlo intervenire prontamente sull’argomento. Nel contempo i Giudici forniscono una base di lavoro al Parlamento affinché vi sia la promulgazione di una legge ad hoc.

Intervista ad Ana Cristina Vargas, direttore scientifico Fondazione Fabretti

Con questo arresto giurisprudenziale si tocca un argomento sensibile, quello delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Argomento che coinvolge l’ambito dell’umano e le difficoltà  che la nostra società incontra di fronte al fine vita. Proprio per tale motivo abbiamo rivolto alcune domande alla dott.ssa Ana Cristina Vargas, antropologa e direttore scientifico della Fondazione Fabretti Onlus.

Cristina Vargas, che significato può avere questa sentenza all’interno del percorso che ha portato il legislatore sin qui?

Commentare una sentenza da ‘non giuristi’ è sempre molto complicato, quindi vorrei precisare che affronto il tema da una prospettiva antropologica e sociale. Mi sembra importante sottolineare che questa sentenza si inserisce in un processo più ampio di ripensamento del concetto di autodeterminazione del malato, che si sta concretizzando in una maggiore tutela della libertà di scelta rispetto al proprio corpo e alla propria salute. Si tratta di un vero e proprio cambiamento di paradigma nell’approccio al fine vita. Fino a tempi molto recenti era infatti frequente che il malato terminale fosse tenuto all’oscuro delle proprie condizioni lasciando le decisioni ai medici e ai familiari. La fatica nell’accettare la morte spingeva, inoltre, a ‘fare tutto il possibile’ per salvare il malato, anche quando le terapie erano ormai inutili e implicavano sofferenze maggiori dei benefici. Questi problemi in parte persistono ancora oggi, tuttavia, grazie al movimento delle cure palliative e al lavoro di associazioni impegnate nel campo, sta maturando gradualmente un nuovo modo di intendere l’accompagnamento alla fine, che pone al centro l’informazione, la consapevolezza e la possibilità di decidere autonomamente come concludere il proprio percorso di vita”.

Cosa ne pensa di questa sentenza della Corte Costituzionale?

La sentenza sottolinea l’importanza della libertà di scelta, perno intorno al quale sembra articolarsi la decisione della Corte Costituzionale. In attesa della pubblicazione delle motivazioni, possiamo fare riferimento all’ordinanza 207 del 2018 in cui la Corte aveva messo chiaramente in luce che, come da tempo affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non esiste un vero e proprio ‘diritto a morire’, ma esistono situazioni (inimmaginabili ai tempi in cui la norma che disciplina l’istigazione o l’aiuto al suicidio fu redatta) in cui una persona capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetta da una patologia irreversibile che provoca sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, non può porre fine alla propria vita in forma autonoma. L’assistenza medica al suicidio, in questi casi, rappresenta l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto.Benché ancora problematico nella pratica, il diritto a rifiutare trattamenti sanitari, anche indispensabili per la sopravvivenza, è sancito dall’art. 32 della Costituzione ed è ribadito chiaramente dalla legge n. 219 del 2017. La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta, in molti sensi, un’estensione del diritto all’autodeterminazione nelle situazioni in cui questo non può essere esercitato, in presenza delle condizioni che abbiamo già avuto modo di menzionare.Infine, può sembrare banale, ma mi sembra importante ricordare che la libertà di scegliere, per essere tale, deve includere la libertà di rifiutare di sottoporsi a una certa pratica o di eseguirla. Il riconoscimento, a precise condizioni, della possibilità di ricorrere al suicidio medicalmente assistito non dovrebbe imporre alcun obbligo a chi ne è contrario”.

Ritiene che la legislazione sulla dichiarazione anticipata di trattamento sia sentita come una esigenza dalla popolazione italiana?

I cittadini hanno dimostrato di essere favorevoli a tale scelta, ma al momento attuale regna una grande confusione. La Fondazione Fabretti, in collaborazione con SOCREM Torino, ha dato vita alla fine del 2018 a uno sportello informativo gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, per rispondere ad eventuali domande, dubbi e perplessità. L’iniziativa è stata pubblicizzata esclusivamente attraverso i nostri canali ‘interni’ (come la newsletter e i social network), eppure abbiamo ricevuto numerose richieste. Credo, quindi, che le persone abbiano bisogno di capire meglio gli strumenti che la legge oggi mette a disposizione per poterli usare con consapevolezza. Ritengo fondamentale anche una maggiore conoscenza fra medici e gli operatori sanitari di strumenti come le DAT e la loro pianificazione, che, a distanza di quasi due anni, sono ancora sottoutilizzati e guardati con una certa diffidenza”.

Qual è quindi la conquista di questo 25.9.2019?

A mio parere si tratta di un primo passo importante nella tutela della libertà di scelta, ma è anche un intervento circoscritto, che lascia molte questioni insolute.Sarà indispensabile un intervento del legislatore che tenga conto di una serie di domande aperte, che vanno affrontate in modo sistematico. Con quali modalità si potrà attuare l’assistenza medica al suicidio? Chi avrà il compito di farlo? Con quali procedure si accerterà la sussistenza delle condizioni previste dalla sentenza? Quale il ruolo del Sistema Sanitario Nazionale? Ci sono casi che non rientrano nelle tipologie finora previste a cui potrebbe essere estesa la possibilità di ricevere un’assistenza al suicidio senza incorrere in rischi di abuso nei confronti di persone particolarmente  vulnerabili. Credo che uno dei grandi meriti di questa sentenza sia anche quello di aver messo al centro della scena un dibattito ormai improrogabile, che più volte si è arenato nell’iter parlamentare”.

La Corte ha richiamato la legge sulle DAT, affermando che non sia punibile ai sensi dell’art. 580 c.p. un soggetto là dove siano rispettate le modalità previste dalla normativa sul consenso informato. Sul punto, cosa ne pensa?

A mio parere è importante distinguere fra la Legge 219/17, che riguarda le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), e la sentenza della Corte costituzionale che, sebbene richiami questa legge, non interviene per modificarla. Il richiamo alla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua mi sembra fondamentale, perché mette in luce la necessità di essere adeguatamente informati e consapevoli prima di ricorrere a misure estreme. È infatti essenziale che una persona in condizioni di sofferenza sappia che la legge garantisce il diritto alla terapia del dolore e alle cure palliative, che contribuiscono concretamente a migliorare la qualità della vita di chi si avvicina alla morte, e che si può fare ricorso alla sedazione profonda continua durante le ultime fasi“.

A legislazione invariata cosa ritiene importante sottolineare di questa normativa attualmente in vigore?

Credo che sia necessario aprire un dibattito pubblico di ampio respiro perché si tratta di un tema che non riguarda solo i medici e il legislatore, ma tutta la società”.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO