Responsabilità professionale

Non segue la pratica e clienti falliscono, condannato
26 Febbraio , 16:30
(ANSA) – TORINO, 26 FEB – Il tribunale di Torino ha condannato un commercialista a risarcire con 120 mila euro per “inadempimento professionale” i titolari di una società che si occupava di commercio al dettaglio di ottica. Il professionista aveva difeso la società davanti alla Commissione tributaria per una causa legata agli accertamenti dell’agenzia dell’entrate e, in appello, non trasmise gli atti, non si presentò alle udienze e fece scadere i termini. I suoi assistiti, che tentarono inutilmente di mettersi in contatto con lui, furono multati. La società è fallita e i soci hanno impegnato tutto il loro patrimonio per far fronte al debito contratto con l’agenzia delle entrate. Nonostante la sentenza e nonostante i numerosi solleciti, non sono riusciti a recuperare nulla: l’uomo, residente a Torino nel quartiere Crocetta, risulta nullatenente. “Oltre il danno – commenta il legale dei ricorrenti, l’avvocato Alice Merletti dello studio legale Alfero-Merletti – è arrivata anche la beffa: la tassa di registro, intorno ai tremila euro. Avrebbe dovuto pagarla lui, ma è scomparso”. Nel 2009 il commercialista fu accusato di aver raggirato un professore universitario. (ANSA).

http://www.cronacaqui.it/torino/non-segue-la-pratica-e-i-clienti-falliscono-commercialista-condannato-ma-e-nullatenente.html

Cuneo: la tavola rotonda sul destino del corpo e la memoria

“Il destino del corpo e la memoria” è il titolo della tavola rotonda che si è svolta  martedì 20 febbraio 2018 in Sala San Giovanni a Cuneo.
Si tratta di un appuntamento culturale che guarda alle nuove realtà che stanno maturando sul territorio – spiega Ana Cristina Vargas, direttore scientifico di Fondazione Fabretti -. L’incontro vuole offrire un’occasione di confronto e riflessione su un tema tabù: quello del fine vita. Un argomento di cui si parla poco e male. Vogliamo affrontarlo attraverso persone qualificate con un occhio di riguardo a temi di stretta attualità, come il significato della cremazione oggi e il quadro normativo, le scelte di fine vita, la morte nell’era digitale, il rito del commiato e il sostegno al lutto”.
La tavola rotonda è stata organizzata dalla Società per la Cremazione di Torino, la Fondazione Fabretti e la So.crem di Bra, con il patrocinio della Città di Cuneo.
L’incontro, a ingresso libero era aperto a tutti.
Dopo il saluto delle autorità cittadine e dei presidenti So.crem di Bra e SOCREM Torino Gian Massimo Vuerich e Giovanni Pollini sono intervenuti innumerevoli relatori.
Adriano Favole dell’Università di Torino e presidente di Fondazione Fabretti ha aperto  gli interventi con riflessioni antropologiche sul fine vita. Il tema della cremazione nel panorama normativo è stato affrontato dall’avvocato e consigliere SOCREM Torino Alice Merletti. Il rito del commiato è stato invece presentato dal cerimoniere Carlo Giraudo; a seguire il filosofo ed esperto in ‘Digital death’ Davide Sisto ha affontato un tema peculiare: il senso della morte nella società digitale. Di percorsi decisionali e scelte di fine vita ha poi parlato Valeria Cappellato dell’Università di Torino. Ha magistralmente chiuso gli interventi il direttore scientifico di Fondazione Fabretti Ana Cristina Vargas sulla perdita e il sostegno al lutto.

 

Fuori dal Cimitero: è possibile costruire un ‘cimitero’ di urne?

Milano li ha pensati già qualche anno fa, Padova li ha realizzati nel mese di settembre 2015: sono i cd. “cimiteri di urne”. In realtà, le nuove strutture sono luoghi in cui vengono custodite le urne cinerarie affidate originariamente ai famigliari, situate al di fuori dell’area del cimitero e collocate in ogni singolo quartiere, che permetterebbero ai cittadini di poter visitare i propri cari con più facilità, senza dover ‘attraversare tutto il centro urbano’, e in una atmosfera più raccolta rispetto a quella del cimitero classico.
Ebbene, occorre esaminare se la disciplina attualmente vigente possa consentire di costruire/usufruire di una struttura, allocata fuori dalla fascia di rispetto cimiteriale prevista per legge, che funga da ricovero per le urne cinerarie e, in caso di risposta positiva, a quali condizioni.
Il Testo unico delle leggi sanitarie, dispone, al co. 1, che: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato”.
Il precetto risponde alle particolari esigenze igienico-sanitarie collegate alla sepoltura del cadavere, che si traducono non solo nella prevista fascia di rispetto, ma si concretizzano altresì nel più stringente divieto di “seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero” (art. 340, co. 1, r.d. n. 1265/1934),
Tuttavia, tali esigenze non sussistono affatto in ipotesi di conservazione delle ceneri derivanti da un cadavere già cremato. Invero, la legislazione statale pare lasciare ampi margini di scelta in ordine al luogo nel quale conservare le urne cinerarie, a differenza che nel caso del seppellimento di cadaveri, disciplinando piuttosto altri profili attinenti la prevenzione del rischio di profanazione dell’urna, il controllo dell’effettiva destinazione dell’urna da parte dell’affidante, la garanzia della non dispersione dell’urna (art. 92, co. 4 e ss., d.p.r. 10.9.1990 n. 285 recante il Regolamento di polizia mortuaria).
La ratio è intuitiva: là dove le ceneri vengano deposte presso una struttura cimiteriale, quest’ultima è ontologicamente predisposta per garantire la sicurezza e la continuità della affidamento delle ceneri. Diversamente, l’affido privato comporta, da un lato, che l’urna venga collocata in uno spazio non originariamente a ciò predisposto, inoltre, nella vita del singolo affidatario diverse possono essere le motivazioni che portano l’urna cineraria ad essere “spostata” (trasferimento) o abbandonata a se stessa (decesso dell’affidatario).
Se così è, si deve verificare: a) se nell’ipotesi di affidamento ad un familiare, questi possa indicare una struttura terza, diversa da quelle legislativamente previste (cimitero, cappelle private o gentilizie), per la collocazione delle ceneri; b) se tale struttura debba essere allocata ad almeno 200 mt. dal centro abitato in quanto ricadente nella nozione di “cimitero”. Quanto al primo quesito, le Regioni, dotandosi di propri regolamenti, hanno disciplinato le modalità di indicazione da parte dell’affidatario familiare del luogo ove l’urna cineraria verrà custodita. A livello generale, non sono previsti divieti di conservazione in luoghi particolari. Se si ammette, quindi, che più urne cinerarie possano essere collocate al di fuori della fascia di rispetto cimiteriale, va accertato se tale operazione incontri limiti o condizioni alla sua realizzazione.
Una tale ipotesi non è espressamente prevista dalla legge, che sottace la possibilità per l’affidatario familiare di individuare una struttura terza per la custodia dell’urna.
In conclusione: la normativa esistente pur non prevedendo specificatamente questo nuovo tipo di struttura parrebbe poter essere plasmata all’esigenza, sempre più sentita dai cittadini, di poter conservare l’urna cineraria in un luogo vicino a casa, magari proprio nello stesso quartiere in cui i famigliari del defunto vivono.
Tuttavia, occorre tenere conto che, a seguito delle modifiche introdotte al titolo V, parte seconda, della Costituzione (l. 18.10.2001 n. 3), la materia trattata è disciplinata anche dalle singole Regioni, nonché dai Comuni, e, pertanto, ogni singola iniziativa dovrà essere attentamente ponderata.