Note in tema di crematori per animali
Occorre in primo luogo premettere che a livello europeo la cremazione degli animali è trattata all’interno dell’area relativa alla modifica e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
Dapprima, il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3.10.2002 e, successivamente, il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.9.2009 hanno infatti classificato il corpo (o le parti del corpo) degli animali da compagnia, in prima battuta, come “rifiuti” e, successivamente, come “Materiali di categoria 1”.
Se la legislazione comunitaria ha affrontato da oramai diversi anni la questione, quella nazionale è in materia del tutto carente.
Soltanto le linee guida nazionali approvate in Conferenza Unificata del 7.2.2013 ed applicative del Regolamento CE n. 1069/2009 riportano alcune indicazioni in materia.
Tali indicazioni tuttavia sono “tendenziali” in quanto occorre tenere presente che a seguito delle modifiche introdotte al titolo V parte seconda della Costituzione (l. 18.10.2001 n. 3) la materia trattata è disciplinata anche dalla Regione, nonché dai singoli Comuni.
Alcune Regioni e Comuni si sono dotati di specifici regolamenti riguardanti la costruzione e gestione di “Cimiteri di Animali di Affezione” e ciò soprattutto nell’ultimo periodo in cui in più occasioni si è dibattuto sul ruolo degli animali all’interno delle tematiche legate al lutto.