CONCESSIONI BALNEARI

Grazie all’avv. Rossella Marrazzo per aver così approfondito e chiarito un tema che, proprio in questo periodo, fa discutere: le concessioni balneari.
Buona lettura!

https://www.linkedin.com/pulse/pi%C3%B9-dubbi-che-certezze-le-concessioni-demaniali-per-tra-marrazzo?utm_source=share&utm_medium=member_ios&utm_campaign=share_via

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CODICE APPALTI – LAVORI PUBBLICI

Oggi è uscito un commento dell’avv. Alice Merletti riguardante alcuni aspetti della riforma del Codice dei Contratti su LavoriPubblici.it.

È la prima tappa di un progetto di cui non possiamo ancora anticiparvi tutto, ma vi assicuriamo sarà grandioso.

https://www.lavoripubblici.it/news/partenariato-pubblico-privato-societa-progetto-nuovo-look-riforma-codice-contratti-30266

PRIVACY E GARE

OFFERTA IN GARA E PRIVACY: LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALEM. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

Quando si presenta un’offerta tecnica, la parte relativa all’elenco del personale contiene dati relativi a nomi, cognomi, retribuzione, mansioni etc…

Se un altro concorrente formula istanza di accesso, la Stazione appaltante può trasmettere l’offerta con i dati del personale o sono coperti dalla privacy? 

Questo è uno dei punti su cui si sta dibattendo innanzi alla Corte di Giustizia.

Le conclusioni dell’avvocato generale del 12.5.2022 sono particolarmente interessanti per chi come noi del settore, si trova a dover domandare per proprie imprese assistite l’accesso o debba opporsi a quello richiesto da qualcuno d’altro.

Ma vediamo alcuni punti salienti dell’intervento.

Come è noto le informazioni contenute nell’offerta della O.E. possono avere valore commerciale. La loro divulgazione avrebbe permesso ai concorrenti di utilizzare il know-how dell’offerente e le soluzioni tecniche o organizzative dallo stesso sviluppate.Anche l’elenco delle persone che devono partecipare all’esecuzione dell’appalto contiene dati che permettono di identificarle, e ciò potrebbe esporre l’operatore economico a perdite nel caso in cui un concorrente cercasse di «acquisire tali persone». Allo stesso modo, i dati del modulo d’offerta contengono informazioni precise relative ai soggetti terzi che forniscono risorse, aventi un valore commerciale.

Dunque, la concorrenza tra gli operatori potrebbe essere compromessa se uno di loro utilizzasse illegalmente delle informazioni sensibili fornite da altri in questo genere di procedure. Nella sentenza Klaipèdos, la Corte di giustizia ha confermato che «(…) è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza, vuoi in una procedura di aggiudicazione in corso, vuoi in procedure di aggiudicazione successive.

Tutto ciò, tuttavia deve trovare un punto di incontro con il dovere di trasparenza della P.A.

Il punto di equilibrio?

L’applicazione del “principio di minimizzazione” secondo la terminologia dell’organo di rinvio, quale criterio che circoscrive la riservatezza al minimo necessario. Potrà essere attribuita tale natura solo alle informazioni, ai dati, agli elementi o ai passaggi dei documenti che corredano le offerte (o delle offerte stesse) che, in concreto, siano imprescindibili per salvaguardare gli interessi legittimi dell’offerente e per evitare che uno dei suoi rivali possa falsare la concorrenza tra loro.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALEM. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 12 maggio 2022 (1)
 Causa C-54/21Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Srodowiska – Panstwowy lnstytut Badawczy controPanstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, con l’intervento di:ARUP Polska sp. z o.o.,CDM Smith sp. z o.o., Konsorcjum: Multiconsult Polska Sp. z o.o., ARCADlS Sp. z o.o., HYDROCONSULT sp. z o.o. Biuro Studiów i Badan Hydrogeologicznych i Geofizycznych [Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Krajowa Izba Odwolawcza (Commissione nazionale di ricorso, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 21 — Riservatezza — Richiesta motivata di dichiarazione di riservatezza e prova — Competenza dell’amministrazione aggiudicatrice — Dichiarazione di riservatezza— Motivazione — Adattamento della portata della riservatezza da parte della normativa nazionale — Segreti commerciali — Direttiva (UE) 2016/943 — Applicabilità — Valutazione della riservatezza in relazione a categorie di documenti — Esclusione — Valutazione individualizzata» 1.        Nel rinvio pregiudiziale di cui trattasi si chiede alla Corte di giustizia di precisare i limiti della riservatezza delle informazioni comunicate dagli offerenti, insieme alle loro offerte, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. 2.        Nella sentenza Klaipèdos (2), pronunciata successivamente all’iscrizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte di giustizia ha affrontato i problemi derivanti dagli articoli della direttiva 2014/24/UE (3), in particolare l’articolo 21, relativi alla riservatezza di tali informazioni. 3.        Le osservazioni contenute in tale sentenza forniscono una risposta ad alcuni degli interrogativi sollevati dalla Krajowa Izba Odwolawcza (Commissione nazionale di ricorso, Polonia), giudice del rinvio (4). I.      Contesto normativo A.      Diritto dell’Unione 1.      Direttiva 2014/24 4.        L’articolo 21 («Riservatezza») dispone quanto segue: «1.      Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte. 2.      Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto». 5.        L’articolo 50 («Avvisi relativi agli appalti aggiudicati») così stabilisce: «(…) 4.      Talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici». 6.        Ai sensi dell’articolo 55 («Informazioni dei candidati e degli offerenti»): «(…) 3.      Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici». 2.      Direttiva (UE) 2016/943 (5) 7.        Ai sensi del considerando 18: «Inoltre dovrebbero ritenersi leciti ai fini della presente direttiva l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali quando imposti o consentiti dalla legge. (…) In particolare, la presente direttiva non dovrebbe esonerare le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette in relazione alle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dal diritto dell’Unione o da quello nazionale. Tali obblighi di riservatezza includono, tra l’altro, gli obblighi connessi alle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle procedure di aggiudicazione, quali previsti, ad esempio, dalla (…) direttiva 2014/24/UE (…)». 8.        L’articolo 1 («Oggetto e ambito di applicazione») precisa quanto segue: «(…) 2.      La presente direttiva non pregiudica: (…) c)      l’applicazione delle norme dell’Unione o nazionali che impongono o consentono alle istituzioni e agli organi dell’Unione o alle autorità pubbliche nazionali di divulgare informazioni fornite da imprese di cui tali istituzioni, organi o autorità dispongono in conformità e nel rispetto degli obblighi e delle prerogative stabiliti nel diritto dell’Unione o nel diritto nazionale; (…)». 9.        L’articolo 2 («Definizioni») così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)      “segreto commerciale”: informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a)      sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione; b)      hanno valore commerciale in quanto segrete; c)      sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete; (…)». 10.      L’articolo 3 («Acquisizione, utilizzo e divulgazione leciti dei segreti commerciali») così dispone: «(…) 2.      L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale». B.      Diritto polacco 1.      Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówien publicznych (6) 11.      L’articolo 7 dispone quanto segue: «1.      L’amministrazione aggiudicatrice deve preparare e condurre la procedura di aggiudicazione di un appalto in modo da garantire la concorrenza leale e la parità di trattamento degli operatori economici nel rispetto dei principi di proporzionalità e di trasparenza. (…)». 12.      L’articolo 8 così recita: «1.      La procedura di aggiudicazione degli appalti è pubblica. 2.      L’amministrazione aggiudicatrice può limitare l’accesso alle informazioni relative alla procedura di aggiudicazione soltanto nei casi previsti dalla legge. 2a.      L’amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel capitolato d’oneri dell’appalto i requisiti riguardanti la tutela del carattere riservato delle informazioni fornite agli operatori economici durante la procedura. 3.      Sono riservate le informazioni che costituiscono un segreto commerciale ai sensi delle disposizioni sulla lotta alla concorrenza sleale se l’operatore economico, entro il termine per la presentazione dell’offerta o della richiesta di partecipare alla procedura, ha indicato che queste non possono essere divulgate e ha dimostrato che le informazioni riservate costituiscono un segreto commerciale. L’operatore economico non può applicare la riservatezza alle informazioni di cui all’articolo 86, paragrafo 4. Tale disposizione si applica, in quanto compatibile, ai concorsi per progetti. (…)». 2.      Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (7) 13.      L’articolo 11, paragrafo 2, così afferma: «Si intendono come segreto commerciale le informazioni tecniche, tecnologiche, scientifiche, organizzative dell’impresa o le altre informazioni di valore commerciale che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di tale tipo di informazioni, qualora il soggetto legittimato a sfruttare tali informazioni o a gestirle abbia adottato, con adeguata diligenza, misure volte a mantenerle segrete». II.    Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali 14.      Nel 2019 (8) la Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Agenzia nazionale delle acque, Polonia) ha indetto una procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto l’«elaborazione di progetti relativi alla seconda attuazione del piano di gestione delle acque nei bacini idrografici (II aPGW), e unita metodologia». 15.      Il capitolato d’oneri dell’appalto stabiliva che le offerte sarebbero state valutate sulla base di tre criteri: il prezzo (40 %), la concezione dello sviluppo del progetto (42 %) e la descrizione del metodo di esecuzione dell’appalto (18 %). 16.      Hanno presentato offerte quattro operatori, tra cui un consorzio di imprese guidato dall’ANTEA POLSKA S.A. (in prosieguo: l’«Antea Polska») (9). La CDM Smith Sp.z o.o. (in prosieguo: la «CDM») è risultata aggiudicataria. 17.      L’Antea Polska, classificatasi al secondo posto, ha impugnato l’aggiudicazione dinanzi alla Krajowa Izba Odwolawcza (Commissione nazionale di ricorso). Una delle sue richieste era quella di ottenere la messa a disposizione di determinati documenti e delle informazioni indicate come segreti commerciali dalla CDM e da altri offerenti. 18.      Secondo l’Antea Polska classificare quelle informazioni come segrete violava i principi di parità di trattamento e di trasparenza, in virtù dei quali la riservatezza deve essere interpretata restrittivamente. Inoltre, l’eccessiva ammissione della riservatezza delle informazioni, unitamente alla mancanza di una motivazione adeguata per le qualificazioni riservate accordate, l’avrebbe privata del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, per non aver avuto conoscenza dei dettagli delle offerte dei suoi concorrenti. 19.      Contro tale posizione, l’amministrazione aggiudicatrice ha sostenuto, tra l’altro, che: —      I titolari delle informazioni riservate hanno soddisfatto l’onere di chiarire in modo plausibile perché era opportuno tutelarle in quanto segrete. —      La concezione dello sviluppo dei progetti e la descrizione delle modalità di esecuzione dell’appalto sono studi protetti dal diritto d’autore, la cui divulgazione potrebbe danneggiare gli interessi del loro autore. —      Le informazioni contenute nell’offerta della CDM avevano valore commerciale. La loro divulgazione avrebbe permesso ai concorrenti di utilizzare il know-how dell’offerente e le soluzioni tecniche o organizzative dallo stesso sviluppate. —      L’elenco delle persone che devono partecipare all’esecuzione dell’appalto contiene dati che permettono di identificarle, e ciò potrebbe esporre l’operatore economico a perdite nel caso in cui un concorrente cercasse di «acquisire tali persone». Allo stesso modo, i dati del modulo d’offerta contengono informazioni precise relative ai soggetti terzi che forniscono risorse, aventi un valore commerciale. 20.      È in tale contesto che la Krajowa Izba Odwolawcza (Commissione nazionale di ricorso), chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, ha sollevato sette questioni pregiudiziali. Su indicazione della Corte di giustizia, tratterò solo le prime quattro, la cui formulazione è la seguente: «1)      Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE (…), di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza ammettano l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943 (…), in particolare delle espressioni ivi contenute “non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili” e “hanno valore commerciale in quanto segrete” nonché dell’indicazione secondo cui “l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni (…) considerate dagli operatori economici riservate”, secondo la quale un operatore economico può applicare la riservatezza, in quanto segreto commerciale, a qualsiasi informazione poiché non la vuole rendere nota agli operatori economici concorrenti. 2)      Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza ammettano l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943, secondo la quale operatori economici che concorrono per aggiudicarsi un appalto pubblico possono applicare la riservatezza, per intero o in parte, in quanto segreto commerciale, ai documenti indicati agli articoli 59 e 60 della direttiva 2014/24 nonché nell’allegato XII della direttiva 2014/24/UE, in particolare per quanto riguarda l’indicazione dell’esperienza acquisita, le referenze, l’elenco del personale incaricato di eseguire l’appalto e le sue qualifiche professionali, i nomi e le capacità dei soggetti sui quali si fa affidamento o dei subappaltatori, qualora tali documenti siano richiesti al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura di aggiudicazione o al fine di valutare, in base ai criteri di valutazione, le offerte o al fine di accertare la sussistenza di altre condizioni imposte dall’amministrazione aggiudicatrice e indicate negli atti della procedura (bando d’appalto, capitolato d’oneri dell’appalto). 3)      Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza, in combinato disposto con gli articoli 58, paragrafo 1, 63, paragrafo 1, e 67, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/24, consentano che un’amministrazione aggiudicatrice possa accettare contestualmente una dichiarazione in cui un operatore economico attesta di disporre delle risorse personali richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dichiarate dallo stesso, dei soggetti su cui intende fare affidamento o dei subappaltatori, disponibilità che deve essere dimostrata all’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni normative, e una dichiarazione secondo cui già la mera divulgazione dei dati riguardanti tali persone o soggetti (cognomi, nomi, esperienza, qualifiche professionali) agli operatori economici concorrenti potrebbe provocare la loro “captazione” da parte di detti operatori economici, il che implica la necessità che dette informazioni siano coperte dal segreto commerciale. Alla luce di quanto sopra, se un legame così instabile tra l’operatore economico e tali persone e soggetti possa configurare la prova che lo stesso operatore dispone di dette risorse e, in particolare, che all’operatore possono essere assegnati dei punti aggiuntivi previsti nell’ambito dei criteri di valutazione delle offerte. 4)      Se i principi, previsti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24, di trattamento paritario e non discriminatorio degli operatori economici e di trasparenza ammettano l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943 secondo la quale gli operatori economici che concorrono per aggiudicarsi un appalto pubblico possono applicare la riservatezza in quanto segreto commerciale ai documenti richiesti al fine di esaminare la conformità dell’offerta ai requisiti imposti dall’amministrazione aggiudicatrice indicati nel capitolato d’oneri dell’appalto (tra cui la descrizione dell’oggetto dell’appalto) o al fine di valutare l’offerta secondo i criteri di valutazione delle offerte, in particolare quando questi documenti si riferiscono alla sussistenza dei requisiti richiesti nel capitolato d’oneri dall’amministrazione aggiudicatrice, nelle disposizioni di legge o in altri documenti generalmente accessibili o accessibili agli interessati, in particolare, quando tale valutazione non avviene in base a schemi oggettivamente comparabili e in base a indicatori suscettibili di misurazione e di comparazione in termini matematici e fisici, ma in base ad una valutazione individuale dell’amministrazione aggiudicatrice. Di conseguenza, se l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 e l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2016/943 possano essere interpretati nel senso che si può considerare segreto commerciale di un determinato operatore economico una dichiarazione dallo stesso depositata, nell’ambito della sua offerta, di eseguire l’oggetto dell’appalto secondo i criteri indicati dall’amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d’oneri dell’appalto, controllati e valutati dall’amministrazione aggiudicatrice dal punto di vista della conformità con tali requisiti, anche se la scelta delle modalità di realizzazione dell’obiettivo richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice (oggetto dell’appalto) spetta all’operatore economico». III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia 21.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 29 gennaio 2021. 22.      Hanno presentato osservazioni scritte l’Antea Polska, la Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Impresa statale di gestione delle acque), i governi austriaco e polacco, nonché la Commissione europea. 23.      All’udienza, tenutasi il 16 marzo 2022, hanno partecipato l’Antea Polska, la Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Impresa statale di gestione delle acque), la CDM, il governo polacco e la Commissione. IV.    Valutazione A.      Premessa: direttiva applicabile 24.      Nella sentenza Klaipedos (punti da 96 a 102), la Corte di giustizia ha dichiarato che la normativa applicabile alle cause riguardanti la tutela della riservatezza nelle procedure di appalto pubblico è contenuta nella direttiva 2014/24, che costituisce la lex specialis, e non nella direttiva 2016/943. 25.      Tale dichiarazione ha considerato, tra gli altri motivi, che: —      «Tenuto conto del suo oggetto, quale enunciato all’articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 4, la direttiva 2016/943 riguarda soltanto l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali e non prevede misure destinate a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali in altri tipi di procedimenti giurisdizionali, come i procedimenti relativi all’aggiudicazione di appalti pubblici» (10). —      Il considerando 18 della direttiva 2016/943 può essere letto come segue: «(…) la presente direttiva non dovrebbe esonerare le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette in relazione alle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dal diritto dell’Unione o da quello nazionale. Tali obblighi di riservatezza includono, tra l’altro, gli obblighi connessi alle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle procedure di aggiudicazione, quali previsti, ad esempio, dalla direttiva [2014/24] (…)». 26.      Una volta stabilita tale premessa, nulla vieta di prendere in considerazione le nozioni della direttiva 2016/943 (11) quando, come in questo caso, la legislazione nazionale vi fa riferimento per disciplinare il regime di riservatezza nelle procedure relative ad appalti pubblici. Tornerò su questo argomento successivamente. B.      Sulla prima questione pregiudiziale 27.      Il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, se l’interpretazione dell’articolo 21 della direttiva 2014/24 (12) autorizza l’offerente a classificare come riservata, in quanto segreto commerciale, qualsiasi informazione che non intenda divulgare ai suoi concorrenti. 28.      Si deve ritenere che, con tale interrogativo, al giudice del rinvio non interessi tanto l’azione unilaterale dell’offerente quanto le conseguenze che ne derivano per l’amministrazione aggiudicatrice. 29.      A mio parere, la risposta deve dedursi dalla sentenza Klaipedos, in cui la Corte di giustizia così ha statuito: —      «(…) l’obiettivo principale delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici comprende l’apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri e (…), per raggiungere tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza, vuoi in una procedura di aggiudicazione in corso, vuoi in procedure di aggiudicazione successive» (13). —      «Dalle disposizioni della direttiva 2014/24, citate ai punti 113 e 114 della presente sentenza, [articoli 21, paragrafi 1 e 2, 50 e 55, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24] nonché dalla giurisprudenza (…), risulta che un’amministrazione aggiudicatrice, cui sia stata presentata da un operatore economico una richiesta di comunicazione di informazioni considerate riservate contenute nell’offerta del concorrente al quale è stato aggiudicato l’appalto, non deve, in linea di principio, comunicare tali informazioni» (14). —      «Tuttavia, (…) l’amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate. Tale operatore deve infatti dimostrare la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone, dimostrando, ad esempio, che esse contengono segreti tecnici o commerciali, che il loro contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza o che la loro divulgazione potrebbe essergli pregiudizievole» (15). —      «(…) Se l’amministrazione aggiudicatrice si interroga sulla riservatezza delle informazioni trasmesse da detto operatore, essa deve, ancor prima di adottare una decisione che autorizza l’accesso a tali informazioni a favore del richiedente, mettere l’operatore interessato in condizione di fornire elementi di prova supplementari al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di quest’ultimo» (16). 30.      Pertanto si attribuisce, sia all’amministrazione aggiudicatrice sia agli organismi che esaminano le sue decisioni, il compito di valutare la riservatezza rivendicata dall’offerente, e non semplicemente di assumerla come già accertata. Essi dispongono di poteri sufficienti per contrastare ciò che, secondo l’ordinanza di rinvio, costituirebbe una pratica abusiva («abuso patologico») da parte di offerenti abituati a fare un uso sproporzionato della possibilità di classificare come riservati aspetti delle loro offerte che, in realtà, non lo sono. 31.      Dall’ordinanza di rinvio risulta che, sebbene il legislatore polacco abbia voluto limitare la portata della riservatezza, alcuni offerenti affermano sistematicamente che gran parte delle informazioni contenute nelle loro offerte costituisce un segreto commerciale e le amministrazioni aggiudicatrici tendono a considerare credibili tali affermazioni (17). 32.      Se ciò si verifica e se vi è un’anomala applicazione della norma nazionale che recepisce la direttiva 2014/24, spetta ai giudici nazionali correggerla per rispettare il diritto dell’Unione. 33.      Sebbene il giudice del rinvio non dedichi particolare attenzione a ciò che esporrò di seguito, nelle osservazioni delle parti e in udienza si è discusso in merito alla restrizione imposta dalla norma nazionale (articolo 8, paragrafo 3, della legge sugli appalti pubblici) che impedisce la divulgazione solo riguardo alle informazioni che costituiscono un segreto commerciale, ai sensi delle disposizioni sulla lotta contro la concorrenza sleale (18). 34.      La controversia ha riguardato la questione se tale norma nazionale sia conforme all’articolo 21 della direttiva 2014/24, che tutela un ambito di riservatezza più ampio rispetto a quello dei segreti tecnici e commerciali (19) (a titolo esemplificativo, comprende anche gli «aspetti riservati delle offerte»). 35.      Come ho già esposto a suo tempo (20), ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2014/24, la protezione non si limita ai segreti tecnici e commerciali, ma anche, tra l’altro, agli aspetti riservati delle offerte. Di conseguenza, possono rientrare in tale disposizione le informazioni che non possono essere qualificate, in senso stretto, come segreto tecnico o commerciale. A mio parere, questa stessa tesi si riscontra in vari passaggi della sentenza Klaipèdos (21). 36.      Nella misura in cui la modifica dell’articolo 11 della legge sulla concorrenza sleale (22), che recepisce la direttiva 2016/943, comprende la definizione di «segreto commerciale» di quest’ultima, il risultato di tale catena di rinvii è che la nozione di «segreto commerciale» utilizzata dalla legislazione polacca in materia di appalti pubblici è la stessa di quella della direttiva 2016/943 (23). 37.      Si pone dunque, indirettamente, la questione se l’articolo 21 della direttiva 2014/21 sia compatibile con una normativa interna che attribuisce alla riservatezza un ambito di applicazione più ristretto di quello previsto da tale disposizione. 38.      Prima facie non vi sarebbe alcun ostacolo a che il diritto nazionale contenga una tale restrizione, poiché l’articolo 21 della direttiva 2014/24 dispone: «[s]alvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice». 39.      Questa riserva conferisce un margine di discrezionalità agli Stati membri, analogamente a quella di altre disposizioni della direttiva 2014/24 che rinviano alla legislazione nazionale. È quanto avviene nel caso dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, in forza del quale gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo «nel rispetto del diritto dell’Unione». 40.      Tuttavia, la Corte di giustizia ha dichiarato che «il potere discrezionale degli Stati membri non è assoluto e (…) una volta che uno Stato membro decide di recepire uno dei motivi facoltativi di esclusione previsti dalla direttiva 2014/24, deve rispettarne gli elementi essenziali, quali ivi previsti. Precisando che gli Stati membri specificano “le condizioni di applicazione del presente articolo” “nel rispetto del diritto dell’Unione”, l’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24 osta a che gli Stati membri snaturino i motivi facoltativi di esclusione stabiliti in tale disposizione o ignorino gli obiettivi o i principi ai quali è ispirato ciascuno di detti motivi» (24). 41.      A mio avviso, tale giurisprudenza può essere trasposta, per analogia, alla presente causa. Nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono adattare la portata della riservatezza, di modo che, in linea di principio, non ci sarebbe alcun ostacolo a che il perimetro delle informazioni protette sia limitato ai «segreti commerciali», che è più ristretto rispetto alla previsione generale di cui all’articolo 21 della direttiva 2014/24. 42.      Al fine di interpretare la nozione di segreto commerciale potrà essere utile ricorrere alla direttiva 2016/943, nella quale si chiariscono i contorni della nozione utilizzata dall’articolo 21 della direttiva 2014/24. Ciò si verifica, in particolare, quando una legislazione nazionale, tramite il meccanismo della serie di rinvii sopra esposto, vincola, nell’ambito degli appalti pubblici, la valutazione della riservatezza ai segreti commerciali come definiti dalla legge che recepisce la direttiva 2016/943. 43.      La direttiva 2016/943, nella misura in cui è destinata a disciplinare i segreti commerciali in modo generale, sarebbe uno strumento per consentire all’amministrazione aggiudicatrice — e agli organismi che esaminano le sue decisioni— di trovare un equilibrio tra i principi che riguardano specificamente la riservatezza e quelli posti alla base del sistema degli appalti pubblici della direttiva 2014/24, nonché l’accesso a un regime efficace di ricorsi. 44.      Orbene, occorre tener conto di altre disposizioni della direttiva 2014/24, diverse dall’articolo 21, alla luce degli obiettivi generali di quest’ultima. La sua applicazione implica che talune informazioni riservate, anche se, in senso stretto, non rientrano nella nozione di segreto commerciale, devono essere protette al fine di salvaguardare una concorrenza non falsata tra gli operatori economici o i legittimi interessi commerciali di un operatore economico. 45.      Ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2014/24, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a fornire ai candidati e agli offerenti le informazioni di cui agli articoli 50 e 55. Tali informazioni non rientrano, in linea di principio, nell’elenco delle informazioni riservate, ma possono acquisire tale qualità se si verificano le circostanze di cui all’articolo 50, paragrafo 4, e all’articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/24. 46.      Saranno pertanto soggette all’obbligo di riservatezza le informazioni (che non siano necessariamente segreti commerciali) la cui diffusione «pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico (…) oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici». 47.      Sebbene l’articolo 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 si riferisca specificamente alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo, l’aspetto rilevante in questa sede è costituito dal richiamo a non pregiudicare i legittimi interessi commerciali di un operatore economico (avversario) e a salvaguardare la concorrenza. 48.      Questo duplice richiamo è stato ripreso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sugli appalti pubblici in termini più ampi. Ne consegue che: –        La concorrenza tra gli operatori potrebbe essere compromessa se uno di loro utilizzasse illegalmente delle informazioni sensibili fornite da altri in questo genere di procedure. Nella sentenza Klaipèdos, la Corte di giustizia ha confermato che «(…) è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza, vuoi in una procedura di aggiudicazione in corso, vuoi in procedure di aggiudicazione successive» (25). –        È necessario evitare il pregiudizio ai legittimi interessi di altri operatori economici, pubblici o privati, in quanto limite logico alla divulgazione delle informazioni che essi hanno fornito all’amministrazione aggiudicatrice (26). Valutare se esista o meno un legittimo interesse a salvaguardare la segretezza di talune informazioni spetta proprio a tale amministrazione aggiudicatrice, a istanza dell’offerente che lo richiede. 49.      Gli articoli 50, paragrafo 4, e 55, paragrafo 3, della direttiva 2014/24 lasciano alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di decidere di non comunicare le informazioni sensibili alle quali entrambi fanno riferimento. Nessuna delle due disposizioni contiene la riserva che caratterizza l’articolo 21, paragrafo 1, della stessa direttiva («salvo che non sia altrimenti previsto (…) nella legislazione nazionale»), per cui la loro applicazione non è condizionata da disposizioni nazionali. 50.      In ogni caso, la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di divulgare le informazioni contenute nelle offerte, anche qualora non costituiscano segreti commerciali in senso stretto, può essere limitata da altre disposizioni settoriali che lo prescrivano (27). 51.      In sintesi, in risposta alla prima questione pregiudiziale, ritengo che l’articolo 21 della direttiva 2014/24: —      Osti a che un operatore economico classifichi qualsiasi informazione come segreta poiché non intende, sic et simpliciter, renderla nota ai concorrenti. —      Stabilisca che l’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo cui le informazioni trasmesse sarebbero riservate. —      Non osti a che uno Stato membro limiti la riservatezza ai segreti commerciali, a condizione che il diritto dell’Unione sia rispettato e che le informazioni divulgate non rientranti in tale nozione non possano essere utilizzate per pregiudicare i legittimi interessi commerciali di altri operatori economici o per falsare la concorrenza tra loro. C.      Sulla seconda, terza e quarta questione pregiudiziale 52.      Con tali questioni, alle quali si può rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio esprime i propri dubbi circa la possibilità che la riservatezza invocata dall’offerente riguardi, in particolare, quanto segue: —      «L’indicazione dell’esperienza acquisita, le referenze, l’elenco del personale incaricato di eseguire l’appalto e delle sue qualifiche professionali, i nomi e le capacità dei soggetti sui quali si fa affidamento o dei subappaltatori» (seconda questione). —      «Una dichiarazione in cui un operatore economico attesta di disporre delle risorse personali richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dichiarate dallo stesso, dei soggetti su cui intende fare affidamento o dei subappaltatori» (terza questione). —      «I documenti richiesti al fine di esaminare la conformità dell’offerta ai requisiti imposti dall’amministrazione aggiudicatrice indicati nel capitolato d’oneri dell’appalto (tra cui la descrizione dell’oggetto dell’appalto) o al fine di valutare l’offerta secondo i criteri di valutazione delle offerte, in particolare quando questi documenti si riferiscono alla sussistenza dei requisiti richiesti nel capitolato d’oneri dall’amministrazione aggiudicatrice, nelle disposizioni di legge o in altri documenti generalmente accessibili o accessibili agli interessati» (quarta questione). 53.      Ancora una volta, la sentenza Klaipèdos fornisce al giudice del rinvio gli elementi che gli consentono di determinare nella controversia di cui è investito se queste informazioni (o qualsiasi altra informazione che accompagna l’offerta di un offerente) siano riservate o meno. 54.      La sentenza Klaipèdos milita, a mio parere, in favore di una riservatezza che sia il più possibile specifica (28): —      In primo luogo, l’associazione tra la «decisione di trattare determinati dati come riservati» e il dovere di «comunicare in una forma neutra, (…) il (…) contenuto essenziale [dei dati riservati] all’(…) offerente che li richiede» (29), suggerisce che devono essere respinte dichiarazioni di riservatezza di portata generale o che si riferiscono a categorie generiche di documenti. —      In secondo luogo, sebbene le forme mediante le quali si può mantenere l’equilibrio fra i principi in gioco siano varie e di difficile definizione, «l’amministrazione aggiudicatrice può, in particolare e purché il diritto nazionale al quale è soggetta non vi si opponga, comunicare in forma sintetica taluni aspetti di una candidatura o di un’offerta nonché le loro caratteristiche tecniche, di modo che le informazioni riservate non possano essere identificate» (30). —      In terzo luogo, le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di meccanismi che estendono i loro margini di manovra: «in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2014/24, (…) possono imporre agli operatori economici requisiti volti a tutelare la riservatezza delle informazioni che esse rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto. Pertanto, supponendo che le informazioni non riservate siano adeguate a tal fine, un’amministrazione aggiudicatrice potrà altresì ricorrere a tale facoltà per garantire il rispetto del diritto a un ricorso efficace dell’offerente escluso, chiedendo all’operatore la cui offerta è stata selezionata di fornirle una versione non riservata dei documenti contenenti informazioni riservate» (31). 55.      L’interpretazione dell’articolo 21 della direttiva 2014/24 che deriva da detto orientamento giurisprudenziale è coerente con altre disposizioni di tale direttiva che fanno riferimento alla specificità della riservatezza (32). 56.      In udienza è stato discusso il «principio di minimizzazione», secondo la terminologia dell’organo di rinvio, quale criterio che circoscrive la riservatezza al minimo necessario. Potrà essere attribuita tale natura solo alle informazioni, ai dati, agli elementi o ai passaggi dei documenti che corredano le offerte (o delle offerte stesse) che, in concreto, siano imprescindibili per salvaguardare gli interessi legittimi dell’offerente e per evitare che uno dei suoi rivali possa falsare la concorrenza tra loro. 57.      Nulla osta all’applicazione di questo principio, che riguarda solo parti specifiche delle informazioni fornite e non i documenti nella loro interezza, se l’amministrazione aggiudicatrice lo ritiene opportuno. In ogni caso, non è possibile stabilire a priori quando gli uni o gli altri documenti risulteranno classificabili come riservati, poiché una siffatta qualificazione dipende dalle caratteristiche di ciascun documento nell’ambito di una determinata controversia. 58.      Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe trattato determinate categorie di informazioni senza fare distinzioni, discostandosi dalla necessaria qualificazione individualizzata. 59.      Questa è tuttavia una valutazione che spetta esclusivamente al giudice del rinvio, che dovrà accertare in modo circostanziato e motivato: —      Se l’offerente ha presentato un’istanza motivata e giustificata di dichiarazione di segretezza commerciale, totale o parziale, per ogni documento di cui intendeva mantenere nascosto ai suoi concorrenti il contenuto. —      Se l’amministrazione aggiudicatrice si è pronunciata, caso per caso, sui motivi che l’hanno indotta a ritenere che un determinato documento o insieme di documenti fosse da considerarsi coperto da riservatezza, nonché sulla portata e le condizioni di tale riservatezza. —      Se i motivi addotti dall’amministrazione aggiudicatrice per non declassificare le informazioni che l’offerente aveva presentato come riservate erano giustificati. 60.      Senza volersi sostituire al giudice del rinvio in questo compito (che, in realtà, riguarda più l’applicazione della norma che la sua interpretazione), accennerò brevemente alle informazioni contenute nelle offerte oggetto delle questioni pregiudiziali di cui trattasi, che il giudice del rinvio raggruppa in due categorie. 61.      La prima comprende i documenti che descrivono «la situazione soggettiva dell’operatore economico selezionato relativamente alla sua esperienza, ai soggetti e al personale proposto per eseguire l’appalto». 62.      Secondo il giudice del rinvio, i documenti richiesti nel capitolato d’oneri erano solo quelli previsti dagli articoli 59 e 60 e dall’allegato XII della direttiva 2014/24 (oltre a quelli richiesti dalla legge nazionale). 63.      Se così fosse, difficilmente si potrà ritenere che documenti la cui pubblicità è imposta dalla stessa direttiva 2014/24 possano essere classificati come segreto commerciale o come informazioni riservate di altro genere. 64.      Per quanto riguarda le informazioni relative alla situazione soggettiva (capacità finanziaria) dell’offerente, il giudice del rinvio aggiunge che il capitolato d’oneri si limitava ad affermare che l’offerente doveva superare un certo livello, ma non obbligava a fornire dettagli su tale capacità né a precisare di quali fondi disponesse l’offerente presso la sua banca. 65.      Lo stesso vale per la situazione di terzi o di soggetti sulle cui risorse l’offerente vuole fare affidamento, o dei subappaltatori che propone nella sua offerta. Fatti salvi gli obblighi generali in materia di protezione dei dati personali, la designazione degli uni e degli altri non può essere tenuta segreta laddove il capitolato d’oneri ne imponga la pubblicità, non essendo sufficiente addurre un ipotetico rischio di «captazione» delle loro risorse umane. 66.      Per quanto riguarda la seconda categoria di documenti, si tratta degli «studi richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice (…) ai fini della valutazione delle offerte secondo i criteri di qualità» che consistono nella «concezione dello sviluppo del progetto» e nella «descrizione delle modalità di esecuzione dell’appalto». 67.      In linea di principio, non si può escludere che alcuni dei documenti forniti da un operatore economico insieme alla sua offerta contengano informazioni sensibili tutelate dalla proprietà intellettuale, l’accesso alle quali è vietato a terzi in mancanza di un’adeguata autorizzazione (33). 68.      All’udienza, le parti intervenute alla stessa hanno dissentito fra loro su questo punto, e alla fine è stato confermato che spetterà al giudice del rinvio valutare, in funzione delle circostanze della controversia, se diritti di tal genere sono stati violati (34). 69.      Tali considerazioni confermano la difficoltà di classificare in astratto, a priori, come informazioni di natura riservata, indipendentemente da se siano o no segreti commerciali, le informazioni contenute nelle offerte degli offerenti. È inevitabile che l’articolo 21 della direttiva 2014/24 utilizzi formule generiche tali da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli organi di riesame di applicarle in ciascun caso motivatamente. V.      Conclusione 70.      Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alle prime quattro questioni pregiudiziali sollevate dalla Krajowa Izba Odwolawcza (Commissione nazionale di ricorso, Polonia) nei seguenti termini:«L’articolo 21 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che:-      L’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo cui le informazioni trasmesse nella sua offerta sarebbero riservate.-      Uno Stato membro può limitare la riservatezza ai segreti commerciali, a condizione che il diritto dell’Unione sia rispettato e che le informazioni divulgate non rientranti in tale nozione non possano essere utilizzate per pregiudicare i legittimi interessi di un determinato operatore economico o per falsare la concorrenza leale tra tali operatori.-     L’amministrazione aggiudicatrice alla quale un operatore economico ha presentato una richiesta di informazioni considerate riservate deve valutare in modo dettagliato e motivato se sia indispensabile privilegiare il diritto di tale operatore alla protezione delle sue informazioni rispetto al diritto dei concorrenti di ottenere informazioni al fine, eventualmente, di impugnare la decisione di aggiudicazione dell’appalto». 1      Lingua originale: lo spagnolo. 2      Sentenza del 7 settembre 2021, Klaipedos regiono atlieku tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700; in prosieguo: la «sentenza Klaipèdos»). La sua rilevanza per la presente causa è stata affrontata da coloro che sono intervenuti all’udienza. 3      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65). 4      La Corte di giustizia ha riconosciuto la competenza di tale organo a proporre domande di pronuncia pregiudiziale nelle sentenze del 13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact (C-465/11, EU:C:2012:801) e dell’11 maggio 2017, Archus e Gama (C-131/16, EU:C:2017:358), tra le altre. 5      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1). 6      Legge sugli appalti pubblici del 29 gennaio 2004. 7      Legge del 16 aprile 1993 sulla lotta alla concorrenza sleale. 8      Bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 dicembre 2019 con il numero 2019/S 245 603343. 9      Oltre all’Antea Polska, facevano parte del consorzio anche la Pectore-Eco sp. z o.o., e l’Instytut Ochrony Srodowiska — Panstwowy lnstytut Badawczy (Istituto per la tutela dell’ambiente – Istituto di ricerca nazionale). 10      Sentenza Klaipedos, punto 97 (il corsivo è mio). In quella causa, il riferimento ai procedimenti giurisdizionali era opportuno, in quanto la questione verteva sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 2016/943 («Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di procedimenti giudiziari»). Le argomentazioni svolte in tale sentenza possono, tuttavia, essere estese senza difficoltà alla fase precedente, nel corso della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve pronunciarsi sulla riservatezza. 11      Alcune versioni linguistiche (spagnola, inglese, tedesca, rumena, italiana o portoghese) fanno riferimento, indifferentemente, ai «segreti commerciali» sia nella direttiva 2014/24 sia nella direttiva 2016/943. Altre versioni (per esempio quella polacca o francese) utilizzano il termine «segreti commerciali» nella prima e «segreti aziendali» nella seconda. Tale differenza è irrilevante per la presente controversia, essendo le due nozioni equivalenti. 12      Sebbene la questione faccia riferimento anche ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione degli operatori economici e di trasparenza, per rispondervi è sufficiente interpretare l’articolo 21 della direttiva 2014/24, che li sviluppa. 13      Sentenza Klaipèdos, punto 115. 14      Ibid., punto 116. 15      Ibid., punto 117. 16      Ibid., punto 118. 17      Punto IV.B, dell’ordinanza di rinvio. Il giudice del rinvio specifica che le amministrazioni aggiudicatrici agiscono in tal modo spinte da una duplice motivazione: da un lato, temono di divulgare documenti presentati come riservati, per evitare di esporsi a problematiche o incorrere in responsabilità; dall’altro, la mancanza di trasparenza è nel loro interesse, poiché rende le loro decisioni praticamente inattaccabili, dato che gli offerenti non hanno informazioni sulle qualità o sui punti deboli dell’offerta dell’aggiudicatario. 18      Tale mancanza di attenzione è forse dovuta al fatto che, come spiegato dal governo polacco in udienza, le informazioni fornite insieme all’offerta vincitrice, in quanto segrete, rientrerebbero nella nozione di segreto commerciale. Non occorrerebbe dunque discutere delle altre nozioni di cui all’articolo 21 della direttiva 2014/24. 19      Per la direttiva 2016/943, i segreti tecnici sono ricompresi tra i segreti commerciali. Il suo considerando 14 concepisce il know-how come elemento del «segreto commerciale». 20      Conclusioni nella causa Klaipèdos (C-927/19, EU:C:2021:295), paragrafo 44. 21      Per esempio, al punto 130, in cui si invoca la «necessità di (…) tutelare le informazioni realmente riservate e in particolare i segreti commerciali dei partecipanti alla gara d’appalto». Il corsivo è mio. 22      In udienza, il governo polacco ha confermato che la ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw [legge che modifica la legge sulla concorrenza sleale e altre leggi (Dz.U. 2018/1637 z dnia 2018.08.27)] ha recepito la direttiva 2016/943 nel diritto nazionale. 23      Dal confronto tra l’articolo 11, paragrafo 2, della legge sulla concorrenza sleale e l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/943 emerge che la nozione di segreto commerciale nei due testi è sostanzialmente coincidente, e il giudice del rinvio a tal proposito non suggerisce alcuna differenza. 24      Sentenza del 19 giugno 2019, Meca (C-41/18, EU:C:2019:507), punto 33. Tale tesi viene ribadita nell’ordinanza del 20 novembre 2019, Indaco Service (C-552/18, non pubblicata, EU:C:2019:997), punto 23. 25      Punto 115 (il corsivo è mio). 26      Sentenza Klaipèdos, punto 115: «(…) poiché le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici sono fondate su un rapporto di fiducia tra gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici, questi ultimi devono poter comunicare a tali amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi informazione utile nell’ambito della procedura di aggiudicazione, senza temere che esse rivelino a terzi elementi di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e CRU, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601, punto 112 e giurisprudenza citata)». Il corsivo è mio. 27      Nel corso dell’udienza sono stati menzionati gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali e ai diritti di proprietà intellettuale. Farò riferimento a questi ultimi in seguito. 28      Al punto 129 della sentenza Klaipèdos si utilizza la nozione di «informazioni sufficienti» per salvaguardare il diritto a un ricorso efficace. Quest’ultimo «deve essere bilanciato con il diritto di altri operatori economici» alla tutela delle loro informazioni riservate. 29      Sentenza Klaipèdos, punto 123. 30      Ibid., punto 124. 31      Ibid., punto 125. Fornire una versione non riservata è espressione del carattere specifico e concreto delle informazioni oggetto di riserva. Implica che un medesimo documento può essere trattato in modo tale che solo parti di esso siano preservate dalla pubblica notorietà. 32      Ciò avviene, per esempio, nell’articolo 31, paragrafo 6, della direttiva 2014/24: «Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner, conformemente all’articolo 21, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche» (il corsivo è mio). 33      Gli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), impongono in particolare agli Stati membri di garantire agli autori i diritti esclusivi di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere [articolo 2, lettera a)], di autorizzarne o vietarne la comunicazione al pubblico (articolo 3, paragrafo 1) e di autorizzarne o vietarne la distribuzione (articolo 4, paragrafo 1). 34      L’ordinanza di rinvio (punto IV.B) afferma che nessuno ha contestato che «i progetti non contengono soluzioni innovative nel settore, e quindi (…) contengono conoscenze disponibili ai professionisti».

AMBIENTE: CEDU il caso “russo” del cimitero 

L’ampliamento cimiteriale illegittimo può arrivare a violare il diritto al rispetto per la vita umana e familiare.

Il caso è quello di cimitero che si era gradualmente ampliato in danno della proprietà del ricorrente proprietà.

Durante il procedimento giudiziale i consulenti tecnici avevano accertato che il suolo e l’acqua del terreno di proprietà del ricorrente erano pericolosamente contaminate. 

Il ricorrente vince, ma l’inerzia delle Autorità persiste, così occorre arrivare sino alla Corte CEDU.

La Corte di Strasburgo ha quindi ritenuto che l’articolo 8 della CEDU fosse violato dalle autorità locali che non avevano eseguito la decisione dell’autorità giudiziaria che aveva imposto al Comune di adottare gli opportuni provvedimenti per impedire la prosecuzione dei disagi ambientali provocati dal cimitero alle proprietà dei vicini.

Oltre la materia cimiteriale è interessante questo pronunciamento per come la tutela dell’ambiente venga declinata come tutela della vita e dell’integrità fisica ai sensi dell’art. 8 comprendendo la protezione contro i danni causati dall’inquinamento ambientale, indipendentemente da chi o quali circostanze siano all’origine del danno.

La sentenza: Corte EDU Sez. III Case of Solyanik v. Russia (Application no. 47987/15) 10 maggio 2022.

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BANCHE E INVESTIMENTI ETICI

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L’intervista su #lastampa di oggi.
Abbiamo parlato con Fabrizio Goria di investimenti etici guardando al terzo.
Buona lettura

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CREMAZIONE: IL POTERE DECISIONALE SECONDO LA LEGGE 

In mancanza di disposizioni, sono i parenti in maggioranza a dare il consenso. Ma in alcuni Comuni è richiesta l’unanimità dei consensi: perché?

Torniamo ad occuparci di cremazione e di consensi. In articoli precedenti abbiamo trattato più volte il tema delle DAT e del rispetto delle disposizioni del defunto in merito alla propria cremazione o inumazione.

Ma cosa succede se chi viene a mancare non ha lasciato nessuna indicazione in merito all’argomento? In presenza di parenti dello stesso grado, quanti devono essere d’accordo per poter procedere con la cremazione del proprio caro?

Capita spesso che le imprese di onoranze funebri, come anche i singoli cittadini, si trovino ad avere a che fare, sulla base del Comune presso il quale si interfacciano quali mandanti della famiglia che assistono, con “regole” non sempre omogenee tra loro.

Uno dei punti maggiormente messi in discussione, e che spesso crea questioni nelle pratiche funerarie, è il quorum(numero di consenzienti) richiesto per poter domandare la cremazione del defunto da parte della famiglia, in difetto di iscrizione del soggetto ad una Associazione ad hoc o di testamento espresso.
Ebbene, occorre ricordare che è esplicitamente previsto dall’art. 3 della l. 130/2001 e, a cascata, dalle singole Leggi Regionali che il quorum, in ipotesi di più parenti dello stesso grado, sia quello della maggioranza degli stessi. 

Sebbene, dunque, si possa affermare una certa uniformità del territorio nazionale a riguardo, alcuni Comuni domandano ancora ai richiedenti, per portare avanti la pratica di cremazione, la totalità dell’assenso di TUTTI i parenti dello stesso grado

Come mai?
Andando ad analizzare alcuni regolamenti comunali, nonché approfondendo le tesi spese dalle singole amministrazioni in alcuni giudizi, ci si avvede che molte di tali Amministrazioni hanno adottato i Regolamenti Comunali prima dell’adozione della legge nazionale del 2001.

Molti di questi Regolamenti, per altro, contengono un espresso riferimento, sul punto, al dpr n. 285/1990 che, all’art. 79 richiede all’uopo l’unanimità dei parenti dello stesso grado.
Invero l’art. 285/1990 all’art. 79 tutt’ora dispone:
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi“.

E qui nasce il problema.

Sebbene la l. 130/2001 sia successiva e di rango superiore al DPR (ma anche ai regolamenti Comunali), la stessa norma nel suo incipit ha previsto che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi“.

Il Regolamento, tuttavia, non è mai stato adottato cosicché il DPR 285/1990 è rimasto tale e ad esso (e alla materia della cremazione) vengono poi applicati di volta in volta i principi di cui alle leggi successive sia nazionali che regionali.

Probabilmente è da qui che si genera il pasticcio.

Invero, se alla l. 130/2001 fosse seguito nei 6 mesi successivi il Regolamento, lo stesso avrebbe modificato il dpr 285/1990 eliminando l’unanimità per sostituirlo con la maggioranza

Ciò avrebbe indotto i Comuni che ancora oggi applicano la regola dell’unanimità, a modificare il 
quorum là dove il Regolamento Comunale espressamente richiama l’art. 79 del DPR: il rinvio in gergo si dice “mobile”, cioè si rinvia alla norma in vigore al momento in cui viene applicata. Insomma, se cambia il testo si applica quello nuovo.

Non essendo però cambiato il testo, tali Comuni hanno “buon gioco” in ipotesi di una famiglia con più parenti dello stesso grado, a domandare l’unanimità dei consensi, basandosi su tale cavillo.

Le scriventi, tuttavia, ritengono che tale posizione sia “debole” poiché, sulla base dei princìpi generali, la 
l. n. 130/2001 ha alcune parti che si applicano direttamente, senza cioè necessità di un regolamento attuativo e la differenza di quorum voluta dal legislatore dovrebbe essere una di esse.

In difetto, tuttavia, di un intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale, non si può escludere che tale posizione sia riscontrabile presso alcuni Comuni.Decreto Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

79.
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.Legge 30/03/2001, n. 130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.

3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:

a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;

g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Disposizioni anticipate di trattamento e Banca dati

Le  modalità con cui  le DAT sono conservate e possono essere reperite.

Un altro capitolo della dichiarazioni anticipate di trattamento, l’avv. Alice Merletti nel suo articolo su Socrem News di questo mese, esamina alcuni aspetti della normativa sulle DAT.

Qui il link:

LA GIUSTIZIA ONDIVAGA SUL DIRITTO AL FINE VITA 

La vicenda del marchigiano Mario riapre la discussione sul suicidio assistito che approda alla Camera.

La vicenda del 43enne tetraplegico nelle Marche, che nell’articolo chiameremo Mario come hanno già fatto i giornali italiani nelle scorse settimane, finita su tutti i quotidiani nazionali è indice della corrente ambivalente della giustizia italiana sul punto del diritto al fine vita.

La storia di Mario

Siamo nelle Marche, un signore di 43 anni, valutati i requisiti enunciati dalla sentenza della Consulta nel caso Cappato, ha convenuto in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale delle Marche, in un procedimento di urgenza, per richiedere la prescrizione del farmaco conosciuto come “Triopentone”, un veleno, che gli potesse permettere di porre fine alla sua esistenza poiché già estremamente compromessa, costretta ad una vita di limitazioni, scandita da una tetraplegia incurabile.

Vicenda diversa, dunque, dalla sentenza della Corte Costituzionale ‘Cappato’ (Corte Cost. 242 del 2019) la quale, lo ricordiamo, prevede la depenalizzazione del reato di aiuto al suicidio, nella misura in cui siano presenti le caratteristiche degli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, ovverosia se siano state correttamente depositate le cosìddette DAT. 

Dunque pur essendo il fatto oggetto del giudizio differente, il ricorso presentato da Mario, 43 enne marchigiano, poggia sui principi suinnanzi enunciati, e forte di questi, domanda l’intervento della giustizia.

Ebbene, il Tribunale marchigiano nel vagliare la richiesta del quarantatreenne, invece, si dimostra ben conscio dell’interpretazione dei requisiti della sentenza Cappato ma sorprendentemente se ne discosta; nel rigettare il ricorso in prima battuta il Tribunale sostiene che:

“Non sussistono quindi motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al suicidio può ritenersi penalmente lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente […] ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’invocato diritto sia diretta conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti, non sempre strumentali all’esercizio di un diritto.”

In tal senso dunque il Tribunale non riconosce il proprio potere di imporre alla Pubblica Amministrazione la prescrizione di un farmaco che permetta il fine vita, né altresì questiona sul procedimento dell’amministrazione sanitaria che ha portato a negare la possibilità che si potesse porre fine all’esistenza del soggetto ricorrente di fronte al giudice ordinario medesimo.

La Corte Costituzionale, invece, lo ricordiamo ha “bacchettato” in più occasioni il legislatore, chiedendo una applicazione conforme della costituzione alla legge sulle DAT. Eppure tale “tirata di orecchie” è ben lontana dalla posizione espressa dal Tribunale di merito che decide di rigettare dunque il ricorso.

Sembrerebbe quindi che l’orientamento del giudice ordinario per quanto di primo livello, sia quello di interpretare la norma della legge 219/2017 in senso restrittivo rispetto al fine vita, sostanzialmente limitando l’operatività del giudice nella decisione, assurgendo che l’amministrazione sanitaria sia in grado di discernere l’opzione migliore.

Questo accade però nel marzo 2021, tuttavia, il 43enne non si arrende e propone reclamo.

A giugno, la Corte di Ancona, riconoscendo tutte le problematiche riguardanti il vuoto normativo creatosi con l’interpretazione costituzionalmente orientata dal caso Cappato ed altresì riconoscendo gli errori valutativi effettuati dal giudice di prime cure, accoglie il ricorso stravolgendo la prima decisione.

La Corte si esprime positivamente sulle richieste del ricorrente e manda la palla al Comitato Etico della Regione Marche affinché lo stesso vagli il caso di specie e decida se siano sussistenti i requisiti nel caso specifico per l’interruzione dello stato vitale, nonché se le modalità richieste siano idonee (la qualità e la quantità della medicina da assumere).

Il Comitato Etico – richiamato all’ordine – si pronuncia quindi in senso favorevole alla richiesta di Mario.

Sembra dunque una vittoria.

Ma… vi è un ma. Lo stesso Comitato ritiene viceversa non conformi le modalità proposte dal 43enne per giungere al risultato sperato.

Ci si trova dunque nuovamente nel limbo del “cosa fare”, nonostante due provvedimenti giudiziari opposti e un parere favorevole del Comitato.

La discussione alla Camera

Lunedì 13 dicembre la discussione sul suicidio assistito è arrivata alla Camera dopo anni di attesa. Purtroppo in un’Aula semideserta dove una manciata di deputati ha portato la propria posizione in merito ad un argomento tanto delicato e controverso. Le vicende che hanno segnato il percorso di questa discussione sono note ed hanno avuto grande eco sui quotidiani nazionali, su tutte ricordiamo quella di Piergiorgio Welby e quella di Eluana Englaro. Il testo è stato messo a punto in tre anni nelle Commissioni Giustizia e Affari Sociali ed i relatori Bazoli e Provenza ne hanno richiesta una discussione calma ed equilibrata a chi ha preparato un intervento. Il primo confronto non ha però portato a un dibattito e nuova calendarizzazione della prossima discussione e termine per presentare gli emendamenti sono stati rimandati a data da definire.

Poi pochi giorni fa la notizia. Mentre il referendum sul suicidio assistito veniva ”bocciato” è volta al termine la vicenda, ed alla fine a Mario gli è stato somministrato anche il farmaco originariamente richiesto: dopo mesi di lotte.

Insomma di strada ve ne era ancora da compiere, ma il percorso sembra segnato: la l. 219/2017 esiste, i diritti ivi riconosciuti debbono essere tutelati e non possono rimanere meri enunciati.

Ringraziamo Oltre Magazine per aver pubblicato questo articolo sul numero di febbraio 2022

Perché fare le DAT? Perché ora posso!

Una nuova pubblicazione sulla rivista Oltre Magazine per lo Studio Alfero Merletti.

Ecco il link:

https://www.oltremagazine.com/site/dat-disposizioni-anticipate-di-trattamento.html

Riprendendo le fila di un convegno effettuato sulle DAT , in questo articolo affrontiamo le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento : è un argomento che abbiamo già trattato, in questo caso ci soffermiamo su alcuni aspetti relativi alle formalità dell’atto e le modalità di redazione.
Buona lettura

TRASFERIMENTO DELLA SALMA ALL’ESTERO

Cosa fare quando un familiare muore in Italia e la salma deve essere estradata?

Continua il nostro “viaggio” – su Oltre Magazine -.

Dopo una prima puntata in cui spiegavamo cosa fare in caso di decesso all’estero e come avviene il rientro della salma in Italia, ci concentriamo adesso sull’eventualità opposta, ovvero sulla  l’estradizione di un soggetto residente all’estero e che deve essere rimpatriato dall’Italia.