TAGLIA IDONEI: accolto il ricorso. Commento alla recentissima sentenza TAR LAZIO, Sez. II Ter, 2.4.2024 n. 6380

Il caso riguarda un ricorso presentato da una candidata esclusa dalla graduatoria finale di un concorso pubblico indetto dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di 530 dipendenti per l’area dei funzionari per i servizi di pubblicità immobiliare.

La selezione pubblica, annunciata il 24 luglio 2023, prevedeva una particolare disposizione (punto 7.4 del Bando) che – richiamando il testo normativo della l. 74/2023 del 21 giugno che introduceva i periodi quarto e quinto all’art. 35, comma 5-ter, del T.U.P.I. – “tagliava” l’elenco degli idonei, considerando tali solo i candidati “collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.

La ricorrente, avendo superato l’unica prova selettiva ma non rientrando nella suddetta soglia, ha contestato l’esclusione. In particolare, nel ricorso è stato sostenuto che tale normativa violava non solo della ratio legis, ma anche i principi fondamentali che governano l’azione amministrativa, limitando eccessivamente l’accesso all’agognato pubblico impiego.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha esaminato l’intera vicenda nonché le argomentazioni della ricorrente. In particolare, il Collegio – ritenendo attuale l’interesse a ricorrere della candidata e la legittimità della sua richiesta – ha evidenziato che l’inserimento del meccanismo del c.d. “taglia idonei”, avvenuto mediante l’introduzione di due norme in rapida successione (l. n. 74/2023 e l. n. 112/2023), aveva l’obiettivo di evitare un cospicuo numero di idonei e di ampie graduatorie; tuttavia, trattandosi di una normativa che limitava la partecipazione dei candidati, l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi alla legge sopravvenuta (l. n. 112/2023) che – nel disciplinare lo stesso meccanismo in senso, però, più favorevole per i partecipanti – deve trovare applicazione solo dopo la sua entrata in vigore.

Invero, quest’ultima legge aveva modifica nuovamente il testo dell’art. 35, comma 5-ter, T.U.P.I. stabilendo che “sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”.

In definitiva, alla luce del principio del favor partecipationis, il Collegio ha concluso che l’Agenzia delle Entrate ha illegittimamente applicato la norma taglia idonei (riportata al punto 7.4 del Bando) ad un concorso bandito prima dell’entrata in vigore della legge n. 112/2023, ma la cui pubblicazione delle graduatorie è avvenuta successivamente. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto, annullando gli atti impugnati ed includendo la ricorrente tra gli idonei in graduatoria. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti a causa della novità della questione trattata.

Avv. Rossella Marrazzo

Avv. Alice Merletti