IL CASO NOA POTHOVEN: IN ITALIA COSA SAREBBE SUCCESSO

Un quadro generale sulla situazione normativa in Italia e negli altri Paesi europei in materia di eutanasia e di suicidio assistito.

Dopo la fake news, che ha fatto il giro del mondo, della morte on demand per adolescenti in Olanda, oggi sappiamo che la diciassettenne Noa Pothoven il 2 giugno è morta nella sua casa di Arnhem, nei Paesi Bassi, perché ha smesso volontariamente di alimentarsi e la famiglia non si è opposta alla sua decisione.

Siamo di fronte ad una situazione che non è propriamente ascrivile tra i casi di eutanasia o di suicidio assistito, che nella nostra Europa trovano soluzioni assai diverse, ma che ricade nella libertà, tra l’altro codificata recentemente anche in Italia, di rifiutare nutrizione e terapie. In Italia, le vicende di Dj Fabo, Eluana Englaro e Piergiorgio Welby hanno alimentato un dibattito sul fine vita che dura da ormai 20 anni.
Qui da noi, a differenza che in Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera, l’eutanasia attiva è tuttora bandita come omicidio. Con il termine“eutanasia” (in greco antico, letteralmente, “buona morte”) si definisce l’intervento medico che procura la morte di una persona consenziente, malata o menomata in modo permanente. Dall’“eutanasia attiva”, che si ha quando viene somministrato un preparato o praticato un atto che determina direttamente la morte del paziente, differisce la sospensione di tutte le cure, in modo particolare l’alimentazione e l’idratazione, al fine di affrettare la morte del paziente, denominata “eutanasia omissiva/passiva”, ammessa, oltre che nei Paesi sopra citati, anche in Francia, Spagna, Svezia, Germania ed Austria. Va detto che la sospensione delle cure, cioè il principio su cui si basa l’eutanasia passiva, è considerata in Italia un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costituzione (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”). E proprio in base a questo principio, sono stati prosciolti i medici di Piergiorgio Welby.

Sul punto hanno fatto, in ogni caso, definitiva chiarezza le norme italiane sul biotestamento, entrate in vigore il 31.1.2018 con il titolo Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), consentendo  di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi”. Sono, quindi, ammessi in Italia la possibilità di decidere sulle proprie cure e il diritto di “rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi trattamento sanitario”compresi la nutrizione e l’idratazione artificiale. Altri punti importanti contenuti e ribaditi nella legge sono il divieto di “ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure, in caso di pazienti in imminenza di morte” e il ricorso alla sedazione palliativa profonda, in accordo con il paziente, che viene addormentato continuando a respirare autonomamente fino all’eventuale perdita di coscienza, che può permanere fino al decesso naturale.

Da ultimo, è considerato un reato dalla legge italiana ed è equiparato alla istigazione o aiuto al suicidio il suicidio assistito in cui, a differenza dell’eutanasia, il medico non compie in prima persona l’atto necessario per porre fine alla vita e alle sofferenze del malato. In questo caso, il medico si limita a fornire al paziente i mezzi utili a compiere questo gesto, senza intervenire direttamente. É la vicenda di Dj Fabo, che ha posto fine alla sua vita mordendo un pulsante che ha attivato l’iniezione di un farmaco letale. Attualmente, il processo nei confronti di Marco Cappato, imputato per avere aiutato l’amico a recarsi all’estero per ottenere il suicidio assistito, è ancorato al verdetto della Corte Costituzionale sulla legittimità o meno del reato di istigazione al suicidio. Verdetto che la Consulta ha deciso di rinviare al 2019, chiedendo un intervento del Parlamento per colmare quello che è stato definito come “un vuoto legislativo”, considerato che – hanno scritto i Giudici della Corte – “L’attuale assetto normativo sul fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione”.

Auspicando che il gap venga colmato quanto prima, rimaniamo in attesa degli aggiornamenti legislativi in materia di cui vi daremo prontamente conto.

AVV. ALICE MERLETTI & AVV. ELENA ALFERO