La Legge n. 219/2017, c.d. Legge sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (nel prosieguo anche solo DAT), in realtà attua i principi contenuti negli artt. 2, 13, 32 Cost. e 1, 2, 3 della Carta UE, offrendo una ampia disciplina di quella che dovrebbe essere la relazione terapeutica tra medico e paziente con specifico riferimento al consenso informato in ambito sanitario, pianificazione condivisa delle cure e le dichiarazioni anticipate di trattamento. In tale ambito delimita il perimetro dell’autodeterminazione terapeutica della persona regolando contenuti, forme e limiti delle disposizioni anticipate di trattamento imperniante sul valore vincolante della volontà espressa “ora per allora” nella pluralità delle forme previste, sul rilievo della fonte dell’informazione e sulla figura del fiduciario.