Parte III
L’art. 83 del codice degli appalti prevede che i criteri di selezione possono riguardare esclusivamente:a) i requisiti di idoneità professionale;b) la capacità economica e finanziaria;c) le capacità tecniche e professionali.
Come si provano questi requisiti?
Per l’idoneità professionale e l’economia finanziaria ne abbiamo già discorso nei precedente post.
Per i requisiti di capacità tecniche e professionali, previsti dall’art. 83, comma 1, lett. c), e comma 6, le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, come nel caso di specie.
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