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Le “strutture funzionali all’attività balneare” devono essere asportate alla conclusione della stagione estiva. Le stesse strutture possono essere lasciate solo nel caso in cui la Soprintendenza evidenzi “le ragioni per le quali un determinato tratto costiero possa non essere restituito al proprio assetto naturale una volta che la stagione balneare sia terminata”.

La base normativa sono:

– l’articolo 142, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio che assoggetta a vincolo “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia”;

-l’articolo 146 del medesimo codice che prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi da eseguire su tali territori.Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 2559/2023). Qui il documento: