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Nelle procedure di gara inerenti al PNRR, la mancata indicazione espressa di tale fonte di finanziamento costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della procedura mentre è necessario, per i Comuni non capoluogo, qualora l’importo sia superiore alle soglie stabilite dalla legge, ricorrere ad un soggetto aggregatore.

È quanto afferma il TAR Lombardia Milano sez. IV con la sentenza del 23 gennaio 2023 n. 212.

Qui il documento: