Torino, la nostra casa.

Noi lavoriamo qui!

Il nostro ufficio è a #Torino. Viaggiamo, amiamo anche lo #smartworking e ci piace venire noi da Voi, nelle vostre sedi… ma la nostra #casa è qui ed è da qui che in team studiamo, lavoriamo con e per Voi!

Affianchiamo l’impresa nell’attività di tutti i giorni, coadiuvando la stessa, abbiamo così negli anni maturato una visione più ampia e strategica del nostro lavoro e ció riteniamo che sia utile per comprendere come le attività della funzione legale si integrano con quelle del business delle singole Società.

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Attività balneari: il Consiglio di Stato

Le “strutture funzionali all’attività balneare” devono essere asportate alla conclusione della stagione estiva. Le stesse strutture possono essere lasciate solo nel caso in cui la Soprintendenza evidenzi “le ragioni per le quali un determinato tratto costiero possa non essere restituito al proprio assetto naturale una volta che la stagione balneare sia terminata”.

La base normativa sono:

– l’articolo 142, comma 1, lettera a), del codice dei beni culturali e del paesaggio che assoggetta a vincolo “i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia”;

-l’articolo 146 del medesimo codice che prevede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi da eseguire su tali territori.Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 2559/2023). Qui il documento:

TAR E PNRR

Nelle procedure di gara inerenti al PNRR, la mancata indicazione espressa di tale fonte di finanziamento costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della procedura mentre è necessario, per i Comuni non capoluogo, qualora l’importo sia superiore alle soglie stabilite dalla legge, ricorrere ad un soggetto aggregatore.

È quanto afferma il TAR Lombardia Milano sez. IV con la sentenza del 23 gennaio 2023 n. 212.

Qui il documento:

Codice Appalti, entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni.

Pubblichiamo uno schema riassuntivo dell’entrata in vigore delle singole norme del Nuovo Codice Appalti e del regime transitorio.

La partecipazione all’appalto implica l’accettazione del rischio di divulgazione di segreti tecnici

Vicenda abbastanza consueta, nelle gare d’appalto, è quella del diniego all’accesso all’offerta per la presenza di segreti industriali/know how e quindi per l’opposizione dell’aggiudicatario. In estrema sintesi, l’ordinanza n. 111/2023 del Tar Emilia Romagna sancisce che la partecipazione all’appalto implica, da parte dell’operatore, l’accettazione del rischio di divulgazione del segreto industriale o commerciale in seguito a istanza […]

FINE VITA: IL CASO DI PAOLA

Richiesta l’archiviazione del caso dal Procuratore di Bologna Giuseppe Amato. Se confermata, sarebbe un precedente importante per l’attuazione della legge.

Ne parliamo nel numero di questo mese di Oltre Magazine.https://www.oltremagazine.com/site/fine-vita-caso-paola.html

Appalto integrato per lavori non PNRR

Si può oggi ancora ricorrere all’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, no PNRR?

La questione è oggetto di un accesso dibattito in ragione del susseguirsi, negli ultimi anni, di diversi interventi legislativi che sono andati ad intaccare il generale divieto previsto dal Codice Appalti.

Segnatamente, l’art. 59 del D.lgs. 50/2016 prevede un generale divieto di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione lavori (cd. appalto integrato), fatte salve le ipotesi elencate nella stessa norma:

“È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l’articolo 216, comma 4-bis”.

Il Decreto-legge n. 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri), recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 ha temporaneamente sospeso l’operatività del divieto di cui al predetto art. 59, comma 1, quarto periodo, del Codice Appalti, prevedendo la possibilità di ricorrere all’appalto congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori “al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche”.

Con il Decreto Sblocca Cantieri, dunque, si è nuovamente aperta la possibilità -in deroga al divieto disposto in via generale dal Codice Appalti- di ricorrere all’appalto di progettazione ed esecuzione, non solo di tipo “semplice” (ossia basato sul progetto esecutivo) ma anche di tipo “complesso” (e, cioè, fondato sul solo progetto di fattibilità tecnica ed economica).

La sospensione del predetto divieto, originariamente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata da ultimo prorogata, ad opera del D.L. n. 77/2021 (cd decreto Semplificazioni bis) sino al 30 giugno 2023.

Si riporta di seguito il testo dell’art. 1, L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019 come modificato dall’art. 52, comma 1, let. a) D.L. n. 77/2021:

Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare

1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori;

Lo stesso D.L. n. 77/2021, che con l’art. 52, ha prorogato la sospensione del divieto di appalto integrato sino al 30 giugno 2023, ha altresì previsto, al suo art. 48 comma 5, una nuova disposizione in materia, derogatoria dell’art. 59 Cod. Appalti:

“5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1­ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”.

In altre parole, il legislatore ha previsto una seconda deroga al divieto di appalto integrato, ammettendo la possibilità – limitatamente agli appalti di lavori finanziati con i fondi del PNRR e del PNC – di bandire gli appalti integrati cd. complessi, ossia basati solamente sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base gara.

Dalla analisi normativa emerge che il divieto previsto dall’art. 59 del Codice Appalti è stato eroso da due differenti interventi normativi:

  • il D.L. n. 32/2019 (cd. Sblocca Cantieri), come modificato dal D.L. n. 77/2021 (cd. Semplificazioni bis), che a titolo sperimentale ne ha sospeso l’operatività sino al 30 giugno 2023;
  • il medesimo D.L. n. 77/2021 (cd. Semplificazioni bis), che ha previsto la possibilità di ricorrere all’appalto integrato, anche complesso, senza limiti di tempo, ma limitatamente agli appalti finanziati con i fondi del PNRR e del PNC.

In conclusione, si deve ritenere che le due norme – art. 1 della L. n. 55/2019, come modificata dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021 e art. 48 del D.L. n. 77/2021 – risultano entrambe speciali rispetto alla norma di divieto posta dal Codice Appalti ed entrambe volte a limitarne l’operatività, apponendovi una “deroga” (il D.L. Semplificazioni) ovvero “sospendendone a titolo sperimentale l’applicazione” (lo Sblocca Cantieri).

Le due norme debbono ritenersi tutt’ora vigenti, presentando entrambe elementi specializzanti per aggiunta: il limite temporale del 30 giugno 2023, l’una, il finanziamento con i fondi del PNRR e PNC, l’altra.

Soprattutto, alla conclusione -da molti paventata- per la quale la deroga di cui al decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) sarebbe venuta meno, in quanto implicitamente abrogata dal D.L. n. 77/2021, osta la circostanza incontrovertibile per la quale è stato lo stesso D.L. n. 77/2021, inserendosi anche nel solco dello Sblocca Cantieri, a prorogare la sospensione sperimentale del divieto di appalto integrato sino al 30 giugno 2023.

Non può certo concludersi che un medesimo intervento normativo abbia voluto, da un lato, prorogare l’operatività di una norma sperimentale, e dall’altro, al contempo, abrogarla.

Nell’attuale panorama normativo, pertanto, deve ritenersi ammesso il ricorso all’appalto integrato, semplice e complesso, sino al termine del 30 giugno 2023 per tutti gli appalti, ancorchè non finanziati con i fondi del PNRR e PNC, mentre, per quelli finanziati da tali fondi, tale possibilità si estende oltre il termine del 30 giugno 2023.

PNRR E COMUNI

un Comune non capoluogo di Provincia non può bandire e aggiudicare un contratto finanziato con il Pnrr/Pnc di importo superiore alle soglie previste, ora, dall’articolo 10 del Dl 176/2022 convertito dalla legge 6/2023.

In questo senso il Tar Lombardia, Milano, sezione IV, sentenza n. 212/2023 (qui allegata).

Siamo in Lombardia, il Comune non capoluogo di provincia ha annullato la procedura di appalto per la assegnazione di un contratto finanziato con il Pnrr/Pnc a causa dei limiti imposti dall’articolo 52 del Dl 77/2021. Questa norma limita l’autonomia dei Comuni non capoluogo riguardo all’aggiudicazione di appalti finanziati dal Pnrr/Pnc. Quando l’importo dell’affidamento supera i 139mila euro per beni/servizi o i 150mila euro per lavori, come stabilito dall’articolo 10, comma 1 del Dl 176/2022 convertito dalla legge 6/2023, i Comuni non capoluogo di provincia devono rivolgersi a una stazione appaltante di ente sovracomunale o ad un soggetto aggregatore qualificato. Nel caso in questione, il Comune non capoluogo ha espletato la gara autonomamente ma, verificata la mancanza di legittimazione, ha annullato la procedura in autotutela. Questa revoca è stata impugnata dall’unico partecipante e dalla stessa escluso per carenze formali dell’offerta. La sentenza n. 212/2023 del Tar Lombardia, Milano, sezione IV, conferma la legittimità dell’annullamento spiegando la ratio della norma e confermando la legittimità dell’operato comunale.

LA DURA VITA DEL RICORRENTE.

Impugnazione si, impugnazione no. Chi lavora nel mondo degli appalti lo sa bene, elemento essenziale di un ricorso è l’individuazione degli atti da impugnare.

A questo proposito diviene dunque interessante la pronuncia Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773, Pres. Greco, Rel. Tulumello, qui allegata.

Il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia in data 14 ottobre 2022 (n. 8722) riguardo un ricorso promosso contro l’aggiudicazione di una procedura di ristorazione in forma di self-service catering presso una caserma della Guardia di Finanza. Il giudice di primo grado aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché la società ricorrente si era lamentata solo dopo l’aggiudicazione, non tempestivamente contro la legge della gara. La Sentenza del Consiglio di Stato, invece, ha affermato che la clausola contestata non era escludente o impediva la formulazione dell’offerta, pertanto non richiedeva un’immediata impugnazione del bando di gara. Il giudizio riguardava la non conformità della legge di gara con gli articoli 34 e 71 del d.lgs. 50/2016 sui Criteri Ambientali Minimi.

CODICE APPALTI – LAVORI PUBBLICI

Oggi è uscito un commento dell’avv. Alice Merletti riguardante alcuni aspetti della riforma del Codice dei Contratti su LavoriPubblici.it.

È la prima tappa di un progetto di cui non possiamo ancora anticiparvi tutto, ma vi assicuriamo sarà grandioso.

https://www.lavoripubblici.it/news/partenariato-pubblico-privato-societa-progetto-nuovo-look-riforma-codice-contratti-30266